§ 98.1.40574 - Circolare 17 marzo 1999, n. 63 .
1) Art. 3, comma 4, legge n. 448 del 1998: rimodulazione sgravio capitario. 2) Art. 4, comma 3, legge n. 448 del 1998: sgravi contributivi [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/03/1999
Numero:63


Sommario
Art. 3, commi 5 e 6, e art. 4, comma 3, della legge n. 448/98. 


§ 98.1.40574 - Circolare 17 marzo 1999, n. 63 .

1) Art. 3, comma 4, legge n. 448 del 1998: rimodulazione sgravio capitario. 2) Art. 4, comma 3, legge n. 448 del 1998: sgravi contributivi aziende industriali ed artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. 3) Sgravi triennali per le nuove assunzioni nei territori del Mezzogiorno ad incremento delle unità occupate al 31 dicembre 1998. Art. 3, c. 5 e 6 e art. 4, c. 3 della legge n. 448 del 1998.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e Dirigenti medici 

 

 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Legge 23 dicembre 1998, n. 448

1. Disposizioni inerenti alla rimodulazione dello sgravio capitario di cui all'art. 4, commi 17 e 18, della legge n. 449/97 per le imprese operanti Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

2. Disposizioni inerenti all'applicabilità, nei limiti della regola del "de minimis", dello sgravio capitario già previsto dall'art. 4 della legge n. 449/97, come modificato dal comma 4, dell'art. 3 della legge n. 448/98 nonché dello sgravio incentivante annuale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 3 della stessa legge, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, per le aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

3. Sgravio incentivante triennale 1999-2001 per le assunzioni nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna - Sgravio incentivante per il 1999 per le Regioni Abruzzo e Molise, per le aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia. Art. 3, commi 5 e 6 e art. 4, comma 3, della legge n. 448/98.

 

 

1. Disposizioni inerenti alla rimodulazione dello sgravio capitario di cui all'art. 4, commi 17 e 18 della legge n. 449/97.

L'art. 3, comma 4, della legge n. 448/98, contenente "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazz. Uff. n. 302 del 29 dicembre 1998, ha rimodulato il contributo capitario, già previsto dal comma 17 dell'art. 4 della legge n. 449/97, in linea con gli indirizzi dell'Unione europea, basato sul sostegno ai lavoratori con più basso reddito ed in settori meno sensibili alla concorrenza.

Tale norma ha modificato l'art. 4, commi 17 e 18, della legge n. 449/97, stabilendo al comma 4, lettera a), un periodo più ampio per lo sgravio capitario rispetto a quanto già previsto dalla norma precedente ed, alla lettera b), la rimodulazione dell'importo relativo a tale contributo previsto dallo stesso articolo 4, comma 18.

Infatti, la data del 31 dicembre 1999, fissata dal comma 17 come termine ultimo per la fruizione dello sgravio capitario, è stata prorogata al 31 dicembre 2001, mentre la somma di lire 1.050.000, fissata per l'anno 1999 come importo globale del contributo stesso, è stata elevata a lire 1.400.000.

Inoltre, tenuto conto del periodo più lungo per usufruire di tale agevolazione contributiva, l'importo del contributo capitario per gli anni 2000 e 2001 è stato fissato rispettivamente in lire 1.150.000 e lire 1.050.000.

Con decisione n. SG(98)D/11789 del 16 dicembre 1998 la Commissione europea non ha sollevato obiezioni in ordine all'aiuto in questione.

Per maggior chiarezza si riportano qui di seguito le innovazioni introdotte dalla legge suindicata che riguardano la rimodulazione dello sgravio per il periodo 1 dicembre 1997 - 31 dicembre 2001.

 

 

 

Regime precedente 

Regime attuale 

Legge n. 449/97 

Legge n. 448/98 

Art. 4, c.17 e c. 18 

Art. 3, c. 4a e 4b 

1.12.97-31.12.98 

L. 1.600.000 

(826,331 euro) 

Rimane invariato 

1.01.99-31.12.99 

L. 1.050.000 

(542,279 euro) 

Anno 1999 

L. 1.400.000 

(723,039 euro) 

 

Anno 2000 

L. 1.150.000 

(593,935 euro) 

 

Anno 2001 

L. 1.050.000 

(542,279 euro) 

Il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 448/98 non ha apportato altre innovazioni in merito alle condizioni necessarie a percepire tale agevolazione per cui rimangono valide le disposizioni già emanate con la circolare n. 37 del 17 febbraio 1998, la circolare n. 174 del 28 luglio 1998, la circolare n. 152 del 15 luglio 1998, la circolare n. 196 del 2 settembre 1998 e la circolare n. 202 del 23 settembre 1998.

