§ 98.1.37612 - Circolare 4 aprile 1997, n. 85 .
Scaglionamento aumenti contributivi in materia di contribuzione agricola. Art. 27, decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/04/1997
Numero:85

§ 98.1.37612 - Circolare 4 aprile 1997, n. 85 .

Scaglionamento aumenti contributivi in materia di contribuzione agricola. Art. 27, decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge n. 30 del 28 febbraio 1997.

 

Circolare emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e Periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

A seguito della conversione del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, in legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e contabile a completamento della manovra finanziaria pubblica per l'anno 1997" ha trovato definitivo perfezionamento la norma di cui all'art. 6 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 decaduto per mancanza di conversione, che prevedeva lo scaglionamento dell'aumento contributivo verificatosi in applicazione del D.I. 21 febbraio 1996, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, pubblicato in G.U. n. 83 del 9 aprile 1996.

Difatti la norma contenuta nell'art. 27 del citato decreto legge convertito dispone che "Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996 ......... (omissis) conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997".

Pertanto, a seguito della conversione in legge della predetta norma, trovano definitiva conferma le disposizioni impartite in materia di contribuzione agricola, aliquote e riduzioni contributive diramate con la circolare di questa Direzione generale n. 38 del 19 febbraio 1997, con particolare riferimento a quelle contenute nel punto 1, ossia in merito all'aliquota del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Il Direttore generale

Trizzino