| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
| Capitolo: | 80.5 personale |
| Data: | 31/03/1971 |
| Numero: | 286 |
| Sommario |
| Art. 1. Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 540, sono sostituiti con il seguente |
| Art. 2. L'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, è abrogato |
§ 80.5.296 – D.P.R. 31 marzo 1971, n. 286.
Semplificazione della procedura prevista dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, riguardante indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.
(G.U. 31 maggio 1971, n. 136).
Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 540, sono sostituiti con il seguente:
"Le indennità giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dall'art. 1 del
Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio".
L'art. 6 del