| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 95. Tributi |
| Capitolo: | 95.27 tributi locali |
| Data: | 15/01/1996 |
| Numero: | 3 |
§ 95.27.27 - Circolare 15 gennaio 1996, n. 3. [1]
Certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura nel 1995 dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio di nettezza urbana e del servizio acquedotto.
(G.U. 6 febbraio 1996, n. 30).
1. Premessa.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del
In base al combinato disposto della predetta normativa e delle disposizioni contenute al capo III del
In base al predetto art. 45, comma 8, con
L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta la sanzione della perdita della quota del 3 per cento del contributo ordinario spettante per l'anno 1995, di cui all'art. 45, comma 8, del
Si sottolinea che per l'individuazione degli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), sono stati adottati i decreti 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994 pubblicati nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - rispettivamente n. 298 del 21 dicembre 1993 e n. 181 del 4 agosto 1994 ed è stata emessa la circolare f.
Le certificazioni dimostrative del tasso di copertura dei costi dei servizi, utilizzabili per la certificazione di ciascuno degli anni 1994- 1995-1996, sono state stampate con modalità tali da consentirne l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di lettore ottico e sono state distribuite alle prefetture competenti nel corso del mese di febbraio 1995, in misura ritenuta sufficiente a coprire il fabbisogno del triennio.
La segnalazione di eventuali ulteriori fabbisogni è stata richiesta alle prefetture con apposito telegramma n. 18000/740701/02 dell'8 novembre 1995: si invitano le prefetture, in caso di necessità, a richiedere con urgenza l'eventuale reintegrazione della modulistica.
Ciascuna prefettura, per l'ambito territoriale di propria competenza, è tenuta ad individuare gli enti di cui all'art. 45 del
I predetti uffici vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla distribuzione ai soli enti locali tenuti all'adempimento certificativo, al fine di consentire la presentazione della certificazione, per l'anno 1995, debitamente redatta, nel termine perentorio del 31 marzo 1996, di cui al precitato decreto ministeriale.
A ciascuna provincia, a ciascun comune ed a ciascuna comunità montana, tenuti all'adempimento, vanno forniti tre modelli di certificazione, secondo lo specifico tipo di ente.
Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo modelli destinati allo specifico tipo di ente, in quanto l'uso di modulistica predisposta per un diverso tipo di ente inficia la validità della certificazione (ad es.: non è valida la certificazione prodotta da un comune sul modello per le province).
Occorre, infine, sottolineare che, in base ai decreti del Ministro dell'interno 5 agosto 1992 e 15 marzo 1994, le prefetture sono state delegate all'adozione dei provvedimenti di sanzione, sulla base delle certificazioni di che trattasi.
Al riguardo si precisa che, trattandosi di specifica e circostanziata delega data alle SS.LL., avverso i provvedimenti di sanzione emessi è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato. Non è ammesso ricorso gerarchico.
Le prefetture hanno, infatti, il compito di individuare gli enti tenuti alla certificazione, di curare l'acquisizione delle certificazioni stesse, di effettuarne il controllo formale e sostanziale e di istruire il procedimento amministrativo che sfocierà nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di irrogazione della sanzione di legge precitata.
Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati.
2. Modalità di presentazione della certificazione.
Le certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare - improrogabilmente entro il termine, fissato dal precitato decreto 27 luglio 1994, del 31 marzo 1996 alle prefetture competenti per territorio.
Sono valide, oltre alle consegne manuali a mezzo corriere, anche quelle postali comprovate dalla data della raccomandata postale con avviso di ricevimento.
Ai fini del rispetto del predetto termine, faranno fede, nel primo caso, il bollo-datario apposto sulla lettera di trasmissione dell'ente dagli uffici predetti e, nel secondo caso, il bollo-datario apposto dall'ufficio postale (entrambi anteriori o al massimo contestuali alla data del 31 marzo 1996).
3. Enti tenuti alla certificazione.
Sono tenuti alla certificazione per l'anno 1995 tutte le province, escluse quelle autonome di Trento e Bolzano, tutti i comuni e tutte le comunità montane, esclusi quelli del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, che, ai sensi dell'art. 45, comma 2, del
a) gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario a partire dal 1989 e fino al 31 dicembre 1995, a condizione che non siano decorsi cinque anni dalla data di approvazione da parte del Ministro dell'interno del piano di risanamento finanziario o dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato: restano, quindi, esclusi gli enti dissestati per i quali il predetto provvedimento approvativo sia stato adottato nel corso dell'anno 1989;
b) gli enti locali che dal conto consuntivo dell'anno 1994 presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziate dalla tabella dei parametri obiettivi, di cui ai predetti decreti del Ministro dell'interno 30 settembre 1993 e 26 luglio 1994.
