§ 98.1.35399 - Circolare 7 marzo 1996, n. 32 .
Art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, "Fondo per l'occupazione". Ulteriori direttive per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/03/1996
Numero:32


Sommario
Art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, "Fondo per l'occupazione". Ulteriori direttive per l'applicazione. 


§ 98.1.35399 - Circolare 7 marzo 1996, n. 32 .

Art. 28, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, "Fondo per l'occupazione". Ulteriori direttive per l'applicazione.

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

Agli Uffici regionali e 

 

provinciali del lavoro 

 

Agli Ispettorati regionali e 

 

provinciali del lavoro 

 

Loro sedi 

 

Alle Agenzie regionali per 

 

l'impiego 

 

Loro sedi 

 

Alla Regione siciliana 

 

Assessorato al lavoro 

 

Palermo 

 

All'I.N.P.S. 

 

Direzione centrale riscossione contributi 

 

via Ciro il Grande 

 

Roma 

e, p. c.: 

Alle Direzioni generali 

 

Div. I 

 

All'U.C.O.F.P.L. 

 

Al Capo servizio coordinamento 

 

degli uffici del lavoro 

 

Al Capo servizio coordinamento 

 

degli Ispettorati del lavoro 

 

Al Comitato tecnico per la cassa 

 

integrazione guadagni 

 

straordinaria 

 

All'Ufficio del consigliere 

 

nazionale di parità 

 

Loro sedi 

 

 

Si fa seguito alle direttive già emanate con circolare n. 155 del 1995 per fornire ulteriori chiarimenti diretti a dare risposta ai numerosi quesiti formulati da codesti uffici in ordine alle modalità di istruttoria delle domande di incentivi ad essi pervenute.

1. Campo di applicazione

1.1. Nei casi di iniziative che riguardino la realizzazione di opere di pubblica utilità ovvero di edilizia abitativa, si farà riferimento al periodo necessario per il completamento dell'opera che non dovrà comunque essere inferiore al triennio di scaglionamento dei benefici.

1.2. Gli incentivi possono venire erogati a tutti i datori di lavoro e non solo a coloro che rivestono la qualifica di imprenditori ai sensi dell'art. 2082 c.c.: pertanto, i benefici di cui trattasi possono, ad esempio, essere concessi anche ai titolari di studi professionali.

1.3. Altra questione di rilievo riguarda la definizione di "nuovo insediamento produttivo". Tale definizione assume carattere di particolare importanza in quanto ad essa viene attribuita la priorità nella concessione dei benefici.

La fattispecie riguarda gli insediamenti effettuati da nuove imprese o da imprese preesistenti.

Dal punto di vista del merito, per nuovo insediamento deve intendersi una nuova unità locale, con l'esclusione di ampliamenti, ristrutturazioni o trasferimenti di unità locali preesistenti.

Va fatto riferimento alle iniziative avviate nell'arco temporale dal 19 luglio 1993 al 31 dicembre 1995.

1.4. Relativamente alle aree nelle quali trova applicazione la normativa in oggetto si fa presente che vanno ricompresi anche quei territori colpiti dalle alluvioni del novembre 1994 ai sensi dell'art. 9-bis della legge 22 novembre 1994, n. 644, di conversione del D.L. 23 settembre 1994, n. 547.

2. Tipologie di assunzioni da incentivare

2.1. Sotto il profilo delle tipologie contrattuali da incentivare, si dovranno prendere in considerazione esclusivamente le nuove assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato.

Sono escluse le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine precedentemente stipulati.

Nell'organico rispetto al quale va computato l'incremento sono da ricomprendere anche le assunzioni effettuate con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento.

3. Modalità di erogazione degli incentivi

3.1. In merito a tale questione si conferma la procedura già individuata del conguaglio contributivo. A tal fine, l'Ufficio regionale trasmetterà all'I.N.P.S. (o all'I.N.P.D.A.I. ove si tratti di personale in possesso di qualifica dirigenziale) il provvedimento di ammissione al beneficio, con evidenziato l'importo per il quale si accende la relativa posizione di credito.

Le rate annuali maturano alla fine di ciascun anno solare, previa dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro sul mantenimento dell'effetto incrementale delle assunzioni effettuate.

Per gli avviamenti effettuati negli anni '93 e '94 si darà luogo all'immediato riconoscimento delle rate spettanti.

3.2. È da escludere, in ogni caso, il cumulo dei contributi in oggetto con altre forme di incentivazione alle assunzioni previste da differenti normative, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese.

Proprio a tal fine, non è stata riprodotta la previsione contenuta all'art. 1, comma 2, della legge n. 236 del 1993 nella parte in cui stabiliva la cumulabilità del beneficio in oggetto con le agevolazioni previste dagli artt. 8, 20, 25, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

In caso di assunzioni incentivate da altre disposizioni di legge (di lavoratori in mobilità, disoccupati di lunga durata, regimi generali di aiuto quali vigenti nelle aree interessate, ad es. sgravi e fiscalizzazioni nei territori dell'obiettivo 2) si dovrà optare per il beneficio più favorevole.

