§ 98.1.39724 - Circolare 28 luglio 1998, n. 174 .
Art. 4 comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Chiarimenti.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/07/1998
Numero:174


Sommario
Art. 4 comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Chiarimenti. 


§ 98.1.39724 - Circolare 28 luglio 1998, n. 174 .

Art. 4 comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Chiarimenti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione Centrale Contributi 

 

 

Roma, 28 luglio 1998 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali 

 

e periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

La condizione posta alle aziende, dal comma 17 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, per potere beneficiare dello sgravio capitario per i lavoratori assunti successivamente al 1.12.97 a seguito di turn - over, non trova applicazione per quelle aziende del settore edilizio, soggette per la connotazione del lavoro medesimo, a ripetute interruzioni dell'attività per fine lavoro o per fine fase lavorativa.

 

 

L'art. 4, comma 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 riconosce il diritto a beneficiare dello sgravio capitario, oltre che per i lavoratori occupati nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna alla data del 1° dicembre 1997, anche per i lavoratori, assunti successivamente all'1 dicembre 1997 a seguito di turn - over, escludendo "i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione".

Destinatarie della normativa sono tutte le aziende, operanti nei predetti territori, già beneficiarie dello sgravio unico, previsto dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, cui rinvia la legge 28 febbraio 1997, n. 30 comprese pertanto anche quelle operanti nel settore dell'edilizia.

Con circolare n. 37 del 17 febbraio 1997, par. 1.3 sono state date, tra l'altro, istruzioni alle SAP ai fini della applicazione di tale disciplina.

Tuttavia, in sede applicativa si è rilevato che, una interpretazione strettamente letterale della norma può comportare - per le imprese del settore dell'edilizia, soggette a ripetute interruzioni dell'attività per fine lavoro o per fine fase lavorativa - l'esclusione dal beneficio per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turn - over. Ciò per la condizione posta dalla legge che esclude dal beneficio i lavoratori assunti a seguito di turn - over nel caso di licenziamento effettuato nei dodici mesi precedenti l'assunzione.

Per le imprese di tale settore, considerata la connotazione dell'attività caratterizzata dall'apertura di cantieri per periodi di varia lunghezza, con licenziamenti di maestranze all'atto dello smantellamento dei cantieri medesimi e con l'eventuale successiva riapertura di altri cantieri in province diverse con conseguente assunzione di personale reperito in loco, la condizione posta dalla disposizione in argomento potrebbe precludere alla maggior parte delle aziende il diritto allo sgravio capitario, per mancanza del requisito richiesto.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota del 2 luglio c.a. - nel rilevare che una "restrittiva applicazione" di tale norma avrebbe conseguenze estremamente penalizzanti per il settore in argomento considerata la sua peculiare connotazione - ritiene "con riferimento alla funzione cui risponde la normativa in questione" che bisogna avere riguardo allo "specifico modo di essere dell'imprenditorialità del settore ed alle modalità di riconnettersi dell'organizzazione delle risorse umane che non può non essere traguardata, al di là del "nomen iuris", che nell'ambito di una intrinseca temporaneità".

Pertanto , mentre si confermano le direttive di cui al par. 1, p.3 della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998 per quanto concerne la generalità delle imprese destinatarie dei benefici di cui all'art. 4, comma 17, limitatamente alle imprese del settore edile, che si trovino in tali situazioni, non assume rilevanza la condizione della risoluzione dei rapporti di lavoro" insorti nel quadro della temporizzazione cui attende l'impresa". Di conseguenza, alle predette aziende deve essere riconosciuto l'accesso allo sgravio capitario per i lavoratori assunti dopo il 1° dicembre 1997 per turn - over, pur in presenza di licenziamenti avvenuti nei " dodici mesi precedenti l'assunzione".

Modalità operative:

Per le operazioni di conguaglia sulle denunce contributive di mod. DM10/2 dello sgravio capitario ex L. n. 449 del 1997, si richiamano le istruzioni impartite al punto 1) (Modalità Operative) della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998

A tal fine si sottolinea che, per il conguaglio dello sgravio non operato per i periodi pregressi, dovrà essere utilizzato il codice "L352" da riportare, secondo le modalità rese note con la sopracitata circolare n. 37 del 1998, nel quadro "D" del modello DM10/2.

Il Direttore generale

Trizzino