§ 98.1.39882 - Circolare 23 settembre 1998, n. 202 .
Art. 4, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 contenente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica». Aziende [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:23/09/1998
Numero:202


Sommario
Art. 4, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 contenente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica». Aziende operanti a ciclo stagionale. 


§ 98.1.39882 - Circolare 23 settembre 1998, n. 202 .

Art. 4, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 contenente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica». Aziende operanti a ciclo stagionale.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione Centrale Entrate Contributive.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e Primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

La condizione imposta alle aziende operanti nei territori del mezzogiorno, dal comma 17 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per potere beneficiare dello sgravio capitario per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turn-over, non trova applicazione nei confronti delle aziende che, operando a cicli stagionali, sono soggette - per la tipologia dell'attività economica di cui sono titolari - a interruzioni per fine ciclo di produzione con conseguente licenziamento degli addetti alle relative lavorazioni, cui seguono assunzioni in coincidenza con la ripresa del nuovo ciclo produttivo.

 

 

Con la circolare n. 174 del 28 luglio 1998 sono state emanate istruzioni ai fini dell'accesso al diritto a fruire dello sgravio capitario, previsto dall'art. 4, comma 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle aziende operanti nel settore dell'edilizia, per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turn-over , pure in presenza di licenziamenti avvenuti nei " dodici mesi precedenti l'assunzione".

Tale determinazione è stata assunta in considerazione della specificità dell'imprenditorialità di tale settore economico, caratterizzata da una intrinseca temporaneità, alla quale si riconnette una particolare organizzazione delle risorse umane per cui, la condizione posta dalla norma medesima, potrebbe precludere alla maggior parte delle aziende del settore il diritto allo sgravio capitario per carenza del richiesto requisito.

Situazione analoga a quella del settore dell'edilizia e quella delle aziende che operano a cicli stagionali (aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere a carattere stagionale, ecc.), Nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo.

La condizione imposta dalla legge alle aziende per potere beneficiare dello sgravio capitale per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turn-over, si è rilevata per la maggioranza delle imprese stagionali appartenenti ai sopra richiamati settori produttivi estremamente penalizzante, in quanto fattore preclusivo alla fruizione dello sgravio capitario per i lavoratori nuovi assunti successivamente a tale data, considerata la intrinseca temporaneità dei cicli lavorativi.

Pertanto, mentre si confermano le direttive di cui al punto 1, p. 3, della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998 per quanto concerne la generalità delle imprese destinatarie dei benefici di cui all'art. 4 comma 17, per le imprese stagionali, per le quali ricorra tale situazione, non assume rilevanza la condizione della risoluzione dei rapporti di lavoro insorti nel quadro della sopra ricordata temporizzazione, che costituisce la specificità dell'attività medesima.

Di conseguenza alle predette imprese deve essere riconosciuto l'accesso allo sgravio capitario per le assunzioni successive al 1 dicembre 1997 per turn-over, predisposte in concomitanza con il nuovo ciclo di produzione anche presenza di licenziamenti effettuati " nei dodici mesi precedenti l'assunzione", in coincidenza con la conclusione dell'ultimo ciclo lavorativo.

Modalità operative:

Per le operazioni di conguaglio sulle denunce contributive di mod. Dm10/2 dello sgravio capitario ex legge n. 449 del 1997, si richiamano le modalità impartite al punto 1) della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998.

A tal fine si sottolinea che per la regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà essere utilizzato il codice "1352" da riportare, secondo le modalità rese note con la sopracitata circolare n. 37 del 1998, nel quadro "d" del modello dm10/2.

I datori di lavoro provvederanno alle suddette operazioni di regolarizzazione entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo alla emanazione della presente circolare (delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto del 26 marzo 1993, n. 5).

Il Direttore generale

Trizzino