§ 98.1.37795 - Circolare 20 maggio 1997, n. 113 .
Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1997.- art. 3, c.2, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 663.- decreto del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/05/1997
Numero:113

§ 98.1.37795 - Circolare 20 maggio 1997, n. 113 .

Aumenti dell'assegno per il nucleo familiare dal 1° gennaio 1997.- art. 3, c.2, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 663.- decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 19 marzo 1997. Istruzioni contabili.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestione e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

Dal 1° gennaio 1997 l'importo dell'assegno per il nucleo familiare è aumentato per i nuclei con figli minori e per i nuclei che comprendono familiari inabili. Dalla stessa data sono ammessi al beneficio della prestazione nuclei con fasce di reddito superiore a quelle finora previste, con modulazioni distinte per ciascuna consistenza numerica familiare.

Il decreto 19 marzo 1997, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 663, e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 98 del 29.4.97 (all. a), ha stabilito, dall'1.1.97, l'aumento dei limiti di reddito e degli importi dell'assegno per il nucleo familiare indicati nelle tabelle allegate al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'11.4.96, con le seguenti finalità :

a) aumento fino al 20 per cento dell'importo degli assegni;

b) aumento fino al 20 per cento dei beneficiari della prestazione, prevedendo fasce di reddito per l'accesso all'assegno distintamente per ciascuna consistenza numerica familiare;

c) aumento fino al 25 per cento dell'importo dell'assegno per i nuclei comprendenti figli ed equiparati, compresi fratelli, sorelle e nipoti, senza limiti di età , che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

L'art. 3 della legge n. 663 precisa che i predetti aumenti possono essere ridotti, in eguale misura percentuale, fino a concorrenza delle risorse finanziarie indicate nello stesso art. 3.

L'art. 1 del citato decreto ministeriale del 19.3.97 ha fissato le misure degli aumenti di cui trattasi.

In relazione alle norme sopra indicate si forniscono i seguenti chiarimenti ed istruzioni.

 

 

1 - Nuclei beneficiari degli aumenti.

1.1 - Nuclei con figli minori

L'art. 1 del decreto summenzionato ha stabilito, a decorrere dall'1.1.97, l'aumento dell'assegno per i nuclei familiari già beneficiari degli aumenti di cui al precedente D.M. 11 aprile 1996, fissandone la misura nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto stesso.

Il nucleo cui si applica l'aumento è quindi quello previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 153 del 1988, in cui siano presenti uno o più figli minori.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge.

1.2 - Nuclei con reddito compreso in fasce successive a quelle finora previste

Lo stesso decreto, sempre con decorrenza 1.1.97, ha inoltre concesso l'assegno, nelle misure stabilite nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ai nuclei con reddito compreso in fasce successive a quelle finora previste, con una modulazione collegata alla consistenza numerica del nucleo stesso.

Sono state pertanto previste: una ulteriore fascia per i nuclei con un solo componente, due ulteriori fasce per i nuclei con due componenti, tre ulteriori fasce per i nuclei con tre o più componenti.

I nuclei destinatari della norma sono gli stessi di cui al precedente punto 1.1, cioè quelli previsti dall'art. 2, comma 6, della legge n. 153 del 1988, in cui siano presenti uno o più figli minori.

A tali nuclei si applicano integralmente le disposizioni che disciplinano il diritto e la misura della prestazione familiare.

1.3 - Nuclei con inabili

Il predetto decreto ha infine stabilito, sempre a decorrere dall'1.1.97, l'aumento dell'assegno per i nuclei comprendenti figli od equiparati, compresi fratelli, sorelle e nipoti, inabili, fissandone la misura nelle tabelle 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al decreto stesso.

Il nucleo cui si applica l'aumento è quello previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 153 del 1988, in cui siano presenti figli od equiparati, compresi fratelli, sorelle e nipoti, senza limiti di età, che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (se maggiorenni) ovvero hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (se minorenni).

Si rammenta che i fratelli, sorelle e nipoti del richiedente possono far parte del nucleo familiare solo se sono orfani di entrambi i genitori e non hanno diritto alla pensione ai superstiti.

Per tali nuclei continuano altresì ad applicarsi gli aumenti dei livelli reddituali previsti dalla legge n. 153 del 1988 per i nuclei con inabili.

Nelle situazioni di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 continuano ad applicarsi, ove previste, le maggiorazioni del 25 per cento ai nuclei con un solo genitore in cui sia presente almeno un figlio minore, nonché le maggiorazioni di lire 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo e di lire 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due, secondo le disposizioni già emanate (v. da ultimo circ. n. 118 dell'8.6.96).

Continuano altresì ad applicarsi gli aumenti dei livelli reddituali previsti dalla legge n. 153 del 1988 per i nuclei monoparentali.

1.4 - Nuclei esclusi dagli aumenti

Gli aumenti di cui ai punti 1.1 e 1.2 non si applicano ai nuclei in cui non sia compreso almeno un figlio minore, e precisamente:

- ai nuclei in cui siano presenti solo i coniugi;

- ai nuclei in cui siano presenti, oltre al richiedente e all'eventuale coniuge, solo figli maggiorenni inabili e/o fratelli, sorelle e nipoti, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

Gli aumenti di cui al punto 1.3 non si applicano ai nuclei in cui i componenti inabili siano solo il richiedente o il suo coniuge.

 

 

2 - misura degli aumenti.

La misura degli aumenti decorrenti dall'1.1.97 è fissata nelle tabelle da 1 a 10 allegate al citato decreto ministeriale (v. allegati).

