§ 98.1.39527 - Circolare 16 giugno 1998, n. 130 .
Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1998. Art. 3, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 450. Decreto del ministro del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/06/1998
Numero:130

§ 98.1.39527 - Circolare 16 giugno 1998, n. 130 .

Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1998. Art. 3, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 450. Decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale del 13 maggio 1998. Istruzioni contabili .

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni temporanee, Direzione centrale contributi, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale tecnologia informatica, Direzione centrale ragioneria e finanza e Direzione centrale rapporti e convenzioni internazionali.

 

 

Ai dirigenti centrali e periferici 

 

Ai coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al coordinatore generale medico legale e primari  

 

medico legali 

e, p. c., 

Al presidente 

 

Ai consiglieri di amministrazione 

 

Al presidente e ai membri del consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai presidenti dei comitati amministratori di fondi,  

 

gestioni e casse 

 

Ai presidenti dei comitati regionali 

 

Ai presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Dal 1° gennaio 1998 l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è maggiorato per i nuclei con figli, in particolare per i nuclei monoparentali, per quelli che comprendono familiari inabili e per quelli con più di sette componenti. Dalla stessa data sono aumentati gli importi delle fasce di reddito cui è correlata la misura della prestazione.

Il decreto 13 maggio 1998 emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 dell'1 giugno 1998 (All. A), ha stabilito, dall'1 gennaio 1998, l'aumento dei limiti di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare indicati nelle tabelle allegate al D.M. 19 marzo 1997 del ministro del lavoro e della previdenza sociale, limitatamente ai nuclei con figli e con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con familiari inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio.

La misura di tali aumenti è stata fissata nelle tabelle allegate al decreto stesso (v. All. da 1 a 9).

In relazione alle norme sopra indicate si forniscono i seguenti chiarimenti ed istruzioni.

 

 

1. Nuclei beneficiari degli aumenti

1.1 - Nuclei con figli

L'art. 1 del decreto summenzionato ha stabilito, a decorrere dall'1 gennaio 1998, l'aumento dell'assegno per i nuclei familiari con figli, fissandone la misura nelle tabelle da 1 a 9 allegate al decreto stesso.

Il nucleo cui si applica l'aumento è quello previsto dall'art. 2, comma 6 della legge n. 153 del 1988, in cui siano presenti uno o più figli (minori o maggiorenni inabili).

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge.

1.2 - Nuclei con più di sette componenti

Il predetto decreto ha inoltre stabilito, a decorrere dall'1 gennaio 1998, un ulteriore aumento per i nuclei familiari con figli, in cui siano presenti più di sette componenti, secondo le modalità riportate in calce alle tabelle da 11 a 19.

In tali fattispecie, ferme restando le decurtazioni previste per fratelli, sorelle e nipoti (in presenza di un solo figlio, decurtazione di L. 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di L. 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; in presenza di almeno due figli, decurtazione di L. 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo), occorre maggiorare l'importo complessivo dell'assegno previsto per i nuclei con sette componenti, riportato nell'ultima colonna delle tabb. da 11 a 19 (ovviamente in rapporto alle singole fasce reddituali) nella misura del 10 per cento per ogni componente oltre il settimo.

All'importo così maggiorato vanno aggiunte, come specificato in calce alle tabelle, ulteriori L. 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

1.3 - Nuclei monoparentali

Il predetto decreto ha inoltre stabilito, a decorrere dall'1 gennaio 1998, un ulteriore aumento dell'assegno per i nuclei familiari con figli, in cui sia presente un solo genitore e ne ha fissato la misura nelle tabelle 2-3-5-6-8-9 allegate al decreto stesso.

La disposizione si applica ai nuclei nei quali il genitore richiedente l'assegno si trova nelle condizioni di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile o in stato di abbandono dal coniuge.

Sono equiparati ai nuclei monoparentali quelli con coniuge di cittadino straniero residente in un paese estero non convenzionato e quelli composti da orfani titolari o contitolari di pensione ai superstiti derivante da lavoro dipendente, che richiedano l'assegno su tale pensione.

Per tali nuclei continuano, altresì, ad applicarsi gli aumenti dei livelli reddituali previsti dalla legge n. 153 del 1988 per i nuclei monoparentali.

1.4 - Nuclei con inabili

Il predetto decreto ha altresì stabilito, sempre a decorrere dall'1 gennaio 1998, l'aumento dell'assegno per i nuclei con figli comprendenti familiari inabili, fissandone la misura nelle tabelle da 4 a 9 allegate al decreto stesso.