3.3. Si ricorda quanto previsto all'art. 1, comma 9, del D.L. n. 40 del 1996, riguardo la mancata osservanza dell'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge n. 223 del 1991; in particolare, il datore di lavoro inadempiente non può godere di benefici previsti dalla legislazione statale e da quella regionale, con riferimento ai lavoratori assunti dal momento della violazione.

Pertanto, gli Uffici regionali verificheranno, in fase istruttoria, che non vi siano inadempienze pregresse da parte del datore di lavoro; in caso positivo, non ammetteranno all'incentivo le domande inoltrate.

4. Ulteriori adempimenti del datore di lavoro - Verifiche

Gli Uffici regionali richiederanno ai datori di lavoro da ammettere al beneficio una dichiarazione di responsabilità con la quale venga sottoscritto se sono state effettuate le previste assunzioni, se queste sono a tempo pieno e indeterminato, se sono collegate a un nuovo insediamento produttivo oppure se costituiscono un incremento dell'organico calcolato sulla media del semestre precedente.

I medesimi datori di lavoro dovranno inoltre dichiarare che nel periodo suddetto non siano intervenute riduzioni o sospensioni di personale in possesso di qualifiche professionali analoghe a quelle dei neoassunti, che si è ottemperato all'obbligo della riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge n. 223 del 1991, che non sono state presentate in ambito nazionale altre domande relative agli incentivi in oggetto e che non si è beneficiato di altri sostegni o agevolazioni per i lavoratori cui l'istanza è riferita.

Forniranno inoltre gli elementi richiesti dalla normativa sulla certificazione antimafia di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490.

La dichiarazione dovrà essere rilasciata all'Ufficio regionale ai fini dell'emanazione del provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio; dovrà poi essere reiterata all'I.N.P.S. per lo svincolo dei ratei successivi al primo.

Gli Uffici regionali richiederanno l'intervento degli ispettorati provinciali del lavoro, ovvero degli speciali nuclei ex art. 1, comma 11, del D.L. 1 febbraio 1996, n. 40, per i controlli che si dovessero rendere necessari.

 

 

Allegato

Si allega modello di decreto di ammissione al beneficio.

Il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della M.O.

Visto l'art. 1 della legge 19 luglio 1993, come modificato dall'art. 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede misure a sostegno dei livelli di occupazione e, in particolare, la concessione di benefici, a carico del Fondo per l'occupazione, per i datori di lavoro che effettuino assunzioni;

Vista la circolare ministeriale n. 155 del 12 dicembre 1995, con la quale sono state diramate direttive sulle procedure e modalità di concessione dei benefici suddetti;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la nota prot. 

 

del 

 

della divisione II della Direzione Generale per l'Impiego 

con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito a quesiti formulati dagli Uffici del Lavoro; 

Vista l'istanza della ditta 

 

con sede legale 

in 

 

presentata in data 

 

al fine di ottenere i 

benefici del Fondo per l'occupazione per n.  

 

unità assunte ad incremento dell'organico 

presso l'unità di 

 

(ovvero collegate al nuovo insediamento produttivo 

di 

 

); 

Vista la dichiarazione di responsabilità resa dal legale rappresentante ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 28 della legge 8 agosto 1995, 

 

Decreta 

 

La ditta 

 

come sopra descritta, è ammessa ai benefici di cui all'art. 1 della 

legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 della legge 8 agosto 1995, n. 341, relativamente a 

n.  

 

assunzioni a tempo pieno e indeterminato effettuate in 

data 

 

ad incremento dell'organico aziendale ed impegnate presso l'unità 

di 

 

(ovvero n.  

 

assunzioni collegate al nuovo insediamento produttivo 

di 

 

effettuate in data 

 

). 

 

I benefici richiamati nella misura di lire 

 

 

per ogni assunzione effettuata, possono essere usufruiti mediante conguaglio contributivo in tre rate annuali,  

a partire dal 199 

 

consistenti 

in L. 

 

per la prima 

 

in L. 

 

per la seconda 

 

in L. 

 

per la terza e ultima rata. 

Le rate, successive alla prima, matureranno alla fine di ciascun anno solare, previa specifica dichiarazione di responsabilità che il datore di lavoro dovrà rilasciare all'I.N.P.S. sul mantenimento delle condizioni che hanno dato luogo all'ammissione al beneficio e, in particolare:

- la permanenza delle assunzioni effettuate;

- il non aver usufruito di altri benefici per le stesse assunzioni cui si riferisce il presente decreto;

- l'aver assolto all'obbligo della riserva di cui all'art. 25 della legge n. 223 del 1991.

Copia del presente decreto viene trasmessa alla S.A.P. I.N.P.S. competente per territorio.