§ 98.1.39117 - Circolare 13 marzo 1998, n. 60 .
Precisazioni sulla natura delle retribuzioni imponibili da valere per la determinazione delle contribuzioni dovute per gli equipaggi delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:13/03/1998
Numero:60

§ 98.1.39117 - Circolare 13 marzo 1998, n. 60 .

Precisazioni sulla natura delle retribuzioni imponibili da valere per la determinazione delle contribuzioni dovute per gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla L. 26 luglio 1984, n. 413.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico-legale e  

 

primari medico-legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1. Natura di "retribuzione convenzionale" delle retribuzioni imponibili, determinate ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413

Con circolare n. 209 del 24 ottobre 1997 sono state rese note le retribuzioni imponibili da valere, a decorrere dal 1° settembre 1997 e dal 1° gennaio 1998, per il calcolo delle contribuzioni dovute dalle aziende della pesca marittima a favore degli equipaggi iscritti al regime previdenziale, di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413 (circolare n. 56 del 22 marzo 1988).

Al paragrafo 3 della stessa circolare n. 209 del 1997 è stato fatto presente che la Federpesca ha posto il quesito, presso il Ministero del lavoro, in merito alla natura "convenzionale" delle retribuzioni imponibili del settore, determinate in sede di contrattazione collettiva ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge n. 413 del 1984.

Il Ministero del lavoro, dopo i necessari approfondimenti, è giunto alla conclusione che in effetti le predette retribuzioni sono del tutto assimilabili, ai fini della riscossione dei contributi, alle retribuzioni convenzionali, regolate dal particolare regime previsto dall'art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863.

In proposito, il predetto Dicastero ha sottolineato come il legislatore si sia preoccupato di evidenziare che la contribuzione, nel settore della pesca, è dovuta su salari minimi garantiti e non sulle retribuzioni ex art. 12 della legge n. 153 del 1969, dimostrando, con ciò, di aver voluto differenziare il settore della pesca dalla generalità del comparto marittimo (si veda art. 13, comma 1, della legge n. 413 del 1984).

 

 

2. Retribuzioni convenzionali ex art. 13, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, e limite minimo di retribuzione giornaliera

Preso atto delle precisazioni fornite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, esposte sotto il paragrafo 1), si ritiene necessario richiamare le disposizioni sull'adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali previsto dall'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, la cui misura non può essere comunque inferiore ai limiti di retribuzione adeguati annualmente ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 settembre 1981, n. 537, nelle misure risultanti, rispettivamente per la pesca costiera e mediterranea e per la pesca oltre gli stretti, sotto la tabella "B" allegata alla legge stessa, tenendo conto, altresì, del minimale di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato, riguardo alle retribuzioni convenzionali dall'art. 5, comma 19, della legge 19 dicembre 1984, n. 863 (per l'anno 1997 si veda circolare n. 23 del 30 gennaio 1997, punto 3; per l'anno 1998 si veda circolare n. 21 del 30 gennaio 1998 -Msg.5974- punto 3).

Ciò premesso, sono state verificate, con riguardo al criterio fissato dal Ministero del lavoro, le retribuzioni da CCNL ex art. 13, comma 2, della legge n. 413 del 1984, a far tempo dal 1° ottobre 1984 (v. allegato n. 1).

Da tale riesame è emersa la necessità di rideterminare, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 160 del 1975, le retribuzioni imponibili da valere per gli anni 1986 e 1989.

Dette retribuzioni, rilevano, nei limiti della prescrizione, specie per le contribuzioni accertate a carico delle aziende in sede di riscontro contributivo dei documenti di bordo (si veda art. 18, comma 2, della legge n. 413 del 1984; circolare n. 56 del 22 marzo 1988, circolare n. 193 del 18 settembre 1997, paragrafo C.2, in Msg. n. 24640 del 19 settembre 1997).

Si riportano qui di seguito i valori di retribuzione convenzionale relativi agli anni 1986 e 1989, per ciascun tipo di pesca.