In particolare, le tabelle riportano gli aumenti da corrispondere nelle seguenti tipologie familiari:

- tabella 1: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti figli, fratelli, sorelle o nipoti inabili);

- tabella 2: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti figli, fratelli, sorelle o nipoti inabili);

- tabella 3: nuclei orfanili composti solo da minori non inabili; - tabella 4: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un figlio, fratello, sorella o nipote inabile);

- tabella 5: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui sia presente almeno un figlio, fratello, sorella o nipote inabile);

- tabella 6: nuclei orfanili, composti da almeno un minore (in cui sia presente almeno un inabile);

- tabella 7: nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

- tabella 8: nuclei con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

- tabella 9: nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili;

- tabella 10: nuclei senza figli, in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile.

Gli importi complessivi mensili spettanti per le varie tipologie, risultanti dall'applicazione delle norme in esame, sono riportati nelle tabelle da 11 a 20 allegate al decreto stesso (v. allegati) e sono comprensivi degli aumenti introdotti col precedente decreto ministeriale dell'11.4.96 (aumenti per i nuclei con figli minori, maggiorazione del 25 per cento per i nuclei con figli minori e un solo genitore, ammissione al beneficio della prestazione dei nuclei con figli minori, con almeno tre componenti e con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle fino allora previste), delle maggiorazioni introdotte dalla legge n. 451 del 1994 (lire 20.000 per ogni figlio con esclusione del primo) e dalla legge n. 85 del 1995 (lire 84.000 per ogni figlio con esclusione dei primi due), nonché degli aumenti introdotti dalla norma in esame.

I redditi familiari riportati nelle predette tabelle sono quelli fissati fino al 30.6.97. Tali redditi saranno rivalutati con effetto dal 1'luglio 1997, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall' ISTAT.

Le fasce reddituali riportate nelle predette tabelle sono, in linea di massima, quelle valide per le singole fattispecie: ogni tabella riporta, quindi, a seconda della tipologia comtemplata, le fasce reddituali valide per la generalità dei casi ovvero per le situazioni di monoparentalità o per quelle di inabilità o, infine, per quelle che cumulano le due ultime situazioni.

Solo le tabelle 1 e 2 (con le corrispettive 11 e 12 contenenti gli importi complessivi) e la tabella 10 (con la corrispettiva 20) possono riferirsi a fattispecie diverse, che necessitano dell'applicazione di livelli di reddito più elevati, come di seguito specificato.

Tabelle 1 e 11: le fasce reddituali riportate sono valide nella generalità dei casi. In caso di inabilità del richiedente o del suo coniuge occorre fare riferimento ai diversi livelli previsti alla col.III dell'allegato 3 alla circ. n. 118 dell'8 giugno 1996.

Tabelle 2 e 12: le fasce reddituali riportate sono valide nelle situazioni di monoparentalità. In caso di inabilità del richiedente occorre fare riferimento ai diversi livelli previsti alla col.IV del citato allegato 3.

Tabelle 10 e 20: le fasce reddituali riportate sono valide nelle situazioni di inabilità in presenza di entrambi i coniugi. Nel caso in cui il richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a, vedovo/a, occorre fare riferimento ai diversi livelli previsti alla col.IV del citato allegato 3.

Si fa riserva di trasmettere, successivamente, le tabelle 11, 12 e 20 elaborate per le singole fattispecie, nonché le tabelle contenenti gli importi mensili che non sono stati modificati dalla nuova normativa, da applicare ai nuclei familiari con i soli coniugi, ovvero con uno o entrambi i coniugi (inabili o meno) e con fratelli, sorelle e nipoti non inabili.

Per quanto concerne le decurtazioni di lire 20.000 e 84.000 da applicare agli importi delle tabelle in presenza di fratelli, sorelle e nipoti e la maggiorazione di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo, si richiamano le disposizioni di cui alla circ. n. 151 del 19 luglio 1996, riportate nelle note in calce alle tabelle stesse.

A parte verranno trasmesse le tabelle con gli importi complessivi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, riferite alle varie tipologie familiari.

 

 

3 - Coesistenza di un diritto a prestazioni familiari estere in regime di convenzione e comunicazione alle istituzioni dei paesi CEE degli importi individuali delle prestazioni familiari italiane.

Ai fini della individuazione dei componenti il nucleo familiare cui attribuire gli aumenti previsti dalle disposizioni in esame, si richiamano le istruzioni già impartite al punto 4 della circolare n. 190 del 18 giugno 1994 (v. atti ufficiali 1994, pag. 4267) e punto 4 della circolare n. 265 del 24 ottobre 1995 (v. atti ufficiali 1995, pag.6449).

Per quanto concerne la comunicazione agli organismi esteri, ai sensi della normativa comunitaria, degli importi delle prestazioni familiari italiane spettanti per ciascun membro della famiglia, si conferma il criterio di ripartizione gia illustrato con la citata circolare n. 265 del 1995, e, da ultimo, al punto 3 della circolare n. 118 del 1996, e cioè di dividere l'importo dell'assegno corrisposto al nucleo familiare, comprensivo delle maggiorazioni spettanti, per il numero dei componenti il nucleo familiare.

Al riguardo si sottolinea la necessità che le sedi comunichino tempestivamente agli organismi esteri l'importo delle prestazioni familiari corrisposto in Italia, al fine di permettere a questi ultimi il calcolo del complemento. Qualora il complemento sia dovuto da parte italiana, le sedi avranno cura di chiedere ai competenti organismi esteri, con il previsto mod.e 411, l'importo delle prestazioni familiari pagate, al fine di corrispondere l'eventuale differenza, come già precisato con le circolari n. 118 del 5 giugno 1989 e n. 228 del 20 settembre 1991.

 

 

4 - Adempimenti dei datori di lavoro.

I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza dal 1° gennaio 1997 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell'assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 1997, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate.

Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.