Il nucleo cui si applica l'aumento è quello previsto dall'art. 2, comma 6 della legge n. 153 del 1988, in cui, oltre ai figli, siano presenti soggetti (richiedente, coniuge, figli od equiparati, fratelli, sorelle o nipoti, senza limiti di età), che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (se maggiorenni) ovvero hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (se minorenni).

Rispetto alla normativa precedente, pertanto, beneficiano dell'aumento anche i nuclei in cui i componenti inabili siano solo il richiedente o il suo coniuge.

Si rammenta che i fratelli, sorelle e nipoti del richiedente possono far parte del nucleo familiare solo se sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti.

Per tali nuclei continuano altresì ad applicarsi gli aumenti dei livelli reddituali previsti dalla legge n. 153 del 1988 per i nuclei con inabili.

1.5 - Aumento degli importi delle fasce reddituali

Il decreto summenzionato ha infine stabilito, a decorrere dall'1 gennaio 1998 e sempre per i nuclei con figli, un incremento, pari a lire 1.000.000, dei limiti reddituali cui sono correlati il diritto e la misura della prestazione.

Ciò comporta, per un non trascurabile numero di nuclei familiari in essere, l'accesso alla fascia di reddito immediatamente superiore, con conseguente aumento dell'importo dell'assegno, nonché l'accesso al beneficio della prestazione di nuclei finora esclusi.

Nel prospetto allegato (All. B) sono riportate le nuove fasce di reddito da applicare (dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1998) ai nuclei con figli.

Per i nuclei senza figli continuano ad applicarsi le fasce di reddito contenute nel prospetto allegato alla circ. 10 giugno 1997, n. 128.

1.6 - nuclei esclusi dagli aumenti

Gli aumenti di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio (minorenne o maggiorenne inabile) e precisamente:

- ai nuclei in cui siano presenti solo i coniugi

- ai nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e all'eventuale coniuge, solo fratelli, sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

 

 

2. Misura degli aumenti

La misura degli aumenti decorrenti dall'1 gennaio 1998 è fissata nelle tabelle da 1 a 9 allegate al citato decreto ministeriale (v. Allegati).

In particolare, le tabelle riportano gli aumenti da corrispondere nelle seguenti tipologie familiari:

- tabella 1: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili);

- tabella 2: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili);

- tabella 3: nuclei orfanili composti solo da minori non inabili;

- tabella 4: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile);

- tabella 5: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un componente inabile);

- tabella 6: nuclei orfanili, composti da almeno un minore (in cui sia presente almeno un inabile);

- tabella 7: nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

- tabella 8: nuclei con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

- tabella 9: nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili.

- tabella 10, relativa a nuclei senza figli, non ha subito aumenti.

Gli importi complessivi mensili spettanti per le varie tipologie, risultanti dall'applicazione delle norme in esame, sono riportati nelle tabelle da 11 a 19 allegate al decreto stesso (v. allegati) e sono comprensivi dei benefici introdotti con:

- D.M. 19 marzo 1997 (aumenti per nuclei con figli minori e per nuclei che comprendono fratelli, sorelle o nipoti inabili; ammissione al beneficio della prestazione dei nuclei con fasce di reddito superiore a quelle previste, con modulazioni distinte per ciascuna consistenza numerica familiare);

- D.M. 11 aprile 1996 (aumenti per i nuclei con figli minori, maggiorazione del 25 per cento per i nuclei con figli minori e un solo genitore, ammissione al beneficio della prestazione dei nuclei con figli minori, con almeno tre componenti e con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle fino allora previste);

- legge n. 85 del 1995 (lire 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due);

- legge n. 451 del 1994 (lire 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo).

Gli importi sono, altresì, comprensivi degli aumenti introdotti dalla norma in esame.

I redditi familiari riportati nelle predette tabelle sono quelli fissati fino al 30 giugno 1998. Tali redditi saranno rivalutati con effetto dal 1° luglio 1998, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat.

Le fasce reddituali riportate nelle predette tabelle sono quelle valide per le singole fattispecie: ogni tabella riporta, quindi, a seconda della tipologia comtemplata, le fasce reddituali valide per la generalità dei casi ovvero per le situazioni di monoparentalità o per quelle di inabilità o, infine, per quelle che cumulano le due ultime situazioni.

Si precisa che, a seguito della ricomprensione dei genitori inabili tra i soggetti beneficiari degli aumenti previsti per i nuclei con familiari inabili, non sono più necessarie, dal 1° gennaio 1998, le ulteriori elaborazioni delle tabelle 11 e 12, trasmesse con la citata circolare n. 128 del 1997: infatti, la tabella 11 b viene accorpata alla tabella 14 e la tabella 12 b viene accorpata alla tabella 15.

