§ 98.1.38608 - Circolare 29 novembre 1997, n. 247 .
Disposizioni in materia di contribuzione per i lavoratori soci di cooperative di lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/11/1997
Numero:247

§ 98.1.38608 - Circolare 29 novembre 1997, n. 247 .

Disposizioni in materia di contribuzione per i lavoratori soci di cooperative di lavoro.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

A seguito delle indicazioni formulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si impartiscono le seguenti disposizioni in materia di adempimenti contributivi per i lavoratori soci di cooperative di lavoro.

 

 

A) Individuazione della retribuzione imponibile per i lavoratori a tempo parziale soci di cooperative che versano i contributi su retribuzioni convenzionali

Il Ministero del lavoro, direzione generale previdenza e assistenza sociale, con la lettera n. 51876 del 20 ottobre 1997, ha stabilito le modalità per adempiere alla contribuzione di previdenza e assistenza sociale nei confronti dei lavoratori part time soci di cooperative per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

Sciogliendo, quindi, la riserva contenuta nella circolare n. 78 del 26 marzo 1997, si rendono noti i criteri dettati dal predetto Ministero.

La retribuzione oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali si determina moltiplicando il salario convenzionale giornaliero per il periodo medio di occupazione mensile rapportato all'orario contrattuale mensile. Il valore così determinato si moltiplica poi per l'orario definito nel rapporto a part time (orizzontale o verticale).

Esempi:

Applicazione D.P.R. n. 602 del 1970, artt. 4 e 6.

1) Versamento delle contribuzioni ex art. 4, L. 36.180 (anno 1997) × periodo medio di occupazione: orario contrattuale mensile × ore lavorate.

2) Versamento dei contributi I.V.S. ex art. 6, co. 1. Retribuzione imponibile mensile: orario contrattuale mensile × ore lavorate.

3) Versamento dei contributi I.V.S. sulle retribuzioni effettive ex art. 6.

Il calcolo si effettua sulle retribuzioni effettive nel rispetto del vigente minimale ex art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive integrazioni e modificazioni (per il 1997 è di L. 65.175 giornaliere), ragguagliato ad ore secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 4, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per le contribuzioni "minori" vale il punto 1).

4) Cooperative operanti nei territori del Mezzogiorno ed in quelli della Basilicata e Campania.

Nei predetti territori vigono, rispettivamente, periodi medi di occupazione mensile pari a 16 e 14 giorni. È a tali periodi medi che va fatto riferimento nel calcolo, unitamente alle ore effettivamente lavorate nelle varie giornate, sempre nel rispetto del limite massimo di 16 e 14 giorni, valendo i predetti periodi medi di occupazione, fissati con D.M., anche per il lavoratore a tempo parziale .

Applicazione art. 35, D.P.R. n. 797 del 1955. Salario convenzionale giornaliero × periodo di occupazione media mensile (determinati con D.M.): orario contrattuale mensile × ore lavorate.

Per quanto riguarda le cooperative del settore della pesca ed in particolare di quelle disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, si fa riserva di istruzioni essendo ancora in corso approfondimenti in sede ministeriale.

A.1) Modalità operative

A.1.1) Cooperative che applicano per tutte le contribuzioni la retribuzione convenzionale ex art. 4, D.P.R. n. 602 del 1970.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 le cooperative si atterranno alle seguenti modalità:

- esporranno, nei quadri "B-C", i dati dei soci lavoratori occupati a tempo parziale con un numero di ore mensili superiori a 77 utilizzando i previsti codici qualifica "0" per gli operai e "Y" per gli impiegati ed i codici qualifica "100P" e "200P", rispettivamente, per gli operai e per gli impiegati occupati per un numero di ore mensili inferiori a 78 ore. Nelle apposite caselle saranno indicati, il numero dei dipendenti, il numero delle ore (da riportare nella casella "numero giornate") e l'ammontare delle retribuzioni imponibili calcolate secondo i criteri illustrati nei precedenti esempi 1 e 4;

- calcoleranno su dette retribuzioni tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali e le esporranno nella casella "somme a debito del datore di lavoro".

A.1.2) Cooperative che versano la contribuzione pensionistica (IVS) sulle retribuzioni fissate con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6, co. 1, del D.P.R. n. 602 del 1970 e cooperative che versano la contribuzione stessa sulle retribuzioni effettive ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del medesimo D.P.R.

