§ 98.1.35385 - Circolare 5 marzo 1996, n. 20 .
Istruzioni per la liquidazione del trattamento di missione all'estero del personale statale a decorrere dal 1 gennaio 1996.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1996
Numero:20

§ 98.1.35385 - Circolare 5 marzo 1996, n. 20 .

Istruzioni per la liquidazione del trattamento di missione all'estero del personale statale a decorrere dal 1 gennaio 1996.

 

Emanata dal Ministero del tesoro, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero del Tesoro 

 

Ragioneria generale dello stato 

 

Ispettorato generale 

 

Per gli ordinamenti del personale 

 

 

Circolare n. 20 

 

Roma, 5 marzo 1996 

 

 

 

 

Divisione 

12° 

 

Prot. n.  

120459 

Allegati 

3 

 

Risposta a nota del  

 

 

 

Alle Amministrazioni Centrali 

 

dello Stato e alle 

 

Amministrazioni Autonome 

 

dello Stato 

 

00100 Roma 

 

Alle Ragionerie Centrali 

 

dello Stato e agli Uffici 

 

centrali di ragioneria presso 

 

le Amministrazioni Autonome 

 

dello Stato 

 

00100 Roma 

 

Alle Ragionerie Regionali 

 

dello Stato 

 

Loro Sedi 

 

Alle Ragionerie Provinciali 

 

dello Stato 

 

Loro Sedi 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Consiglio di Stato 

 

Segretariato Generale 

 

00100 Roma 

 

Alla Corte dei conti 

 

Segretariato Generale 

 

00100 Roma 

 

Alla Direzione Generale dei 

 

Servizi Periferici del Tesoro 

 

00100 Roma 

 

Alla Direzione Generale del 

 

Tesoro 

 

00100 Roma 

 

All'Ispettorato Generale 

 

degli Affari Generali, del 

 

Personale e degli Studi 

 

Sede 

 

Alla Direzione Generale degli 

 

Affari Generali del Personale 

 

Sede 

 

All'Istituto Nazionale per la 

 

Previdenza dei Dipendenti 

 

della Amministrazione 

 

Pubblica (I.N. P.D.A.P.) 

 

00100 roma 

 

All'Azienda Nazionale 

 

Assistenza al Volo 

 

00100 Roma 

 

Alla Cassa Depositi e 

 

Prestiti 

 

00100 Roma 

 

All'Ente Nazionale per le 

 

Strade Statali 

 

00100 Roma 

 

Alle Università degli Studi 

 

Loro Sedi 

 

Agli Osservatori Astronomici 

 

Astrofisici e Vesuviano 

 

Loro Sedi 

 

 

Com'è noto la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha stabilito all'art. 2, comma 9, che, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, si applica l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'applicazione della predetta disposizione comporta pertanto l'ampliamento della base contributiva e pensionabile della quale entrano a far parte anche le diarie di missione all'estero con esclusione della quota corrispondente all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 5, comma 1, della legge 3 ottobre 1987, n. 398 e successive modificazioni ed integrazioni).

Tale ammontare è attualmente pari a lire 150.000, ridotte a lire 100.000 in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente, secondo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, della legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Tenuto conto che le vigenti misure delle diarie di missione all'estero di cui al D.M. 24 maggio 1990 sono stabilite, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286, al netto delle ritenute erariali, la quota soggetta ad imposizione contributiva e fiscale deve essere lordizzata. A tal fine sono state predisposte le allegate tabelle A e B recanti nuovi coefficienti di lordizzazione da applicare, con decorrenza 1° gennaio 1996, rispettivamente al personale dipendente dall'Amministrazione che eroga il trattamento di missione ed a quello estraneo alla stessa. La tabella A tiene conto delle ritenute per l'assistenza sanitaria ed ai fini pensionistici; la tabella B tiene conto della sola ritenuta per l'assistenza sanitaria. Si rammenta che dal 1° gennaio 1996 non opera più la ritenuta ex Gescal.

Si precisa che nel liquidare il trattamento di missione spettante al personale dell'Amministrazione, utilizzando l'allegata tabella A, sulla quota lordizzata deve essere calcolato anche il contributo del 24,20 per cento posto a carico del datore di lavoro, mentre la ritenuta a carico del dipendente va effettuata nelle misure indicate in calce alla tabella medesima in relazione ai relativi limiti di reddito. Le somme dovute a titolo di contribuzione ai fini pensionistici vanno versate all'I.N. P.D.A.P. secondo le generali istruzioni diramate con precedente circolare dello scrivente n. 3, prot. n. 100586 in data 15 gennaio 1996.

Nel caso di missioni effettuate da personale dipendente da altre amministrazioni, od estraneo all'amministrazione statale, la liquidazione del trattamento di missione va effettuata sulla base dei coefficienti indicati nella tabella B, non trovando applicazione la normativa in materia di contribuzione pensionistica.

Nulla è innovato per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione per l'assistenza sanitaria che continua a gravare sulla medesima quota soggetta ad imposizione fiscale e contributiva nelle misure e nei limiti vigenti.

Si precisa infine che non entrano a far parte della base imponibile sia ai fini pensionistici che assistenziali le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese, ivi compresa l'indennità supplementare sul costo del biglietto intero già esente da imposizione fiscale.