 

 

 

 

 

 

 

Retribuzione mensile imponibile anno 1986 (importi × 1.000) 

 

 

 

1.A)-PESCA COSTIERA LOCALE 

 

 

 

Comandante, Motorista, Capo pesca 

837 

Marinaio 

783 

Giovanotto 

740 

Mozzo 

699 

 

 

2.B)-PESCA COSTIERA RAVVICINATA 

 

 

 

Comandante, Motorista, Capo pesca 

886 

Marinaio 

837 

Giovanotto 

767 

Mozzo 

699 

 

 

3.C)-PESCA MEDITERRANEA O D'ALTURA 

 

 

 

Comandante, Motorista, Capo pesca 

942 

Marinaio 

865 

Giovanotto 

783 

Mozzo 

740 

 

 

4.D)-PESCA OLTRE GLI STRETTI O OCEANICA 

 

 

 

Comandante 

1.470 

 

Primo Ufficiale 

1.261 

 

Secondo Ufficiale 

1.166 

 

Nostromo pesca oceanica 

1.086 

 

Marinaio/Retiere ecc. pesca oceanica 

1.020 

 

Giovanotto 

925 

 

Mozzo 

828 

 

 

 

 

 

Retribuzione mensile imponibile anno 1989 (importi × 1.000) 

 

 

 

5.A)-PESCA COSTIERA LOCALE 

 

 

 

Comandante, Motorista, Capo pesca 

979 

Marinaio 

914 

Giovanotto 

866 

Mozzo 

815 

 

 

 

6.B)-PESCA COSTIERA RAVVICINATA 

 

 

 

 

 

Comandante, Motorista, Capo pesca 

1.037 

 

Marinaio 

979 

 

Giovanotto 

898 

 

Mozzo 

815 

 

 

 

 

7.C)-PESCA MEDITERRANEA O D'ALTURA 

 

 

 

 

 

Comandante, Motorista, Capo pesca 

1.104 

 

Marinaio 

1.013 

 

Giovanotto 

914 

 

Mozzo 

866 

 

 

 

 

8.D)-PESCA OLTRE GLI STRETTI O OCEANICA 

 

 

 

 

 

Comandante 

1.726 

 

Primo Ufficiale 

1.481 

 

Secondo Ufficiale 

1.367 

 

Nostromo pesca oceanica 

1.272 

 

Marinaio/Retiere ecc. pesca oceanica 

1.196 

 

Giovanotto 

1.084 

 

Mozzo 

968 

 

 

 

3. Limite minimo di retribuzione giornaliera

Si richiama quanto precisato sotto il precedente paragrafo 2 sulla natura di retribuzione convenzionale riconosciuta alle retribuzioni imponibili del settore della pesca marittima, di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 413 del 1984 e a quanto precisato circa la determinazione del valore minimo di retribuzione giornaliera applicabile ai settori produttivi che operano in regime di retribuzione convenzionale (si veda art. 1, comma 1, della legge n. 537 del 1981; art. 5, comma 19, della legge n. 863 del 1984).

Pertanto, per il 1997 e per il 1998 trovano applicazione i minimali di cui sopra, esposti, per le retribuzioni convenzionali, nella circolare n. 23 del 10 gennaio 1997 (anno 1997) e nella circolare n. 21 del 30 gennaio 1998 - Msg. 5974 (anno 1998).

Al riguardo, si precisa che i valori di Tabella "B", esposti per la "Pesca costiera e mediterranea" e per la "Pesca oltre gli stretti", inferiori a œ.34.303, per il 1997 (circolare n. 23 del 1997), e a œ.34.885, per il 1998 (circolare n. 21 del 1998), devono essere adeguati a tali minimali, propri delle retribuzioni convenzionali.

Per quanto attiene l'anno 1997, a soluzione della riserva formulata sotto il paragrafo 3) della circolare n. 209 del 24 ottobre 1997 - Msg. n. 28913, si fa presente che le note di rettifica, emesse dalla procedura a carico delle aziende di pesca che operano ex legge n. 413 del 1984, relativamente ai periodi di contribuzione maturata per gli equipaggi da 1° gennaio 1997 al 31 agosto 1997, per non avere a suo tempo le aziende stesse adeguato i valori di retribuzione imponibile al minimo giornaliero generale di œ.65.175, devono essere annullate, in quanto i valori delle retribuzioni tabellari da CCNL vigenti nel periodo stesso superano comunque i minimali previsti nel 1997 per le retribuzioni convenzionali.