Si ritiene utile riassumere che lo sgravio capitario:

- spetta alle imprese operanti nelle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, già beneficiarie dello sgravio unico previsto dall'art. 27, c. 1, della legge n. 30/1997;

- rappresenta una riduzione del costo del lavoro e consiste in un contributo, sotto forma capitaria e in cifra fissa, da decurtare sugli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS mensilmente per ciascun lavoratore.

Il contributo, fermo restando quello già fissato per il periodo 1 dicembre 1997 - 31 dicembre 1998 a lire 1.600.000 (lire 133.333 mensili per ciascun lavoratore), per gli anni 1999, 2000 e 2001, è pari rispettivamente a:

 

lire 116.666 mensili 

(lire 1.400.000 annue) 

 

lire 95.833 mensili 

(lire 1.150.000 annue) 

 

lire 87.500 mensili 

(lire 1.050.000 annue) 

- riguarda i lavoratori occupati alla data dell'1 dicembre 1997 che abbiano una retribuzione imponibile, ai fini contributivi pensionistici non superiore a lire 36.000.000 su base annua nell'anno solare precedente, il cui ammontare potrà essere ricavato per l'anno 1998 dal mod. CUD o da altro documento equivalente. Per i lavoratori per i quali la retribuzione imponibile non sia riferibile all'intero anno, il parametro dei 36.000.000 dovrà essere rapportato ai mesi cui si riferisce la percezione della retribuzione medesima. Per i lavoratori dipendenti da più datori di lavoro, ovvero in caso di rapporti part-time contestuali, l'ammontare di riferimento è quello ricavabile dalle varie certificazioni. Per i lavoratori e soci lavoratori che versano i contributi su retribuzioni convenzionali l'imponibile di riferimento è quello denunciato ai fini pensionistici.

Per i lavoratori assunti successivamente a seguito di "turn-over" spetta il beneficio se i lavoratori sostituiti erano occupati alla data dell'1 dicembre 1997 e destinatari dello sgravio capitario mentre, nelle ipotesi di licenziamento determinato da cause diverse, lo sgravio capitario potrà essere riconosciuto, fermo restando il requisito retributivo, in relazione a lavoratori assunti per reintegrare lavoratori già in forza all'1 dicembre 1997 e beneficiari dello sgravio capitario, licenziati da oltre 12 mesi dalla data di assunzione;

- per le aziende operanti nei settori dell'edilizia, marittimi e per quelle operanti a ciclo stagionale si richiama il contenuto delle circolari n. 174, 196 e 202 del 1998.

Per quanto riguarda le esclusioni e le limitazioni dai benefici dello sgravio capitario nonché le condizioni per le aziende si rinvia a quanto precisato ai punti 3) e 4) della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998.

 

 

2. Disposizioni inerenti l'applicabilità, nei limiti della regola del "de minimis", dello sgravio capitario già previsto dall'art. 4 della legge n. 449/97, come modificato dal comma 4 dell'art. 3 della legge n. 448/98, per le aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

La legge n. 449/97 aveva escluso le predette zone dal beneficio del contributo capitario. L'art. 4, comma 3 (ultimo periodo), della legge n. 448/98 estende dal 1° gennaio 1999 la disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 449/97, secondo le modifiche apportate dalla legge stessa, ai territori sopracitati e, pertanto, lo sgravio capitario compete per i lavoratori in forza alle aziende alla predetta data del 1° gennaio 1999, nelle misure indicate nella tabella di cui al precedente punto 1. Per l'individuazione dei lavoratori per i quali spetta il contributo capitario, si fa riferimento a quanto illustrato con la circolare n. 37/98 e successive, richiamate allo stesso punto 1.

Si pone in evidenza che la nuova disposizione, benché inserita nell'art. 4 sotto il titolo "Incentivi alle piccole e medie imprese", trova applicazione - per i settori interessati - indipendentemente dalla dimensione dell'azienda. Per espressa previsione normativa lo sgravio capitario viene concesso nei limiti della regola del "de minimis" prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee 96/C 68/06 pubblicata nella G.U. delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996.

Regola del "de minimis".

In base a tale regola le imprese, a prescindere dalle dimensioni aziendali, in un triennio a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, non possono beneficiare di aiuti nazionali, regionali e locali in misura eccedente il limite dei 100.000 ECU, ciò a prescindere dal fatto che le risorse provengano interamente dagli Stati membri o che le misure siano cofinanziate dalla Comunità europea tramite i fondi strutturali, in particolare il fondo europeo di sviluppo regionale.