I datori di lavoro dovranno registrare sul libro paga e matricola o su documenti equipollenti l'importo dell'assegno complessivamente corrisposto e il numero della tabella applicata. Non sarà invece più necessario registrare né indicare separatamente sul mod. anf/dip il numero dei figli minori e di quelli maggiorenni inabili, come disposto dalla citata circ.n. 118 del 1996, né il livello del reddito familiare e l'eventuale aumento.

In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, il numero della tabella applicata sarà indicato nella casella numero dei figli escluso il primo ed escluso il secondo, non più necessaria.

Restano ferme le disposizioni di cui al punto 4 della citata circ. n. 118 del 1996 in merito all'eliminazione delle indicazioni relative agli importi dovuti ai sensi delle leggi n. 451 del 1994 e n. 85 del 1995.

 

 

5 - Operazioni a conguaglio.

a) i datori di lavoro, per il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare nella misura complessivamente spettante in base alla nuova normativa, dovranno osservare le consuete modalità, e cioè:

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori e riferiti ai periodi di paga scaduti nel mese cui si riferisce la denuncia, nel quadro d'del mod. DM 10/2 in corrispondenza del previsto rigo 35;

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni corrisposti ai lavoratori nel mese, ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti, in uno dei righi in bianco del quadro d'del mod. DM 10/2, utilizzando il previsto codice l036, preceduto dalla dicitura anf arr';

- indicheranno l'importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare connessi all'indennita di malattia ex lege n. 88 del 1987, utilizzando il previsto codice h301'.

b) per il conguaglio delle differenze degli assegni per il nucleo familiare relative ai periodi decorsi dal 1° gennaio 1997, i datori di lavoro indicheranno l'importo delle differenze stesse in uno dei righi in bianco del quadro d'del mod. DM 10/2, utilizzando il previsto codice f230', preceduto dalla dicitura DIFF. ANF DM 19 marzo 1997. Le operazioni di conguaglio potranno essere eseguite anche con più denunce di mod. DM 10/2.

I datori di lavoro, in occasione della denuncia semestrale di mod. DM 10/3 relativa al mese di settembre 1997, indicheranno il numero dei lavoratori percettori dell'assegno per il nucleo familiare con livello di reddito superiore alla tredicesima fascia, in corrispondenza del rigo 14 (tredicesima fascia).

 

 

6 - Lavoratori ai quali l assegno per il nucleo familiare viene corrisposto direttamente dall'istituto. adempimenti delle sedi.

a) lavoratori agricoli dipendenti le sedi determineranno il nuovo importo dell'assegno, utilizzando le tabelle allegate, sulla base della documentazione e dei dati contenuti nelle domande che saranno presentate con decorrenza dal 1° gennaio 1997 in poi. Periodi decorsi dal 1° gennaio 1997, i datori anche per tali lavoratori non sarà più necessario indicare negli appositi quadri del mod. anf/agr il numero dei figli minori e di quelli maggiorenni inabili, né il livello del reddito familiare e l'eventuale aumento.

In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sarà invece necessario indicare il numero della tabella applicata, utilizzando, a tal fine, le caselle numero figli minori e numero figli maggiorenni inabili , non più necessarie.

b) lavoratori domestici. Lavoratori che percepiscono trattamenti di disoccupazione non agricola. Lavoratori che percepiscono prestazioni antitubercolari

Le sedi determineranno il nuovo importo dell'assegno, spettante a far tempo dal 1° gennaio 1997, utilizzando le tabelle allegate, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 1997 o successiva dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi.

Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.

Anche per tali lavoratori non sarà più necessario indicare separatamente sul mod. anf/prest il numero dei figli minori e di quelli maggiorenni inabili, né il livello del reddito familiare e l'eventuale aumento.

In attesa della stampa dei nuovi moduli di domanda, sarà invece necessario indicare il numero della tabella applicata, utilizzando a tal fine le caselle numero dei figli escluso il primo ed escluso il secondò', non più necessarie.

Anche per tali lavoratori restano ferme le disposizioni di cui al punto 4 della circ. n. 118 del 1996 in merito all'eliminazione delle indicazioni relative agli importi dovuti ai sensi delle leggi n. 451 del 1994 e n. 85 del 1995.

c) pensionati a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e dei fondi di previdenza sostitutivi e integrativi

L'aggiornamento delle procedure di gestione delle pensioni, in applicazione delle nuove disposizioni, sarà reso noto con successive comunicazioni.

 

 

7 - Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile degli assegni per il nucleo familiare in argomento e per l'imputazione di eventuali recuperi ed eventuali interessi su dette prestazioni, si richiamano le disposizioni impartite al punto 7 della circolare n. 118 dell'8 giugno 1996.

La presente circolare viene trasmessa con messaggio TP per consentire l'immediata conoscenza ed applicazione. Le tabelle vengono contestualmente inoltrate tramite posta elettronica (POEL) alle caselle dei Direttori di Sede. Le sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle relative tabelle.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato A

 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

 

Decreto 19 marzo 1997 

 

 

Aumento dell'assegno per il nucleo familiare. 

 

Vedi Gazzetta Ufficiale n. 98 - Serie generale del 29 aprile 1997. 