Nell'ipotesi in cui singole situazioni abbiano richiesto interventi di recupero urgenti degli importi evidenziati, a tale titolo, da note di rettifica, emesse dalla procedura per il periodo stesso, dovranno essere regolarizzate dalle SAP con le aziende interessate avvalendosi della procedura "DM10/M-V".

 

 

4. Aliquote contributive dovute al Fpld

Sotto il paragrafo 2) della circolare n. 209 del 24 ottobre 1997 - Msg. 28913 sono state indicate le aliquote afferenti il Fpld da valere per la determinazione delle contribuzioni dovute per l'anno 1997 dalle aziende del settore della pesca marittima soggetto alla legge n. 413 del 1984, per quanto attiene rispettivamente gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" (art. 9 della legge n. 413 del 1984) e gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori".

Nella circolare stessa (paragrafo 2) sono state altresì fornite precisazioni sulle aliquote del Fpld, da valere negli anni 1996 e 1997, per il calcolo delle contribuzioni dovute per gli equipaggi delle navi maggiori limitatamente ai periodi in cui le navi stesse operano con permesso di pesca costiera (locale o ravvicinata).

Pur rinviando alla citata circolare per le precisazioni in essa contenute, si ritiene utile riportare, qui di seguito, nell'ordine di cui sopra, i valori dell'aliquota afferente il Fpld, dovuta per gli anni 1996, 1997 e 1998.

I valori relativi all'anno 1998 sono stati ricalcolati tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che nell'istituire dal 1° gennaio 1998 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ha abolito tutte le contribuzioni proprie del SSN o allo stesso attribuite (si veda circolare n. 1 del 5 gennaio 1998 , compreso il contributo di malattia dello 0.20 per cento a favore dei pensionati.

Per le aliquote esposte sotto il punto 4.a) della presente circolare, nel ricalcolo dell'aliquota 1998 si è dovuto tener conto altresì delle "Disposizioni in materia contributiva", di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146: "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola" (Gazz. Uff. 9 giugno 1997, n. 132).

4.a) - Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" -rr.nn. mm.gg.

- (si veda art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413.)

 

 

 

Dal 1° gennaio 1996 

 

 

 

Fpld 

21.52 

 

MI pensionati 

0.20 

 

Asili nido 

0.10 

 

ex Gescal 

0.70 

 

Totale 

22.52  

(6.39 a carico del marittimo) 

 

 

... dal 1° gennaio 1997 

 

 

 

Fpld  

22.02 

 

MI pensionati 

0.20 

 

Asili nido 

0.10 

 

ex Gescal 

0.70 

 

Totale 

23.02  

(6.39 a carico del marittimo) 

 

 

 

... dal 1° gennaio 1998 

 

 

 

 

 

Fpld 

22.72 

 

Asili nido 

0.10 

 

ex Gescal 

0.70 

 

Totale 

23.52 

(6.89 a carico del marittimo) 

Come è noto, l'art. 9 della legge n. 413 del 1984 dispone che per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui all'art. 5, lettera "b", della legge stessa, l'aliquota dovuta al Fpld deve essere adeguata alla misura prevista per le aziende del settore agricolo.

In ordine a tale criterio, l'aliquota indicata per il Fpld, con decorrenza 1998, è comprensiva dell'aumento disposto per il settore agricolo dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, pubblicato in Gazz. Uff. 9 giugno 1997, n. 132 (si veda circolare n. 194 del 22 settembre 1997.)

Tale aumento prevede che l'aliquota medesima sia elevata annualmente nella misura nella misura di 0.70 punti percentuali, di cui 0.20 a carico del datore di lavoro e 0.50 a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell'aliquota intera del 32 per cento, di cui all'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come per gli altri settori produttivi, nelle misure previste rispettivamente per i datori di lavoro (23.46) e i lavoratori (8.54), da integrare rispettivamente di 0.35 punti afferenti la contribuzione ex Gescal (0.35 + 0.35 = 0.70 complessivi).