Il suddetto criterio va applicato prendendo a riferimento gli eventuali aiuti "de minimis" usufruiti nei due anni successivi a quello nel quale si verifica il primo aiuto della stessa tipologia. Di conseguenza l'importo massimo spettante alle aziende, in assenza di altri aiuti di cui sopra, dovrà essere modulato e corrisposto nel limite di capienza fissato in 100.000 ECU nel periodo 1 gennaio 1999-31 dicembre 2001. Per la valutazione e la conseguente conversione in ECU dell'ammontare delle somme, si richiama quanto precisato con circolare n. 37 del 17 febbraio 1998.

Ai fini di poter beneficiare del contributo di cui trattasi, le aziende dovranno presentare all'INPS apposita dichiarazione, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni.

Tale dichiarazione dovrà attestare che nel triennio, computato dal primo aiuto "de minimis", nel quale si colloca il periodo cui si riferisce la richiesta di usufruire del contributo, non siano stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti la misura complessiva degli aiuti "de minimis", spettanti ai sensi della regola comunitaria.

La predetta dichiarazione dovrà inoltre contenere anche la quantificazione degli aiuti ricevuti dall'azienda, alla data della richiesta di beneficiare del contributo capitario, ciò affinché l'INPS possa determinare - per differenza - la soglia massima del contributo cui l'azienda medesima può avere diritto.

Aziende destinatarie ed ulteriori condizioni.

Lo sgravio capitario trova applicazione nei confronti delle aziende industriali ed artigiane già beneficiarie dello sgravio contributivo generale previsto, da ultimo, dall'art. 27, c. 1, della legge n. 30/97.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 449/97, cui fa riferimento la norma in questione, lo sgravio capitario non trova applicazione nei confronti delle imprese del settore della costruzione navale e di quelli disciplinati dal trattato CECA e non può superare il tetto massimo annuale di 50.000 ECU.

Le aziende dovranno, inoltre, rispettare le condizioni, di carattere generale, previste dall'art. 4, comma 20, della legge n. 449/97, già precisate al punto 4 della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998.

 

 

3. Sgravio incentivante triennale 1999-2001 - Sgravio incentivante per il 1999 per le Regioni Abruzzo e Molise, per le aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.

Art. 3, commi 5 e 6, e art. 4, comma 3, della legge n. 448/98.

Per quanto concerne lo sgravio totale triennale per il Mezzogiorno, relativamente ai nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 31 dicembre 1998 e lo sgravio incentivante annuale per le Regioni Abruzzo e Molise, per le aziende ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, limitatamente all'anno 1999, si fa riserva di istruzioni non appena perverrà la necessaria autorizzazione comunitaria.

Di conseguenza al momento tale sgravio non può trovare applicazione.

 

 

4. Modalità operative.

Sgravio Capitario (art. 3, c. 4, legge n. 448/98).

Le imprese operanti nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, aventi titolo allo sgravio in argomento in base alle nuove misure riportate al punto 1, continueranno ad utilizzare il rigo "45" del quadro "D" del modello DM10/2, per l'esposizione del beneficio, attenendosi alle modalità rese note con la circolare n. 37 del 17 febbraio 1998.

Anche le imprese ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, aventi titolo allo sgravio capitario nei limiti del "de minimis" (v. punto 2), dovranno utilizzare il rigo "45" del quadro "D" del modello DM10/2 secondo le medesime modalità.

Le aziende, inoltre, continueranno a riportare, in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, il numero dei dipendenti per i quali viene chiesto lo sgravio in argomento utilizzando i codici già in uso.

I predetti dati saranno comunicati con la prima denuncia utile successiva alla emanazione della presente circolare.

 

 

5. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Le imprese che per i mesi di gennaio e febbraio 1999 non hanno provveduto a conguagliare importi a titolo di sgravi ovvero vi hanno provveduto in misura inferiore a quella spettante, potranno effettuare il recupero delle relative somme, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 (cfr. circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, punto 1), con una delle denunce contributive inerenti ai periodi "marzo, aprile e maggio 1999".

A tal fine dovranno essere osservate le seguenti modalità:

- le imprese operanti nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna esporranno la differenza tra la misura vigente con il regime previsto dalla legge n. 449/97 e quella attuale, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 utilizzando il codice "L352" preceduto dalla dicitura "arr. sgravio capitario 1.448/98".

- le imprese ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia esporranno l'importo dello sgravio spettante non operato per i mesi di gennaio e febbraio 1999, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 utilizzando il codice "L354" preceduto dalla dicitura "arretrati sgravio capitario Venezia L. 448/98".

Il Direttore generale

Trizzino