 

 

Allegato B

Tab. 1

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, sorelle, o nipoti inabili)

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo  

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

18.241 

- 

- 

35.000 

65.000 

90.000 

125.000 

155.000 

18.242 

22.801 

- 

- 

30.000 

55.000 

85.000 

120.000 

150.000 

22.802 

27.360 

- 

- 

25.000 

50.000 

80.000 

120.000 

150.000 

27.361 

31.918 

- 

- 

15.000 

40.000 

70.000 

115.000 

145.000 

31.919 

36.478 

- 

- 

10.000 

30.000 

60.000 

105.000 

130.000 

36.479 

41.038 

- 

- 

5.000 

20.000 

55.000 

100.000 

125.000 

41.039 

45.597 

- 

- 

5.000 

15.000 

45.000 

90.000 

120.000 

45.598 

50.155 

- 

- 

20.000 

10.000 

35.000 

85.000 

110.000 

50.156 

54.714 

- 

- 

20.000 

5.000 

25.000 

80.000 

110.000 

54.715 

59.273 

- 

- 

20.000 

5.000 

25.000 

55.000 

100.000 

59.274 

63.833 

- 

- 

- 

40.000 

25.000 

40.000 

75.000 

63.834 

68.392 

- 

- 

- 

40.000 

144.000 

40.000 

55.000 

68.393 

72.952 

- 

- 

- 

40.000 

144.000 

243.000 

55.000 

72.953 

77.512 

- 

- 

- 

- 

144.000 

243.000 

347.000 

77.513 

82.072 

- 

- 

- 

- 

- 

243.000 

347.000 

82.073 

86.632 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

374.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

Tab. 2

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, sorelle, o nipoti inabili)

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

Reddito familiare annuo  

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il  

(migliaia di lire) 

nucleo familiare 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

21.281 

- 

25.000 

45.000 

100.000 

135.000 

175.000 

215.000 

21.282 

25.841 

- 

20.000 

40.000 

90.000 

130.000 

175.000 

210.000 

25.842 

30.398 

- 

15.000 

35.000 

80.000 

120.000 

170.000 

205.000 

30.399 

34.957 

- 

5.000 

25.000 

70.000 

110.000 

165.000 

200.000 

34.958 

39.518 

- 

35.000 

20.000 

55.000 

100.000 

150.000 

180.000 

39.519 

44.077 

- 

35.000 

10.000 

45.000 

90.000 

145.000 

175.000 

44.078 

48.636 

- 

- 

10.000 

40.000 

75.000 

135.000 

170.000 

48.637 

53.195 

- 

- 

10.000 

35.000 

65.000 

130.000 

160.000 

53.196 

57.753 

- 

- 

50.000 

30.000 

55.000 

120.000 

155.000 

57.754 

62.314 

- 

- 

50.000 

30.000 

50.000 

90.000 

145.000 

62.315 

66.874 

- 

- 

50.000 

180.000 

50.000 

70.000 

115.000 

66.875 

71.433 

- 

- 

- 

180.000 

310.000 

70.000 

90.000 

71.434 

75.993 

- 

- 

- 

180.000 

310.000 

430.000 

90.000 

75.994 

80.553 

- 

- 

- 

- 

310.000 

430.000 

560.000 

80.554 

85.113 

- 

- 

- 

- 

- 

430.000 

560.000 

85.114 

89.673 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

560.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

Tab. 3

Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo  

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il  

(migliaia di lire) 

nucleo familiare 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

21.281 

15.000 

20.000 

55.000 

95.000 

125.000 

160.000 

190.000 

21.282 

25.841 

5.000 

20.000 

50.000 

90.000 

120.000 

155.000 

185.000 

25.842 

30.398 

30.000 

15.000 

45.000 

80.000 

110.000 

155.000 

180.000 

30.399 

34.957 

- 

10.000 

35.000 

75.000 

105.000 

150.000 

175.000 

34.958 

39.518 

- 

50.000 

30.000 

60.000 

95.000 

135.000 

160.000 

39.519 

44.077 

- 

50.000 

25.000 

55.000 

90.000 

130.000 

155.000 

44.078 

48.636 

- 

- 

25.000 

50.000 

80.000 

125.000 

150.000 

48.637 

53.195 

- 

- 

25.000 

45.000 

70.000 

120.000 

145.000 

53.196 

57.753 

- 

- 

144.000 

40.000 

60.000 

115.000 

140.000 

57.754 

62.314 

- 

- 

144.000 

40.000 

55.000 

90.000 

135.000 

62.315 

66.874 

- 

- 

144.000 

248.000 

55.000 

70.000 

105.000 

66.875 

71.433 

- 

- 

- 

248.000 

352.000 

70.000 

90.000 

71.434 

75.993 

- 

- 

- 

248.000 

352.000 

451.000 

90.000 

75.994 

80.553 

- 

- 

- 

- 

352.000 

451.000 

555.000 

80.554 

85.113 

- 

- 

- 

- 

- 

451.000 

555.000 

85.114 

89.673 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

555.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

Tab. 4

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, sorelle, o nipoti inabili)

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo  

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

33.349 

- 

- 

40.000 

80.000 

115.000 

155.000 

195.000 

33.440 

37.997 

- 

- 

35.000 

70.000 

110.000 

155.000 

190.000 

37.998 

42.557 

- 

- 

30.000 

60.000 

100.000 

150.000 

185.000 

42.558 

47.116 

- 

- 

20.000 

50.000 

90.000 

145.000 

180.000 

47.117 

51.676 

- 

- 

15.000 

35.000 

75.000 

130.000 

160.000 

51.677 

56.235 

- 

- 

10.000 

25.000 

70.000 

125.000 

155.000 

56.236 

60.794 

- 

- 

5.000 

20.000 

55.000 

115.000 

145.000 

60.795 

65.353 

- 

- 

5.000 

10.000 

45.000 

110.000 

140.000 

65.354 

69.911 

- 

- 

20.000 

10.000 

35.000 

100.000 

135.000 

69.912 

74.471 

- 

- 

20.000 

10.000 

30.000 

70.000 

125.000 

74.472 

79.030 

- 

- 

20.000 

40.000 

30.000 

50.000 

90.000 

79.031 

83.590 

- 

- 

- 

40.000 

144.000 

50.000 

70.000 

85.591 

88.150 

- 

- 

- 

40.000 

144.000 

243.000 

70.000 

88.151 

92.710 

- 

- 

- 

- 

144.000 

243.000 

347.000 

92.711 

97.270 

- 

- 

- 

- 

- 

243.000 

347.000 

97.271 

101.830 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

347.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

Tab. 5

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, sorelle, o nipoti inabili)