Dalla lettura coordinata dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 45 del
Emerge, inoltre, che l'obbligo di presentazione della tabella di rilevazione delle condizioni di deficitarietà è assolto solo ed unicamente presentando il certificato del conto consuntivo dell'anno 1994, con allegata la tabella stessa, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 15 gennaio 1996, ai sensi dei decreti del Ministro dell'interno 11 agosto 1995 e 27 novembre 1995 pubblicati nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana serie generale - rispettivamente n. 200 del 28 agosto 1995 e n. 281 del 1 dicembre 1995.
L'approvazione del conto consuntivo dell'anno 1994 deve intendersi solo quale condizione imprescindibile ai fini della compilazione del certificato del conto consuntivo dell'anno 1994 e dell'allegata tabella di rilevazione dei parametri di deficitarietà: l'assolvimento all'obbligo di presentazione entro il suddetto termine perentorio delle certificazioni stesse può essere effettuato solo in presenza della precedente o al massimo contestuale approvazione, entro il suddetto termine perentorio, del conto consuntivo dell'anno 1994.
Si sottolinea, quindi, che l'ente che produce la certificazione del conto consuntivo per l'anno 1994, con l'allegata tabella dei parametri, oltre il termine perentorio del 15 gennaio 1996 è da considerarsi sottoposto ai controlli centrali alla stregua degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie. Tale condizione non è in alcun caso modificabile.
Viceversa l'ente che ha regolarmente prodotto entro il 15 gennaio 1996 la certificazione del conto consuntivo per l'anno 1994, con l'allegata tabella dei parametri, dalla quale si evince la presenza di condizioni strutturalmente deficitarie, può modificare tale condizione con la presentazione di una tabella rettificativa, naturalmente giustificata e documentata. Nel caso che tali variazioni intervengano nel termine perentorio del 31 marzo 1996 e siano tali da eliminare la condizione strutturalmente deficitaria, sollevano l'ente dall'obbligo di presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995. Se le variazioni alla tabella dei parametri intervengono oltre il 31 marzo 1996, l'ente resta comunque obbligato alla produzione entro il termine stesso della certificazione dimostrativa del tasso di copertura precitata, con tutte le conseguenze connesse.
I predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le proprie aziende.
La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa risulti, in tutto o in parte, negativa in quanto l'ente rispettivamente, non eroga alcun servizio o eroga solo alcuni servizi. Essa è, infatti, unica e distinta in più parti relative ai vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione di tutta o di solo una parte della certificazione (anche se negativa) costituisce inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione oltre il termine fissato e del mancato raggiungimento della percentuale minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.
Unica eccezione è fatta per le amministrazioni provinciali, le quali possono non redigere il solo quadro 3 della certificazione, relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.
4. Modulistica per la certificazione.
3.1 - La certificazione deve essere redatta esclusivamente sul modello ufficiale a lettura ottica, approvato con il decreto di cui alla premessa, stampato e fornito dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa, sia essa stampata o fotocopiata.
3.2 - Il modello è distinto per tipo di ente:
modello per le amministrazioni provinciali o per le comunità montane;
modello per i comuni.
E' fatto assoluto divieto all'uso di modulistica diversa da quella specifica per il tipo di ente.
E' altresì fatto divieto di introdurre modificazioni alla modulistica.
I modelli sono composti ciascuno di cinque pagine e di quattro quadri:
Quadro 1 o frontespizio: composto di una sola pagina, con esso, oltre ai dati generali dell'ente (codice, denominazione, bollo, ecc.), si attesta, genericamente, che il contenuto dell'intera certificazione corrisponde realmente alle risultanze degli atti amministrativi e contabili dell'ente (il tutto è indicato in modo particolareggiato sul modello).
Quadro 2: composto di due pagine (quadro 2.1 e quadro 2.2), è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati dei servizi a domanda individuale, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei
costi da indicare nell'apposito spazio in fondo al quadro 2.2.
Quadro 3: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio nettezza urbana, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
Quadro 4: composto di una sola pagina, è destinato a contenere, oltre ad alcuni dati generali dell'ente, tutti i dati del servizio acquedotto, necessari per il calcolo del tasso di copertura dei costi da indicare nell'apposito spazio a fondo pagina.
5. Redazione della certificazione.
Occorre premettere che la lettura coordinata delle disposizioni di legge, richiamate al paragrafo 1, conduce ad individuare, come elementi costitutivi della obbligazione, la copertura di una percentuale minima dei costi dei servizi per l'anno 1995 ed il rispetto del termine per la presentazione delle certificazioni dimostrative. Il primo è ovviamente connesso al secondo, per cui ne discende che, dovendosi attestare la certificazione al termine perentorio del 31 dicembre 1995, salvo uno svuotamento del suo significato, nessun elemento posteriore a questa data potrà essere considerato utile ai fini della determinazione delle percentuali di copertura dei costi.
