§ 95.19.34 - D.L. 20 novembre 1953, n. 843 .
Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:20/11/1953
Numero:843


Sommario
Art. 1.      Gli oli ed i grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C sono soggetti all'imposta interna di fabbricazione nella misura di L. 12.000 per quintale di prodotto.
Art. 2.      Chiunque intende esercitare la lavorazione a carattere industriale dei grassi ed oli animali mediante pressione, fusione, o raffinazione, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di [...]
Art. 3.      Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui al precedente art. 1 deve munirsi di apposita licenza, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta ad un diritto [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Sono soggetti a vigilanza della Finanza gli stabilimenti di cui al precedente art. 2, quelli nei quali si impiegano, in esenzione da imposta, i prodotti indicati nell'art. 1, nonchè i depositi [...]
Art. 6.      Il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1, cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la dichiarazione di [...]
Art. 7.      Il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1 e gli esercenti gli stabilimenti di cui al primo comma dell'art. 4, debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10% dell'imposta corrispondente [...]
Art. 8.      Il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1 deve tenere in evidenza il movimento delle materie prime e dei prodotti finiti in apposito registro di carico e scarico.
Art. 9.      La fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 1, effettuata in stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi o di olivo, deve essere effettuata in tempi [...]
Art. 10.      I grassi e gli oli animali soggetti ad imposta di fabbricazione sono estratti dalle fabbriche previo pagamento dell'imposta effettuato presso la Sezione della tesoreria provinciale.
Art. 11.      E' accordato lo sgravio dell'imposta sui prodotti esistenti nelle fabbriche o nei magazzini vincolati alla Finanza o viaggianti con bolletta di cauzione, se distrutti per causa non imputabile [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Sui prodotti di cui all'art. 1 esportati all'estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione.
Art. 14.      Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti del presente decreto sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.
Art. 15.      Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. [...]
Art. 16.      Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.
Art. 17.      Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, il macchinario ed il materiale mobile [...]
Art. 18.      Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione non superiore a due [...]
Art. 19.      Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal [...]
Art. 20.      Chiunque destina i prodotti contemplati nell'art. 1, esenti a norma dell'art. 4 dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, ad usi diversi da quelli per cui fu [...]
Art. 21.      Chiunque, essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle o le tiene in modo irregolare è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.
Art. 22.      Chiunque omette di presentare la denuncia prescritta dall'art. 2 del presente decreto è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.
Art. 23.      Chiunque manomette od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termine dell'art. 349 del Codice penale.
Art. 24.      Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la denuncia di deposito di cui all'art. 12, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alla quantità di prodotti tenuti o [...]
Art. 25.      Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui all'art. 1 senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, è punito con la multa [...]
Art. 26.      Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire trecentomila.
Art. 27.      Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi e, se si tratta di recidivi, [...]
Art. 28.      Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma degli articoli 18, 19 e 20, e quelle degli articoli 21, 22, 24, 25 e 26 sono adottate in deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del Codice penale
Art. 29.      La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.
Art. 30.      Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.
Art. 31.      Chiunque detiene i prodotti di cui al precedente art. 1 in quantità superiore a 100 chilogrammi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci [...]
Art. 32.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 31 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che [...]
Art. 33.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 95.19.34 - D.L. 20 novembre 1953, n. 843 [1].

Istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione.

(G.U. 20 novembre 1953, n. 267).

 

     Art. 1.

     Gli oli ed i grassi animali aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C sono soggetti all'imposta interna di fabbricazione nella misura di L. 12.000 per quintale di prodotto.

     Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine per gli stessi prodotti importati dall'estero.

     Dall'imposta e dalla sovraimposta previste nei precedenti commi sono esentati il burro e lo strutto preparato mediante semplice fusione della sugna di maiale [2].

 

          Art. 2.

     Chiunque intende esercitare la lavorazione a carattere industriale dei grassi ed oli animali mediante pressione, fusione, o raffinazione, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione stessa.