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il  

(migliaia di lire) 

nucleo familiare 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

36.478 

- 

30.000 

55.000 

125.000 

170.000 

220.000 

270.000 

36.479 

41.038 

- 

25.000 

50.000 

115.000 

160.000 

215.000 

265.000 

41.039 

45.597 

- 

15.000 

40.000 

100.000 

150.000 

215.000 

255.000 

45.598 

50.155 

- 

5.000 

30.000 

90.000 

140.000 

205.000 

250.000 

50.156 

54.714 

- 

35.000 

20.000 

70.000 

120.000 

185.000 

225.000 

54.715 

59.273 

- 

35.000 

15.000 

60.000 

110.000 

180.000 

220.000 

59.274 

63.833 

- 

- 

10.000 

50.000 

95.000 

170.000 

210.000 

63.834 

68.392 

- 

- 

10.000 

40.000 

80.000 

160.000 

200.000 

68.393 

72.953 

- 

- 

50.000 

35.000 

65.000 

150.000 

195.000 

72.954 

77.512 

- 

- 

50.000 

35.000 

60.000 

115.000 

185.000 

77.513 

82.070 

- 

- 

50.000 

180.000 

60.000 

85.000 

140.000 

82.071 

86.629 

- 

- 

- 

180.000 

310.000 

85.000 

110.000 

86.630 

91.187 

- 

- 

- 

180.000 

310.000 

430.000 

110.000 

91.188 

95.745 

- 

- 

- 

- 

310.000 

430.000 

560.000 

95.746 

100.303 

- 

- 

- 

- 

- 

430.000 

560.000 

100.304 

104.861 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

560.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

Tab. 6

Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore

(in cui sia presente almeno un inabile)