Restano invece invariati gli importi delle tabelle 20a, 20b, 21a, 21b, 21c e 21d, trasmesse con la citata circ. n. 128 del 1997.

Per quanto concerne le decurtazioni di lire 20.000 e 84.000 da applicare agli importi delle tabelle in presenza di fratelli, sorelle e nipoti e la maggiorazione di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo, si richiamano le disposizioni già emanate e riportate nelle note in calce alle tabelle stesse.

In calce alle tabelle sono altresì riportate le modalità da seguire per applicare le maggiorazioni in caso di nuclei con più di sette componenti.

A parte verranno trasmesse le tabelle con gli importi complessivi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, riferite alle varie tipologie familiari cui si applicano le norme in esame.

 

 

3. Coesistenza di un diritto a prestazioni familiari estere

in regime di convenzione e comunicazione alle istituzioni dei paesi CEE degli importi individuali delle prestazioni familiari italiane

Per quanto concerne l'individuazione dei componenti il nucleo familiare e la comunicazione da effettuare agli organismi esteri, si richiamano le disposizioni già impartite con circolare n. 113 del 20 maggio 1997 che si intendono confermate.

 

 

4. Adempimenti dei datori di lavoro

I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza dal 1° gennaio 1998 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 1998, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate.

Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.

I datori di lavoro dovranno registrare sul libro paga e matricola o su documenti equipollenti l'importo dell'assegno complessivamente corrisposto e il numero della tabella applicata.

Restano ferme le altre disposizioni previste al punto 4 della citata circ. n. 113 del 1997.

 

 

5. Operazioni a conguaglio

A) I datori di lavoro, per il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare nella misura complessivamente spettante in base alla nuova normativa, dovranno osservare le consuete modalità, e cioè:

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese cui si riferisce la denuncia, nel quadro "D" del mod. DM 10/2 in corrispondenza del previsto rigo "35";

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori nel mese, ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, utilizzando il previsto codice 'L036'', preceduto dalla dicitura "anf arr";

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare connessi all'indennità di malattia ex lege n. 88 del 1987, utilizzando il previsto codice "H301''.

B) per il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo familiare relative ai periodi decorsi dal 1° gennaio 1998, i datori di lavoro indicheranno l'importo delle differenze stesse in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, utilizzando il previsto codice "F230", preceduto dalla dicitura "diff. anf. D.M. 13 maggio 1988". Le operazioni di conguaglio potranno essere eseguite nel corso del corrente anno 1998, anche con più denunce di mod. DM 10/2.

Per il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo familiare relative ai periodi decorsi dal 1° gennaio 1998, i datori di lavoro indicheranno l'importo delle differenze stesse in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. Dm 10/2, utilizzando il previsto codice "F230"', preceduto dalla dicitura "diff. anf D.M. 13 maggio 1988". Le operazioni di conguaglio potranno essere eseguite nel corso del corrente anno 1998, anche con più denunce di mod. Dm 10/2.

 

 

6. Lavoratori ai quali l'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto direttamente dall'istituto

Lavoratori agricoli dipendenti, lavoratori domestici, lavoratori che percepiscono trattamenti di disoccupazione non agricola, lavoratori che percepiscono prestazioni antitubercolari.

Adempimenti delle sedi

Le sedi determineranno il nuovo importo dell'assegno, spettante a far tempo dal 1° gennaio 1998, utilizzando le tabelle allegate, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 1998 o successiva dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi.

Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.

Le sedi avranno cura di indicare il numero della tabella applicata.

Anche per tali lavoratori restano ferme le altre disposizioni di cui al punto 4 della circ. n. 113 del 1997.

Pensionati a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei fondi di previdenza sostitutivi e integrativi

L'aggiornamento delle procedure di gestione delle pensioni, in applicazione delle nuove disposizioni, sarà reso noto con successive comunicazioni.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile degli assegni per il nucleo familiare in argomento e per l'imputazione di eventuali recuperi ed eventuali interessi su dette prestazioni, si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 118 del 8 giugno 1996, punto 7.

La presente circolare viene trasmessa con messaggio tp per consentirne l'immediata conoscenza ed applicazione. Le tabelle vengono contestualmente inoltrate tramite posta elettronica (postel) alle caselle dei direttori di sede.

Le sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli enti di patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle relative tabelle.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato A

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Decreto ministeriale 13 maggio 1998

Aumento dell'assegno per il nucleo familiare