§ 80.5.296 – D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286.
Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:31/03/1971
Numero:286


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 540, sono sostituiti con il seguente
Art. 2.      L'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, è abrogato


§ 80.5.296 – D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286.

Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.

(G.U. 31 maggio 1971, n. 136).

 

     Art. 1.

     Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 540, sono sostituiti con il seguente:

     "Le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dall'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, numero 941, sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.

     Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio".

 

          Art. 2.

     L'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, è abrogato.