Per facilitare il lavoro degli uffici che liquidano le indennità di missione all'estero si allega una tabella esemplificativa di calcolo di diarie comprensive anche della contribuzione ai fini pensionistici.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Tabella A

Coefficienti Di Lordizzazione Delle Diarie Di Missione All'estero

corrisposte a personale dell'Amministrazione, da includere nella base contributiva e pensionabile (art. 2, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335)

Decorrenza 1° Gennaio 1996

 

 

Scaglioni di 

Aliquota 

Coefficiente di lordizzazione 

reddito 

IRPEF 

[A] per redditi 

[B] per redditi 

[C] per redditi 

[D] per redditi 

(in milioni) 

 

fino a 40 ml 

da 40 a 60,667 ml 

da 60,667 a 150ml 

Oltre 150 ml 

 

fino a 7,2 

10% 

1,099203 

 

 

 

oltre 7,2 

" 14,4 

22% 

1,247738 

 

 

 

" 14,4 

" 30 

27% 

1,322183 

 

 

 

" 30 

" 60 

34% 

1,442689 

1,444106 

 

 

" 60 

" 150 

41% 

 

1,589433 

1,579143 

 

" 150 

" 300 

46% 

 

 

 

1,709840 

" 300 

 

51% 

 

 

 

1,852795 

[A] Ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 1% rit. ass. san.

[B] Ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 0,80% rit. ass. san.

[C] Ritenute a carico del dipendente: 9.75% rit. pensione + 0,80% rit. ass. san.

[D] Ritenute a carico del dipendente: 9.75% rit. Pensione

Tabella B

Coefficienti Di Lordizzazione Delle Diarie Di Missione All'estero

corrisposte ad estranei all'Amministrazione, escluse dalla base contributiva e pensionabile

Decorrenza 1° Gennaio 1996

 

 

Scaglioni di 

Aliquota 

Coefficiente di lordizzazione 

reddito 

IRPEF 

[A] per redditi 

[B] per redditi 

[C] per redditi 

(in milioni) 

 

fino a 40 ml 

da 40 a150 ml 

Oltre 150 ml 

 

fino a 7,2 

10% 

1,109878 

 

 

oltre 7,2 

" 14,4 

22% 

1,278445 

 

 

" 14,4 

" 30 

27% 

1,364815 

 

 

" 30 

" 60 

34% 

1,507386 

1,508933 

 

" 60 

" 150 

41% 

 

1,685545 

 

" 150 

" 300 

46% 

 

 

1,851852 

" 300 

 

51% 

 

 

2,040816 

[A] Ritenute a carico del dipendente: 1% rit. ass. san.

[B] Ritenute a carico del dipendente: 0,80% rit. ass. san.

[C] Nessuna ritenuta

Esempio di liquidazione di diarie di missione all'estero

A titolo esemplificativo si prospetta l'ipotesi di liquidazione di un incarico di missione a Parigi della durata di due giorni, di cui uno di viaggio ed uno di soggiorno con richiesta di rimborso per un pernottamento, conferito ad un dirigente dello Stato.

La qualifica di dirigente è compresa nel 4° gruppo di personale (tabella A allegata al D.M. 24 maggio 1990, pubblicato nella G.U. n. 147 del 26 giugno 1990) per il quale è prevista una diaria di dollari USA 160. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con retribuzione ipotetica di 50 milioni annui, è quella massima del 34 per cento. Le ritenute previdenziali ed assistenziali ammontano nel caso in esame al 9,55 per cento (8,75 per cento ai fini pensionistici e 0,80 per cento per l'assistenza sanitaria, trattandosi di reddito superiore ai 40 milioni annui di lire). La missione si considera posta a carico della stessa Amministrazione di appartenenza del funzionario inviato all'estero. Il coefficiente di lordizzazione da utilizzare è pertanto quello relativo all'aliquota del 34% indicato nella tabella A, colonna (B).

Si ipotizza il seguente rapporto di cambio:

1 dollaro USA =  

Lire italiane 1.600 

N. 1 diaria netta intera ($ USA 160 x 1.600) = 

L. 256.000 

N. 1 diaria netta ridotta ($ USA 106,8 x 1600) = 

L. 170.667 

totale diarie 

426.667 

Quota esente 

 

L. 150.000 x 1 giorno 

 

L. 100.000 x 1 giorno 

 

Totale quota esente 

L. 250.000 

Quota da lordizzare 

 

426.667 - 250.000 = 

176.667 

L. 176.667 x 1,444106 (coeff. lord.) = 

L. 255.126 (base imponibile contributiva 

Ritenuta a fini pensionistici 

 

L. 255.126 x 8,75% = 

L. 22.324 

Ritenuta per l'assistenza sanitaria 

 

L. 255.126 x 0,80% = 

L. 2.041 

Totale ritenute a fini pens. ed assist 

L. 24.365 

Base imponibile ai fini fiscali 

 

L. 255.126 - L. 24.365 = 

L. 230.761 

Ritenute erariali 

 

L. 230.761 x 34% = 

L. 78.459 

Totale rit. prev. ass. erar. (L. 24.365 + L. 78.459) = 

L. 102.824 

Quota lordizzata al netto delle ritenute 

 

L. 255.126 - 102.824 = 

L. 152.302 

totale quota esente 

250.000 

Totale diarie 

L. 402.302 

Calcolo dei contributi a carico dell'Amministrazione 

 

Base imponibile contributiva 

L. 255.126 

Contributo a fini pensionistici 

 

L. 255.126 x 24,20% = 

L. 61.740 

Contributo per l'assistenza sanitaria 

 

L. 255.126 x 3,80% = 

L. 9.695