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo  

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

36.478 

15.000 

30.000 

65.000 

120.000 

155.000 

195.000 

240.000 

36.479 

41.038 

5.000 

25.000 

60.000 

110.000 

150.000 

195.000 

230.000 

41.039 

45.597 

30.000 

15.000 

55.000 

100.000 

140.000 

190.000 

225.000 

45.598 

50.155 

- 

10.000 

45.000 

90.000 

130.000 

185.000 

220.000 

50.156 

54.714 

- 

50.000 

40.000 

75.000 

120.000 

170.000 

200.000 

54.715 

59.273 

- 

50.000 

35.000 

70.000 

110.000 

165.000 

195.000 

59.274 

63.833 

- 

- 

30.000 

60.000 

95.000 

155.000 

190.000 

63.834 

68.392 

- 

- 

30.000 

55.000 

85.000 

150.000 

180.000 

68.393 

72.953 

- 

- 

144.000 

50.000 

75.000 

140.000 

175.000 

72.954 

77.512 

- 

- 

144.000 

50.000 

70.000 

115.000 

170.000 

77.513 

82.070 

- 

- 

144.000 

248.000 

70.000 

90.000 

135.000 

82.071 

86.629 

- 

- 

- 

248.000 

352.000 

451.000 

110.000 

86.630 

91.187 

- 

- 

- 

248.000 

352.000 

451.000 

110.000 

91.188 

95.745 

- 

- 

- 

- 

352.000 

451.000 

555.000 

95.746 

100.303 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

555.000 

100.304 

104.861 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

555.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

Tab. 8

Nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori

e con almeno un figlio maggiorenne inabile

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

36.478 

- 

20.000 

35.000 

70.000 

105.000 

140.000 

175.000 

36.479 

41.038 

- 

15.000 

30.000 

65.000 

100.000 

140.000 

170.000 

41.039 

45.597 

- 

10.000 

25.000 

60.000 

95.000 

135.000 

165.000 

45.598 

50.155 

- 

5.000 

20.000 

55.000 

90.000 

130.000 

165.000 

50.156 

54.714 

- 

- 

15.000 

45.000 

85.000 

130.000 

160.000 

54.715 

59.273 

- 

- 

10.000 

40.000 

80.000 

125.000 

155.000 

59.274 

63.833 

- 

- 

- 

35.000 

70.000 

120.000 

150.000 

63.834 

68.392 

- 

- 

- 

30.000 

60.000 

115.000 

145.000 

68.393 

72.953 

- 

- 

- 

- 

50.000 

110.000 

140.000 

72.954 

77.512 

- 

- 

- 

- 

- 

85.000 

135.000 

77.513 

82.070 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

105.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

Tab.7

Nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori

e con almeno un figlio maggiorenne inabile

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo  

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

33.439 

- 

- 

30.000 

50.000 

85.000 

120.000 

155.000 

33.440 

37.997 

- 

- 

30.000 

45.000 

80.000 

120.000 

150.000 

37.998 

42.557 

- 

- 

20.000 

40.000 

75.000 

115.000 

145.000 

42.558 

47.116 

- 

- 

15.000 

30.000 

70.000 

110.000 

140.000 

47.117 

51.676 

- 

- 

10.000 

25.000 

65.000 

110.000 

140.000 

51.677 

56.235 

- 

- 

5.000 

20.000 

60.000 

105.000 

135.000 

56.236 

60.794 

- 

- 

- 

15.000 

50.000 

100.000 

130.000 

60.795 

65.353 

- 

- 

- 

10.000 

40.000 

95.000 

120.000 

65.354 

69.911 

- 

- 

- 

- 

30.000 

90.000 

120.000 

69.912 

74.471 

- 

- 

- 

- 

- 

65.000 

110.000 

74.472 

79.030 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

85.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

Tab. 9

Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo  

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

36.478 

10.000 

20.000 

55.000 

90.000 

125.000 

160.000 

195.000 

36.479 

41.038 

5.000 

20.000 

55.000 

85.000 

120.00 

160.000 

190.000 

41.039 

45.597 

- 

15.000 

45.000 

80.000 

115.000 

155.000 

190.000 

45.598 

50.155 

- 

10.000 

40.000 

75.000 

110.000 

155.000 

185.000 

50.156 

54.714 

- 

- 

35.000 

70.000 

105.000 

150.000 

180.000 

54.715 

59.273 

- 

- 

30.000 

60.000 

100.000 

145.000 

175.000 

59.274 

63.833 

- 

- 

- 

55.000 

90.000 

140.000 

170.000 

63.834 

68.392 

- 

- 

- 

50.000 

80.000 

135.000 

165.000 

68.393 

72.953 

- 

- 

- 

- 

70.000 

130.000 

160.000 

72.954 

77.512 

- 

- 

- 

- 

- 

105.000 

155.000 

77.513 

82.070 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

130.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

Tab.10

Nuclei familiari senza figli

(in cui sia presente almeno un fratello, sorella, o nipote inabile)

Maggiore importo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo  

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

33.439 

- 

20.000 

30.000 

45.000 

60.000 

75.000 

90.000 

33.440 

37.997 

- 

15.000 

30.000 

40.000 

55.000 

70.000 

85.000 

37.998 

42.557 

- 

10.000 

20.000 

35.000 

50.000 

70.000 

80.000 

42.558 

47.116 

- 

5.000 

15.000 

30.000 

45.000 

65.000 

75.000 

47.117 

51.676 

- 

- 

10.000 

20.000 

40.000 

65.000 

70.000 

51.677 

56.235 

- 

- 

5.000 

15.000 

35.000 

60.000 

70.000 

56.236 

60.794 

- 

- 

- 

10.000 

25.000 

55.000 

60.000 

60.795 

65.353 

- 

- 

- 

5.000 

15.000 

50.000 

55.000 

65.354 

69.911 

- 

- 

- 

- 

5.000 

40.000 

50.000 

69.912 

74.471 

- 

- 

- 

- 

- 

20.000 

45.000 

74.472 

79.030 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

 

 

Tab.11

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, o nipoti inabili)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

18.241 

- 

- 

240.000 

460.000 

659.000 

903.000 

1.137.000 

18.242 

22.801 

- 

- 

210.000 

405.000 

624.000 

883.000 

1.102.000 

22.802 

27.360 

- 

- 

170.000 

350.000 

574.000 

868.000 

1.072.000 

27.361 

31.918 

- 

- 

120.000 

290.000 

519.000 

833.000 

1.037.000 

31.919 

36.478 

- 

- 

80.000 

205.000 

444.000 

748.000 

932.000 

36.479 

41.038 

- 

- 

45.000 

150.000 

399.000 

718.000 

897.000 

41.039 

45.597 

- 

- 

25.000 

105.000 

324.000 

668.000 

857.000 

45.598 

50.155 

- 

- 

25.000 

70.000 

249.000 

623.000 

807.000 

50.156 

54.714 

- 

- 

20.000 

45.000 

198.000 

583.000 

782.000 

54.715 

59.273 

- 

- 

20.000 

45.000 

169.000 

413.000 

732.000 

59.274 

63.833 

- 

- 

20.000 

40.000 

169.000 

283.000 

537.000 

63.834 

68.392 

- 

- 

- 

40.000 

144.000 

283.000 

402.000 

68.393 

72.952 

- 

- 

- 

40.000 

144.000 

243.000 

402.000 

72.953 

77.512 

- 

- 

- 

- 

144.000 

243.000 

347.000 

77.513 

82.072 

- 

- 

- 

- 

- 

243.000 

347.000 

82.073 

86.632 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

347.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

 

 

Tab. 12

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, o nipoti inabili)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

21.281 

- 

175.000 

325.000 

725.000 

975.000 

1.275.000 

1.570.000 

21.282 

25.841 

- 

140.000 

290.000 

655.000 

935.000 

1.260.000 

1.530.000 

25.842 

30.398 

- 

95.000 

240.000 

585.000 

865.000 

1.235.000 

1.485.000 

30.399 

34.957 

- 

40.000 

180.000 

510.000 

800.000 

1.190.000 

1.445.000 

34.958 

39.518 

- 

35.000 

130.000 

405.000 

710.000 

1.085.000 

1.310.000 

39.519 

44.077 

- 

35.000 

85.000 

335.000 

650.000 

1.045.000 

1.270.000 

44.078 

48.636 

- 

- 

60.000 

280.000 

555.000 

985.000 

1.220.000 

48.637 

53.195 

- 

- 

60.000 

240.000 

460.000 

930.000 

1.160.000 

53.196 

57.753 

- 

- 

50.000 

210.000 

390.000 

880.000 

1.125.000 

57.754 

62.314 

- 

- 

50.000 

210.000 

360.000 

665.000 

1.065.000 

62.315 

66.874 

- 

- 

50.000 

180.000 

360.000 

500.000 

820.000 

66.875 

71.433 

- 

- 

- 

180.000 

310.000 

500.000 

650.000 

71.434 

75.993 

- 

- 

- 

180.000 

310.000 

430.000 

650.000 

75.994 

80.553 

- 

- 

- 

- 

310.000 

430.000 

560.000 

80.554 

85.113 

- 

- 

- 

- 

- 

430.000 

560.000 

85.114 

89.673 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

560.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

 

 