Ai fini della compilazione del mod. DM10/2 le cooperative si atterranno alle seguenti modalità:

- esporranno nei quadri "B-C" i dati dei soci lavoratori a tempo parziale utilizzando gli stessi codici qualifica previsti al precedente punto A.1.1). Nelle apposite caselle saranno indicati il numero di dipendenti, il numero delle ore (da riportare nella casella "numero giornate") e l'ammontare delle retribuzioni imponibili IVS (F.P.L.D., Asili Nido e 0,20 per assistenza malattia pensionati) calcolate secondo i criteri illustrati nei precedenti esempi 2 e 3;

- calcoleranno su dette retribuzioni tutte le contribuzioni previdenziali e assistenziali e le esporranno nella casella "somme a debito del datore di lavoro";

- calcoleranno la differenza tra la retribuzione imponibile IVS (effettiva o da decreto ministeriale) e la retribuzione convenzionale ex art. 4 ed applicheranno su tale differenza le contribuzioni diverse da quelle IVS; detto importo, che rappresenta la somma calcolata in più in corrispondenza dei codici qualifica riferiti al personale a tempo parziale, sarà indicato nel quadro "D" del mod. DM10/2 con il codice di nuova istituzione "R350", preceduto dalla dicitura "REC. CONTR. P.T.".

Si precisa che nell'importo da indicare con il codice "R350" sarà ricompresa, nelle ipotesi previste dall'art. 27, comma 2-quater, della L. n. 30 del 1997 (vedi circolare n. 103 del 15 maggio 1996, parte seconda, punto 1.9, e circolare n. 77 del 25 marzo 1997) la differenza di aliquote contributive già destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee e trasferite al F.P.L.D, differenza che, entro i limiti temporali previsti dalla norma stessa, continua ad applicarsi sulle retribuzioni convenzionali ex art. 4, D.P.R. n. 602 del 1970.

Per i lavoratori soci occupati a tempo pieno restano ferme le modalità di compilazione dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, ivi comprese quelle per il recupero delle suddette differenze di aliquote trasferite al F.P.L.D., da indicare con i previsti codici "R200" e "R250".

A.1.3) Cooperative che applicano la retribuzione convenzionale ex art. 35, D.P.R. n. 797 del 1955 (individuate con il codice di autorizzazione "4D").

Ai fini dell'esposizione dei dati riferiti ai lavoratori soci a tempo parziale saranno osservate le modalità indicate al precedente punto A.1.1.

A.2) Contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale

In ogni caso restano ferme le modalità di compilazione delle denunce di mod. DM10/S.

 

 

B) Stipula e trasformazione del contratto (art. 5, co. 2 e 10, legge n. 863 del 1984)

Per la generalità dei lavoratori l'art. 5, co. 2, prevede che il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro.

Il comma 10 prevede, sempre per la generalità dei lavoratori, che su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'Ufficio provinciale del lavoro, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

Per quanto concerne l'osservanza delle condizioni previste dai commi 2 e 10 dell'art. 5 della legge n. 863 del 1984, per l'instaurazione del rapporto a tempo parziale fra lavoratore socio e organismo cooperativo, il Ministero del lavoro, Direzione generale rapporti di lavoro, nella lettera circolare prot. n. 5/26166/70/SUB/PT del 2 giugno 1997, ha precisato che per i soci di cooperative di lavoro i predetti atti possono essere sostituiti dalla delibera del Consiglio di amministrazione, sottoscritta dall'interessato, ovvero una lettera di comunicazione di detta delibera ad opera del legale rappresentante della cooperativa, anch'essa sottoscritta dal socio.

Tali atti, oltre a rispettare il requisito della forma scritta, dovranno contenere le indicazioni delle mansioni, la distribuzione dell'orario ed essere trasmessi alla Direzione provinciale del lavoro.

 

 

C) Lavoro supplementare

L'art. 5, comma 4, della legge n. 863 del 1984 vieta la prestazione di lavoro supplementare rispetto a quello concordato, salvo diversa previsione dei contratti collettivi in riferimento a specifiche esigenze organizzative di settore o aziendali.

Al riguardo il Ministero con la citata lettera circolare ha chiarito che il divieto può essere rimosso, come è noto, soltanto ad opera della contrattazione collettiva proprio con riferimento alle specifiche "esigenze organizzative" del settore ed in particolare con riferimento a quelle "più ravvicinate" dell'azienda interessata.

In tale situazione la rimozione del divieto legale in questione non può far capo da un unilaterale "regolamento specifico" predisposto dalla cooperativa interessata ovvero da un "CCNL applicabile in settori economici similari".

 

 

D) Contributo aggiuntivo lavoro straordinario

Per quanto attiene al problema dell'assoggettamento al contributo ex art. 2, co. 19, della legge n. 28 dicembre 1995, n. 549, per lavoro straordinario prestato da soci di cooperative di produzione e lavoro, il Ministero del lavoro, Direzione generale dei rapporti di lavoro, con lettera prot. n. 5/26740/70/SUB/AU del 11 settembre 1997, ha escluso la assoggettabilità alla contribuzione aggiuntiva nei confronti di soci di cooperative rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. n. 602 del 1970 e, più in generale, per i soci di cooperative che versano la contribuzione su retribuzioni convenzionali attesa la particolarità del regime contributivo, svincolato dalla retribuzione reale.

Il Direttore generale

Trizzino