Al 1° gennaio 1999, congiuntamente a detto aumento annuale dell'aliquota, teso al raggiungimento dell'aliquota comune del 32 per cento (già operante per gli equipaggi delle navi adibite alla pesca mediterranea e a quella oltre gli stretti), dovrà applicarsi anche l'aumento biennale a carico delle aziende pari a 0.48 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fpld.

Tale aumento biennale non viene assorbito da quello annuale introdotto dal D.Lgs. n. 146 del 1997, in quanto i due aumenti sono finalizzati a scopi diversi:

4.a.1) - L'aumento biennale è previsto, sino a concorrenza di 4.43 punti percentuali, nei casi in cui la variazione delle aliquote contributive per le prestazioni temporanee, di cui al D.M. 21 febbraio 1996, non abbia consentito di perseguire già nel 1996, per alcune categorie o settori, il predetto adeguamento di aliquota (si veda circolare n. 103 del 15 maggio 1996; legge 28 febbraio 1997, n. 30; circolare n. 77 del 25 marzo 1997; circolare n. 85 del 4 aprile 1997.)

Onde, al 1°gennaio 1999 si applica l'ultimo aumento biennale pari a 0.48 punti percentuali (quota q. ex CUAF 2.74 + quota alq. Tbc 0.14 + quota alq. ind. ec. Mtr. 0.57 + 0.50 anno '97 + 0.48 anno '99 = 4.43).

4.a.2) - L'aumento annuale persegue l'obiettivo di abbreviare i tempi di raggiungimento dell'aliquota intera del 32 per cento nel settore dell'agricoltura, e, di conseguenza, per effetto dell'art. 9 della legge n. 413 del 1984, nel settore delle aziende che operano con navi da pesca iscritte nei RR.NN. MM. e GG. (art. 5, lett. "b", della legge n. 413 del 1984).

4.b) - Equipaggi delle navi da pesca iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori" adibite alla pesca mediterranea o alla pesca oltre gli stretti.

 

 

 

 

 

Dal 1° gennaio 1996 

 

 

 

Fpld 

32.00 

 

MI pensionati 

0.20 

 

Asili nido 

0.10 

 

ex Gescal 

0.70 

 

Totale 

33.00  

(8.89 a carico del marittimo) 

 

 

 

... dal 1° gennaio 1997 

 

 

 

Fpld 

32.00 

 

MI pensionati 

0.20 

 

Asili nido 

0.10 

 

ex Gescal 

0.70 

 

Totale 

33.00  

(8.89 a carico del marittimo) 

 

 

 

... dal 1° gennaio 1998 

 

 

 

Fpld 

32.00 

 

Asili nido 

0.10 

 

ex Gescal 

0.70 

 

Totale 

32.80  

(8.89 a carico del marittimo) 

4.c) - Equipaggi delle navi da pesca iscritte nelle "matricole delle navi maggiori", limitatamente ai periodi in cui sono adibite alla pesca costiera (locale/ravvicinata).

 

 

 

 

 

Dal 1° gennaio 1996 

 

 

 

Fpld 

31.02 

 

MI pensionati 

0.20 

 

Asili nido 

0.10 

 

ex Gescal 

0.70 

 

Totale 

32.02  

(8.89 a carico del marittimo) 

 

 

 

... dal 1° gennaio 1997 

 

 

 

Fpld 

31.52 

 

MI pensionati 

0.20 

 

Asili nido 

0.10 

 

Ex Gescal 

0.70 

 

Totale 

32.52  

(8.89 a carico del marittimo) 

 

 

 

... dal 1° gennaio 1998 

 

 

 

Fpld 

31.52 

 

Asili nido 

0.10 

 

ex Gescal 

0.70 

 

Totale 

32.32  

(8.89 a carico del marittimo) 

Dal 1° gennaio 1999 si applica il secondo ed ultimo incremento biennale dell'aliquota dovuta al Fpld, pari a 0.48 punti percentuali, e che pertanto da tale data si intende elevata dal 31.52, in vigore per il 1998, al 32 per cento (si veda circolare n. 103 del 15 maggio 1996, parte prima, paragrafo 4.7).

