Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.13 imposta sugli spettacoli |
Data: | 03/08/1998 |
Numero: | 288 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo [...] |
§ 95.13.18 - Legge 3 agosto 1998, n. 288.
Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.
(G.U. 19 agosto 1998, n. 192).
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che lo esprimono entro trenta giorni dal ricevimento dei relativi schemi, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal
b) assoggettamento al regime ordinario dell'IVA dei soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfetaria dell'imponibile IVA, oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari, anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume d'affari conseguito;
c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli intrattenimenti", per le attività indicate nel numero 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo non abbia una rilevanza prevalente sul complesso delle esecuzioni, in quanto di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, nonché nei numeri 6, 7 e 8 della tariffa allegata al
d) applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti con determinazione forfetaria in relazione alle caratteristiche tecniche e tipologiche dei pubblici esercizi nei quali sono organizzate esecuzioni musicali non dal vivo senza biglietti per l'ingresso o l'occupazione di posti per assistere, partecipare o intervenire allo spettacolo, ovvero senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte agli spettatori o partecipanti agli spettacoli o alle attività;
e) adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
f) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al
g) definizione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:
1) fermi restando i regimi più favorevoli previsti dalla normativa vigente, per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;
2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;
3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali;
h) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli intrattenimenti fra il 6 ed il 16 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6 e, senza differenziazione fra le diverse categorie di gestori di case da gioco, 8 della tariffa allegata al
i) semplificazione delle disposizioni del
l) mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le associazioni pro loco, nonché coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal
m) adozione del credito d'imposta in sostituzione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche; il credito d'imposta può essere utilizzato alle condizioni previste dal
n) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati alla variazione del regime di contabilità dell'IVA, nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;
o) mantenimento del livello complessivo del gettito anche mediante la rimodulazione dell'attuale sistema di imposizione e distribuzione degli introiti derivanti dal Totocalcio, dal Totogol o da altri giochi gestiti dal CONI e l'eventuale applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA sugli spettacoli sportivi con prezzo del biglietto inferiore a lire venticinquemila e su tutti gli spettacoli cinematografici;
p) cooperazione della SIAE con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del
q) possibilità per la SIAE, anche in costanza della convenzione prevista dall'articolo 17 del
r) riconoscimento dei poteri di accesso, ispezione e verifica attribuiti alla SIAE al solo personale dotato di adeguata qualificazione e con rapporto professionale esclusivo con il suddetto ente;
s) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del
t) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed esenzioni e semplificazione delle relative procedure;
u) previsione che il permesso per spettacoli e intrattenimenti per i quali sia obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, prevista dagli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla
a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;
b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;
c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 133, della
d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;
e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2 bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive [1] .
3. L'ultimo comma dell'articolo 3 del
4. Dall'attuazione della delega di cui alla presente legge non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
[1] Comma aggiunto dall'art. 23 della