Tab. 13

Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

21.281 

95.000 

160.000 

384.000 

698.000 

902.000 

1.146.000 

1.380.000 

21.282 

25.841 

35.000 

135.000 

354.000 

648.000 

867.000 

1.126.000 

1.345.000 

25.842 

30.398 

30.000 

100.000 

314.000 

588.000 

812.000 

1.111.000 

1.310.000 

30.399 

34.957 

- 

60.000 

264.000 

533.000 

762.000 

1.076.000 

1.275.000 

34.958 

39.518 

- 

50.000 

224.000 

443.000 

687.000 

986.000 

1.170.000 

39.519 

44.077 

- 

50.000 

189.000 

393.000 

642.000 

956.000 

1.135.000 

44.078 

48.636 

- 

- 

169.000 

348.000 

567.000 

911.000 

1.095.000 

48.637 

53.195 

- 

- 

169.000 

313.000 

492.000 

866.000 

1.050.000 

53.196 

57.753 

- 

- 

144.000 

288.000 

432.000 

826.000 

1.020.000 

57.754 

62.314 

- 

- 

144.000 

288.000 

407.000 

656.000 

975.000 

62.315 

66.874 

- 

- 

144.000 

248.000 

407.000 

521.000 

775.000 

66.875 

71.433 

- 

- 

- 

248.000 

352.000 

521.000 

645.000 

71.434 

75.993 

- 

- 

- 

248.000 

352.000 

451.000 

645.000 

75.994 

80.553 

- 

- 

- 

- 

352.000 

451.000 

555.000 

80.554 

85.113 

- 

- 

- 

- 

- 

451.000 

555.000 

85.114 

89.673 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

555.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati calcolato dall'ISTAT.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

 

 

Tab. 14

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, o nipote inabile)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

33.439 

- 

- 

245.000 

475.000 

684.000 

933.000 

1.177.000 

33.440 

37.997 

- 

- 

215.000 

420.000 

649.000 

918.000 

1.142.000 

37.998 

42.557 

- 

- 

175.000 

360.000 

594.000 

898.000 

1.107.000 

42.558 

47.116 

- 

- 

125.000 

300.000 

539.000 

863.000 

1.072.000 

47.117 

51.676 

- 

- 

85.000 

210.000 

459.000 

773.000 

962.000 

51.677 

56.235 

- 

- 

50.000 

155.000 

414.000 

743.000 

927.000 

56.236 

60.794 

- 

- 

25.000 

110.000 

334.000 

693.000 

882.000 

60.795 

65.353 

- 

- 

25.000 

70.000 

259.000 

648.000 

837.000 

65.354 

69.911 

- 

- 

20.000 

50.000 

199.000 

603.000 

807.000 

69.912 

74.471 

- 

- 

20.000 

50.000 

174.000 

428.000 

757.000 

74.472 

79.030 

- 

- 

20.000 

40.000 

174.000 

293.000 

552.000 

79.031 

83.590 

- 

- 

- 

40.000 

144.000 

293.000 

417.000 

83.591 

88.150 

- 

- 

- 

40.000 

144.000 

243.000 

417.000 

88.151 

92.170 

- 

- 

- 

- 

144.000 

243.000 

347.000 

92.711 

97.270 

- 

- 

- 

- 

- 

243.000 

347.000 

97.271 

101.830 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

347.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

 

 

Tab. 15

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore

(in cui non siano presenti figli, fratelli, o nipote inabile)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

36.478 

- 

180.000 

335.000 

750.000 

1.010.000 

1.320.000 

1.625.000 

36.479 

41.038 

- 

145.000 

300.000 

680.000 

965.000 

1.300.000 

1.585.000 

41.039 

45.597 

- 

95.000 

245.000 

605.000 

895.000 

1.280.000 

1.535.000 

45.598 

50.155 

- 

40.000 

185.000 

530.000 

830.000 

1.230.000 

1.495.000 

50.156 

54.714 

- 

35.000 

130.000 

420.000 

730.000 

1.120.000 

1.355.000 

54.715 

59.273 

- 

35.000 

90.000 

350.000 

670.000 

1.080.000 

1.315.000 

59.274 

63.833 

- 

- 

60.000 

290.000 

575.000 

1.020.000 

1.260.000 

63.834 

68.392 

- 

- 

60.000 

245.000 

475.000 

960.000 

1.200.000 

68.393 

72.953 

- 

- 

50.000 

215.000 

400.000 

910.000 

1.165.000 

72.954 

77.512 

- 

- 

50.000 

215.000 

370.000 

690.000 

1.105.000 

77.513 

82.070 

- 

- 

50.000 

180.000 

370.000 

515.000 

845.000 

82.071 

86.629 

- 

- 

- 

180.000 

310.000 

515.000 

670.000 

86.630 

91.187 

- 

- 

- 

180.000 

310.000 

430.000 

670.000 

91.188 

95.745 

- 

- 

- 

- 

310.000 

430.000 

560.000 

95.746 

100.303 

- 

- 

- 

- 

- 

430.000 

560.000 

100.304 

104.861 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

560.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

 

 

Tab. 16

Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore

(in cui sia presente almeno un inabile)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

36.478 

95.000 

170.000 

394.000 

723.000 

932.000 

1.181.000 

1.430.000 

36.479 

41.038 

35.000 

140.000 

364.000 

668.000 

897.000 

1.166.000 

13.90.000 

41.039 

45.597 

30.000 

100.000 

324.000 

608.000 

842.000 

1.146.000 

1.355.000 

45.598 

50.155 

- 

60.000 

274.000 

548.000 

787.000 

1.111.000 

1.320.000 

50.156 

54.714 

- 

50.000 

234.000 

458.000 

712.000 

1.021.000 

1.210.000 

54.715 

59.273 

- 

50.000 

199.000 

408.000 

662.000 

991.000 

1.175.000 

59.274 

63.833 

- 

- 

174.000 

358.000 

582.000 

941.000 

1.135.000 

63.834 

68.392 

- 

- 

174.000 

323.000 

507.000 

896.000 

1.085.000 

68.393 

72.953 

- 

- 

144.000 

298.000 

447.000 

851.000 

1.055.000 

72.954 

77.512 

- 

- 

144.000 

298.000 

722.000 

681.000 

1.010.000 

77.513 

82.070 

- 

- 

144.000 

248.000 

422.000 

541.000 

805.000 

82.071 

86.629 

- 

- 

- 

248.000 

352.000 

541.000 

665.000 

86.630 

91.187 

- 

- 

- 

248.000 

352.000 

451.000 

665.000 

91.188 

95.745 

- 

- 

- 

- 

352.000 

451.000 

555.000 

95.746 

100.303 

- 

- 

- 

- 

- 

451.000 

555.000 

100.304 

104.861 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

555.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati calcolato dall'ISTAT.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