     La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento, nonchè dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) il Comune, la via e il numero civico, la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento;

     c) la qualità della materia prima da impiegare e dei prodotti che si intendono ottenere;

     d) la potenzialità degli impianti di produzione.

     Uguale denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge da chi già esercita stabilimenti del genere. Se tali stabilimenti all'atto della pubblicazione del presente decreto-legge sono in fase di attività, il termine di presentazione della denuncia è ridotto a quindici giorni.

 

          Art. 3.

     Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui al precedente art. 1 deve munirsi di apposita licenza, da rilasciarsi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta ad un diritto annuale stabilito nella misura di lire diecimila.

     Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

     La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

 

          Art. 4. [3]

     Sono esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine i prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, destinati all'idrogenazione, ad usi farmaceutici, alla preparazione di cosmetici ed alla preparazione della margarina.

     Sono altresì esenti, previa denaturazione, i prodotti stessi destinati ai seguenti usi industriali:

     a) preparazione di lubrificanti;

     b) concia delle pelli;

     c) fabbricazione di saponi;

     d) preparazione di vernici e colori;

     e) siderurgia;

     f) preparazione di ausiliari tessili;

     g) ausiliari dell'industria conciaria;

     h) ausiliari delle industrie siderurgiche e metallurgiche nonchè agglomeranti per forme di fonderia;

     i) lucidi e grassi per calzature;

     l) anticorrosivi ed antivegetali per le parti metalliche dei natanti;

     m) antischiuma per l'industria chimica;

     n) preparazione di altri prodotti da ammettersi all'agevolezza con decreto del Ministro per le finanze.

     Le norme relative alla denaturazione dei prodotti, previste dal precedente comma, nonchè quelle riguardanti la vigilanza e l'impiego dei prodotti esenti da imposta, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 5.

     Sono soggetti a vigilanza della Finanza gli stabilimenti di cui al precedente art. 2, quelli nei quali si impiegano, in esenzione da imposta, i prodotti indicati nell'art. 1, nonchè i depositi fuori fabbrica e gli esercizi per la minuta vendita dei prodotti stessi.

     L'Amministrazione ha facoltà di applicare suggelli e bolli agli apparecchi ed agli impianti, nonchè di ordinare a spese del fabbricante tutte quelle opere che ritenga necessarie per un'efficace vigilanza.

 

          Art. 6.

     Il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1, cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la dichiarazione di lavoro nella quale deve indicare:

     a) il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;

     b) la località in cui si trova la fabbrica;

     c) il tempo continuativo o distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;

     d) la qualità e la quantità della materia prima da lavorare;

     e) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti, presentato a norma del precedente art. 2;

     f) il processo di lavorazione;

     g) il quantitativo del prodotto da ottenere.

     Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di cui al precedente comma, deve darne comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno tre giorni prima di effettuarla.

 

          Art. 7.

     Il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1 e gli esercenti gli stabilimenti di cui al primo comma dell'art. 4, debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10% dell'imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere in deposito.

 

          Art. 8.

     Il fabbricante dei prodotti di cui all'art. 1 deve tenere in evidenza il movimento delle materie prime e dei prodotti finiti in apposito registro di carico e scarico.

     Il fabbricante che impiega grassi ed oli esenti dalla imposta a norma dell'art. 4, deve tenere in evidenza il movimento dei grassi e degli oli in apposito registro di carico e scarico, con la indicazione della quantità e della qualità dei prodotti in cui essi furono impiegati.

     Il fabbricante ha l'obbligo di tenere le scritture che gli saranno indicate dall'Amministrazione e nel modo da essa prescritto come pure ha l'obbligo di mettere a disposizione per eventuali verifiche, le registrazioni da lui tenute per l'esercizio dell'industria.

 

          Art. 9.

     La fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 1, effettuata in stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi o di olivo, deve essere effettuata in tempi distinti e separati oppure con impianti sistemati in reparti distinti e separati.

 

          Art. 10.