 

 

5. Cenni sulle restanti aliquote

a) Ds/F.O./Tfr-Per tutti i tipi di pesca negli anni dal 1996 al 1998 sono rimaste invariate le aliquote afferenti le contribuzioni per la disoccupazione involontaria (1.61), il fondo orfani (0.16) e il Tfr (0.20).

b) Assegno per il nucleo familiare (ex CUAF) - Parimenti è rimasta invariata dal 1996 al 1998 l'aliquota dovuta per l'assegno del nucleo familiare:

- 2.48: per gli equipaggi delle navi adibite alla pesca mediterranea e alla pesca oltre gli stretti.

- 0.01: per gli equipaggi delle navi adibite alla pesca costiera (locale o ravvicinata).

c) Tbc - L'aliquota dell'1.87, dovuta per gli anni 1996 e 1997, si riduce allo 0.21 per cento, a far tempo dal 1° gennaio 1998, per effetto del D.Lgs. n. 446 del 1997 (si veda circolare n. 1 del 5 gennaio 1998, che, come è noto, ha abolito la quota dell'1.66 acquisita a suo tempo dal SSN (art. 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88.)

d) Contribuzioni riscosse dall'IPSEMA

 

 

 

anni 1996 e 1997 

 

 

 

SSN 

10.60 

 

ind. econ. di malattia 

2.22 

 

ind. econ. di maternità 

0.66 

 

ex Gescal 

0.35 

 

 

 

 

anno 1998 

 

 

 

ind. econ. di malattia 

2.22 

 

ind. econ. di maternità 

0.66 

 

ex Gescal 

0.35 

 

In attesa che venga definita la questione connessa all'applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997 (si veda circolare n. 1 del 5 gennaio 1998, le contribuzioni dovute per le indennità economiche di malattia e di maternità e la contribuzione ex Gescal, afferenti gli equipaggi delle navi da pesca soggetti alla legge n. 413 del 1984, seguitano ad essere riscosse dall'IPSEMA (si veda circolare n. 56 del 22 marzo 1988, parte seconda, punto 23).

e) Contribuzione ex art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Nel settore della pesca soggetto alla legge n. 413 del 1984 non ha trovato pratica applicazione, considerati i valori di retribuzione tabellare vigenti dal 1993 ad oggi.

Per ogni precisazione al riguardo, si rinvia, per il 1998, a quanto precisato sotto il punto 8 della circolare n. 31 del 30 gennaio 1998 - Msg. 5974.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

Prospetti delle retribuzioni della pesca di cui alla legge n. 413 del 1984 considerati quali valori di retribuzione convenzionale; circolari di riferimento; adeguamento per gli anni 1986 e 1989 dei valori di retribuzione

 

 

Allegato n. 2

Tavola sinottica delle circolari sulla pesca marittima soggetta alla legge 26 luglio 1984, n. 413

Circolare 

 

Periodo retributivo 

n. 56 RCV 

22 marzo 1988 

1° gennaio 1980 - 30 settembre 1984 

n. 692 RCV 

24 dicembre 1985 

1° ottobre 1984 - 31 dicembre 1986 

n. 830 RCV 

19 marzo 1987 

1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1989 

n. 98 RCV 

19 aprile 1990 

1° agosto 1990 - 31 luglio 1991 

n. 227 RCV 

23 ottobre 1990 

1° agosto 1990 - 31 dicembre 1991 

n. 76 

12 marzo 1992 

1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1992 

n. 113 

14 maggio 1993 

1° gennaio 1993 - 28 febbraio 1994 

n. 189 

17 giugno 1994 

1° marzo 1994 - 31 dicembre 1994 

n. 303 

17 novembre 1994 

1 marzo 1994 - 31 dicembre 1994 

n. 94 

4 aprile 1995 

1° gennaio 1995 - 31 dicembre 1995 

n. 46 

26 febbraio 1996 

1° gennaio 1996 - 31 agosto 1997 

n. 209 

24 ottobre 1997 

1° settembre 1997 - 31 dicembre 1997 e dal 1° gennaio 1998 (F-D-BTH-3RT-PSC.CRC)