 

 

Tab. 17

Nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori

e con almeno un figlio maggiorenne inabile

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

33.439 

- 

- 

190.000 

300.000 

509.000 

718.000 

927.000 

33.440 

37.997 

- 

- 

170.000 

265.000 

484.000 

708.000 

902.000 

37.998 

42.557 

- 

- 

130.000 

230.000 

449.000 

693.000 

877.000 

42.558 

47.116 

- 

- 

95.000 

190.000 

414.000 

668.000 

852.000 

47.117 

51.676 

- 

- 

60.000 

155.000 

389.000 

658.000 

832.000 

51.677 

56.235 

- 

- 

25.000 

120.000 

354.000 

633.000 

807.000 

56.236 

60.794 

- 

- 

- 

85.000 

294.000 

598.000 

772.000 

60.795 

65.353 

- 

- 

- 

50.000 

234.000 

563.000 

732.000 

65.354 

69.911 

- 

- 

- 

- 

174.000 

528.000 

712.000 

69.912 

74.471 

- 

- 

- 

- 

- 

393.000 

672.000 

74.472 

79.030 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

517.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

 

 

Tab. 18

Nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori

e con almeno un figlio maggiorenne inabile

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

36.478 

- 

110.000 

215.000 

424.000 

633.000 

842.000 

1.051.000 

36.479 

41.038 

- 

85.000 

190.000 

389.000 

608.000 

832.000 

1.026.000 

41.039 

45.597 

- 

60.000 

155.000 

354.000 

573.000 

817.000 

1.001.000 

45.598 

50.155 

- 

25.000 

120.000 

319.000 

538.000 

792.000 

981.000 

50.156 

54.714 

- 

- 

85.000 

279.000 

513.000 

782.000 

956.000 

54.715 

59.273 

- 

- 

50.000 

244.000 

478.000 

757.000 

931.000 

59.274 

63.833 

- 

- 

- 

209.000 

418.000 

722.000 

896.000 

63.834 

68.392 

- 

- 

- 

174.000 

358.000 

687.000 

861.000 

68.393 

72.953 

- 

- 

- 

- 

298.000 

652.000 

836.000 

72.954 

77.512 

- 

- 

- 

- 

- 

517.000 

801.000 

77.513 

82.070 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

641.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

 

 

Tab. 19

Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

36.478 

70.000 

130.000 

339.000 

548.000 

757.000 

966.000 

1.175.000 

36.479 

41.038 

25.000 

110.000 

319.000 

513.000 

732.000 

956.000 

1.150.000 

41.039 

45.597 

- 

85.000 

279.000 

478.000 

697.000 

941.000 

1.130.000 

45.598 

50.155 

- 

50.000 

244.000 

443.000 

662.000 

921.000 

1.105.000 

50.156 

54.714 

- 

- 

209.000 

408.000 

637.000 

906.000 

1.080.000 

54.715 

59.273 

- 

- 

174.000 

368.000 

602.000 

881.000 

1.055.000 

59.274 

63.833 

- 

- 

- 

333.000 

542.000 

846.000 

1.020.000 

63.834 

68.392 

- 

- 

- 

298.000 

482.000 

811.000 

985.000 

68.393 

72.953 

 

- 

- 

- 

422.000 

776.000 

960.000 

72.954 

77.512 

- 

- 

- 

- 

- 

641.000 

925.000 

77.513 

82.070 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

770.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati calcolato dall'ISTAT.

In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno va maggiorato di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

 

 

Tab. 20

Nuclei familiari senza figli

(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

 

 

Reddito familiare annuo 

Maggiorazione dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare 

(migliaia di lire) 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 e più 

Fino a 

33.439 

- 

110.000 

190.000 

275.000 

360.000 

445.000 

530.000 

33.440 

37.997 

- 

85.000 

170.000 

240.000 

335.000 

430.000 

505.000 

37.998 

42.557 

- 

60.000 

130.000 

205.000 

300.000 

420.000 

480.000 

42.558 

47.116 

- 

25.000 

95.000 

170.000 

265.000 

395.000 

455.000 

47.117 

51.676 

- 

- 

60.000 

130.000 

240.000 

385.000 

430.000 

51.677 

56.235 

- 

- 

25.000 

95.000 

205.000 

360.000 

410.000 

56.236 

60.794 

- 

- 

- 

60.000 

145.000 

325.000 

370.000 

60.795 

65.353 

- 

- 

- 

25.000 

85.000 

290.000 

335.000 

65.354 

69.911 

- 

- 

- 

 

25.000 

250.000 

310.000 

69.912 

74.471 

- 

- 

- 

 

- 

120.000 

275.000 

74.472 

79.030 

- 

- 

- 

 

- 

- 

120.000 

Il reddito familiare è quello di riferimento per l'erogazione dell'assegno nel primo semestre 1997 e valido nella generalità dei casi, escluse le situazioni in cui almeno uno dei genitori sia inabile e per le quali sono previsti più elevati livelli di reddito. I livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal primo luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operi e impiegati calcolato dall'ISTAT.