     I grassi e gli oli animali soggetti ad imposta di fabbricazione sono estratti dalle fabbriche previo pagamento dell'imposta effettuato presso la Sezione della tesoreria provinciale.

     Possono altresì essere estratti con il vincolo della bolletta di cauzione per l'esportazione all'estero o per il passaggio ad altra fabbrica o ai depositi vincolati alla Finanza.

     Per i prodotti destinati ad usi agevolati, l'Amministrazione può consentire la sostituzione delle bollette di cauzione con altro documento di scorta.

 

          Art. 11.

     E' accordato lo sgravio dell'imposta sui prodotti esistenti nelle fabbriche o nei magazzini vincolati alla Finanza o viaggianti con bolletta di cauzione, se distrutti per causa non imputabile all'obbligato.

 

          Art. 12. [4]

 

          Art. 13.

     Sui prodotti di cui all'art. 1 esportati all'estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

 

          Art. 14.

     Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti del presente decreto sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

 

          Art. 15.

     Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento non è valido se non è preceduto dal versamento delle somme richieste.

 

          Art. 16.

     Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

     Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei tributi abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

 

          Art. 17.

     Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, il macchinario ed il materiale mobile esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

 

          Art. 18.

     Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione non superiore a due anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.

     Chiunque fabbrica i prodotti di cui al precedente comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punito con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.

     La multa prevista dai precedenti comma è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica.

     Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

     Per la confisca si osserva l'art. 116 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

 

          Art. 19.

     Chiunque sottrae con qualunque mezzo i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a lire duecentomila.

     Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

     Per la confisca si osserva l'art. 116 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

 

          Art. 20.

     Chiunque destina i prodotti contemplati nell'art. 1, esenti a norma dell'art. 4 dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, ad usi diversi da quelli per cui fu accordata l'esenzione dall'imposta, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa [5] .

     Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

     Per la confisca si applica l'art. 116 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.

 

          Art. 21.

     Chiunque, essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle o le tiene in modo irregolare è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.

 

          Art. 22.

     Chiunque omette di presentare la denuncia prescritta dall'art. 2 del presente decreto è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.

 

          Art. 23.

     Chiunque manomette od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termine dell'art. 349 del Codice penale.

 

          Art. 24.

     Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la denuncia di deposito di cui all'art. 12, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alla quantità di prodotti tenuti o introdotti in deposito.

     Se nella verificazione dei depositi si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico, o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, l'esercente è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi corrispondenti alle quantità eccedenti o non legittimate.

 

          Art. 25.

     Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui all'art. 1 senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti stessi.

 

          Art. 26.

     Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire trecentomila.

     La stessa pena si applica per la violazione delle norme di attuazione del presente decreto.

 

          Art. 27.

     Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi e, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno.

 

          Art. 28.

     Le disposizioni del penultimo ed ultimo comma degli articoli 18, 19 e 20, e quelle degli articoli 21, 22, 24, 25 e 26 sono adottate in deroga agli articoli 24, 26, 56, 240 del Codice penale [6] .

     Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 29.

     La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

 

          Art. 30.

     Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.

     L'accertamento delle violazioni oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla predetta legge, anche:

     a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento;

     b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, contenente norme per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

     I processi verbali di accertamento di reato sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi alla Intendenza di finanza competente per l'ulteriore corso.

     La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

 

          Art. 31.

     Chiunque detiene i prodotti di cui al precedente art. 1 in quantità superiore a 100 chilogrammi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando l'uso cui i prodotti stessi sono destinati. L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida l'imposta per i prodotti destinati ad usi diversi da quelli indicati nell'art. 4, che deve essere versata alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro 20 giorni dalla notificazione.

 

          Art. 32.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 31 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti dallo stesso articolo.

 

          Art. 33.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 27 dicembre 1953, n. 949. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.L. 31 ottobre 1956, n. 1194.

[4] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.L. 31 ottobre 1956, n. 1194.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dalla legge di conversione.