Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/02/2000 |
Numero: | 23 |
§ 98.1.41828 - Circolare 11 febbraio 2000, n. 23/E .
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000). Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale. Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2000, n. 66.
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Ai Comuni |
e, p. c.: |
Alle Direzioni regionali delle entrate |
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Al Dipartimento del territorio |
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All'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani |
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(A.N.C.I.) |
La
Le norme più significative della legge finanziaria che hanno riguardato l'I.C.I. sono contenute nell'art. 30.
A) Proroga dei termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento
L'art. 30, comma 10, stabilisce il differimento al 31 dicembre 2000 dei termini per la notificazione:
degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio relativi all'I.C.I. dovuta per l'anno 1993;
degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativamente all'I.C.I. dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'I.C.I. dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996;
degli avvisi di accertamento d'ufficio relativi all'I.C.I. dovuta per l'anno 1994;
degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
Si tratta di una proroga dei termini stabiliti dall'art. 11 del
Relativamente agli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, la norma di riferimento è contenuta invece nell'art. 14, comma 5, del
B) Attribuzione della rendita catastale
Il comma 11 dell'art. 30 integra, con alcune significative disposizioni l'art. 5, comma 4, del
A tal fine il Dipartimento del territorio, con nota n. C/88414 del 29 dicembre 1999, ha già diramato le necessarie istruzioni per il corretto adempimento dell'obbligo imposto dalla legge finanziaria, stabilendo che:
la comunicazione deve essere effettuata nei confronti di tutti gli intestatari e recapitata agli indirizzi di residenza dichiarati dalla parte o in mancanza alla residenza risultante dall'Anagrafe tributaria;
deve essere utilizzato il mezzo postale, mediante invio al destinatario di raccomandata ordinaria con ricevuta di ritorno indicando sulla busta la dicitura: "Riservata personale".
Tutto ciò comporta quindi che, anche in conformità alla risoluzione n. 7-00819 della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, la notifica mediante la pubblicazione nell'Albo pretorio della rendita definitiva (che la legge impropriamente definisce "nuova"), deve essere considerata giuridicamente irrilevante.
Occorre quindi verificare gli effetti delle disposizioni innovative sul contenuto dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del
provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta e degli interessi, senza applicazione di sanzioni, qualora lo scostamento tra la rendita dichiarata e quella attribuita non superi il 30 per cento;
dispone il rimborso delle somme versate in eccedenza e dei relativi interessi;
applica all'imposta dovuta una maggiorazione del 20 per cento ove la rendita attribuita superi di oltre il 30 per cento quella dichiarata.
La norma in esame stabilisce l'applicazione di tale particolare meccanismo limitatamente al periodo in cui non si ha certezza della rendita definitiva, interessando così soltanto le annualità precedenti a quella in cui il contribuente ha avuto comunicazione della rendita effettiva. Va inoltre osservato che detta "maggiorazione", nonostante la denominazione, assume, secondo quanto è desumibile dalla volontà del legislatore della legge finanziaria, natura sanzionatoria. Al riguardo si precisa che detta maggiorazione è l'unica sanzione legittimamente applicabile alla fattispecie in questione.
Da quanto appena affermato consegue che le disposizioni dell'art. 30, comma 11, stabilendo innovativamente che fino alla data in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza della rendita non possono essere computati né interessi, né sanzioni, rendono di fatto inapplicabili dal 1° gennaio 2000 le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del
Dal momento invece in cui il contribuente viene a conoscenza della rendita definitiva secondo il nuovo sistema di comunicazione, bisogna distinguere due fattispecie:
per il periodo precedente a detta data, il comune potrà richiedere unicamente la differenza di imposta dovuta;
per il periodo successivo a detta data, se il contribuente continua a versare il tributo in base alla rendita presunta o comunque in maniera difforme dagli importi dovuti in base alla rendita definitiva, il comune, oltre a richiedere la differenza di imposta, dovrà calcolare su detto importo i relativi interessi ed irrogare la sanzione prevista dall'art. 13 del
Relativamente alla validità temporale delle norme contenute nell'art. 30, comma 11, occorre precisare che le stesse entrano in vigore dal 1° gennaio 2000, e quindi, in mancanza di espressa disposizione al riguardo, non possono avere valore retroattivo, con le seguenti conseguenze.
Per quanto attiene agli interessi computabili fino al 31 dicembre 1999 gli stessi sono dovuti, anche se liquidati successivamente a tale data, mentre, a partire dall'anno in corso non possono essere più richiesti, se non dopo la notificazione al contribuente della rendita definitiva, come sopra precisato.
In ordine, poi, alla sanzione del 20 per cento, che, come già precisato, era l'unica irrogabile, la legge finanziaria fa comunque salva l'applicazione dell'art. 3 del
Pertanto alla data del 31 dicembre 1999 potevano verificarsi le seguenti situazioni:
se l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione sono già stati notificati e sono divenuti definitivi, essendo già scaduto il termine per proporre ricorso avanti alle Commissioni tributarie senza che lo stesso sia stato presentato, si applica il principio dell'art. 3 del
se risulta già notificato l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione ma non è ancora decorso il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti ai giudici tributari, detti provvedimenti non sono divenuti definitivi. Per cui l'applicazione del principio dell'art. 3 del
se l'atto di contestazione o di irrogazione immediata della sanzione sono stati predisposti, ma non ancora notificati al contribuente, il comune dovrà eliminare l'importo corrispondente alla sanzione limitatamente al periodo compreso tra la dichiarazione I.C.I. e la data in cui il contribuente ha avuto piena conoscenza della rendita definitiva;
se le comunicazioni delle rendite definitive non risultano ancora pubblicate nell'Albo pretorio, si renderà necessario effettuarne la comunicazione direttamente al contribuente, in base alle norme dell'art. 30, comma 11, della legge finanziaria (
Va infine rilevato che, se la rendita definitiva comporta un versamento del tributo di entità inferiore rispetto a quanto pagato in base alla rendita presunta, poiché le disposizioni della finanziaria non sono retroattive, il comune dovrà rimborsare, oltre alla differenza di imposta dovuta, solo gli interessi computabili fino alla data del 31 dicembre 1999. Se invece la conoscenza della rendita definitiva avviene successivamente al 1° gennaio 2000, da questa data e fino al momento della piena conoscenza della rendita da parte del contribuente gli interessi non dovranno essere più rimborsati, in quanto è la stessa norma a stabilire in via generale che "non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale".
C) La disciplina tributaria delle pertinenze
L'art. 30, comma 12, della legge finanziaria stabilisce che, fino all'anno di imposta 1999 compreso, l'aliquota ridotta di cui all'art. 4, comma 1, del
La norma è rivolta quindi ai comuni che abbiano deliberato una riduzione di aliquota I.C.I. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
La disposizione in esame attiene ad una problematica sulla quale il Ministero delle finanze è già intervenuto con la
La norma contenuta nell'art. 30, comma 12, della legge finanziaria (
Occorre sottolineare che la disposizione contenuta nella legge finanziaria riguarda esclusivamente le riduzioni di aliquota eventualmente disposte dai comuni e non le detrazioni che l'art. 8 del
Infine, va rilevato che la circostanza che sul trattamento delle pertinenze vi sia stata una serie di interventi in senso opposto sia da parte della prassi amministrativa e sia da parte del legislatore, può rendere operante l'art. 6, comma 2, del
Il Direttore generale
Dott. Massimo Romano