Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/03/1997 |
Numero: | 78 |
§ 98.1.37577 - Circolare 26 marzo 1997, n. 78 .
Estensione ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro del regime contributivo previsto per il lavoro a tempo parziale (art. 5, comma 5, della legge 19 dicembre 1984, n. 863).
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con telex n. 5/25558/70/Sub/PT del 7.3.1997, indirizzato alle Direzioni regionali e previdenziali del lavoro ed agli enti previdenziali, ha chiarito che - in relazione all'impatto positivo della riduzione degli oneri sociali ai fini dell'incremento occupazionale e degli indirizzi della più recente giurisprudenza della Suprema Corte in materia (v. Cass. Sez. lavoro n. 00638 del 22 gennaio 1997) - le agevolazioni contributive previste per il lavoro subordinato a tempo parziale (art, 5, comma 5,
Ciò in considerazione del fatto che per una generale "fictio iuris", propria della materia previdenziale, ai fini contributivi la cooperativa è considerata datrice di lavoro dei propri soci.
Sulla base delle precisazioni ministeriali le cooperative potranno, pertanto, adempiere alla contribuzione di previdenza e assistenza sociale per i soci lavoratori a part-time in conformità a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, tenendo, altresì, presente che la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, della
Al momento, peraltro, stante la necessità di adottare criteri di raccordo del principio di cui sopra con il sistema vigente per categorie di cooperative che versano la contribuzione su retribuzioni convenzionali, la direttiva di cui sopra è immediatamente operativa per le cooperative che non adottano salari convenzionali.
Si fa, invece, riserva di ulteriori indicazioni per gli organismi disciplinati dal
Il Direttore generale
Trizzino