Si sottolinea che le disposizioni di cui all'art. 33, commi 2 e 3, del
Si richiama, comunque, l'attenzione sul contenuto dell'art. 5 della
Pertanto, nella certificazione, i costi degli asili nido sono da indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento del totale rilevato dalle risultanze amministrativo-contabili dell'ente, così come specificato nella certificazione stessa. Le relative entrate vanno comunque considerate per intero.
Per quanto attiene alla determinazione del tasso minimo di copertura dei costi (da rispettare pena la sanzione) ed alla determinazione delle relative voci finanziarie, si applicano, per i servizi a domanda individuale e per il servizio acquedotto, le disposizioni contenute nell'art. 14, commi 1, 3 e 4, del
Si ritiene opportuno precisare che agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, pur essendo questi tenuti, per i servizi a domanda individuale, ad assicurare la copertura dei costi al 36 per cento minimo con la sola contribuzione degli utenti ai sensi dell'art. 84, comma 5, del
Sempre per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura e dell'eventuale sanzione di cui all'art. 45, comma 8, del
Si precisa che tra le spese va considerato l'ammortamento tecnico, mentre l'inserimento dell'ammortamento finanziario è facoltativo, non essendo richiamato dalla norma. Per le entrate si considerano i soli accertamenti di entrata da tariffa e, per i servizi a domanda individuale, i contributi finalizzati, che abbiano cioè un esplicito vincolo di destinazione alla gestione di uno o più particolari servizi. Sono da escludersi dalle entrate tutte le contribuzioni (ad eccezione di quelle predette) come ad esempio il contributo regionale per assunzione di personale successivamente destinato. Tali contribuzioni non possono essere considerate motivo di esclusione dal computo del costo di gestione di parte degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio. La normativa citata in premessa, non recando alcuna deroga al proprio dettato, non permette interpretazioni estensive difformi da quanto predetto.
Si richiama l'attenzione sul dispositivo dell'art. 46 del
L'art. 61, comma 1, del
a) al 50 per cento per tutti gli enti, esclusi quelli di cui alle seguenti lettere b) e c);
b) al 100 per cento - copertura integrale dei costi di gestione del servizio - per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario anteriormente all'entrata in vigore del
c) al 100 per cento per gli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario posteriormente all'entrata in vigore del
d) al 70 per cento per gli enti in condizioni di squilibrio finanziario di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del
Dal combinato disposto dell'art. 61 del
Al riguardo occorre richiamare il contenuto dell'art. 1, comma 14, del
Sempre per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, l'art. 61, commi 2 e 3, del
E', comunque, importante sottolineare come dal combinato disposto degli articoli 58 e 61 del
Pertanto, sia la tassa che il tasso di copertura dei costi del servizio vanno determinati escludendo dai costi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade ed aree e dei rifiuti che, comunque, non siano qualificabili come rifiuti solidi urbani interni ed includendovi, tutti i costi inerenti, ivi compreso l'ammortamento finanziario degli investimenti effettuati.
Si precisa che ai fini del calcolo del tasso di copertura si fa riferimento ai soli accertamenti di entrata da tassa, con esclusione di ogni contribuzione come precisato precedentemente.
Al riguardo, si richiama l'attenzione sulle circolari n. 95/b prot. n. 5/2806-94 del 22 giugno 1994 e n. 268/e prot. n. 5/7147 del 2 ottobre 1995 del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale - serv. III div. V, indirizzata a tutti gli enti locali, la quale reca chiarimenti in materia.
Per il solo servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è prevista, dall'art. 79, comma 4, del
Ne consegue che, ai fini della certificazione dimostrativa del tasso di copertura, per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni dell'anno 1995, si potrà tener conto dei soli adeguamenti tariffari intervenuti nel corso dell'anno 1995 e che nello stesso anno abbiano dato luogo ad entrate accertate a mezzo dell'apposito ruolo di riscossione. Gli incrementi tariffari deliberati nell'anno 1996, non potendo avere valenza che per l'anno in corso e quindi per lo stesso anno 1996, non possono modificare in alcun modo la situazione dell'anno 1995.
Il successivo comma 5 dell'art. 79 del
Con la firma del quadro 1 del modello, sul quale, tra l'altro, va indicato a quattro cifre l'anno di riferimento nell'apposito spazio, si attesta, in particolare, che la certificazione è redatta tenendo presente che:
gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili dell'ente;
gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione di competenza dell'anno di riferimento della certificazione;
gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
non vi sono altre partite al di fuori di quelle riportate nella certificazione stessa.
Per quanto non espressamente richiamato nella presente, si fa riferimento alle istruzioni già fornite ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato 1 della circolare f.
Occorre, naturalmente, tralasciare le disposizioni relative ai consorzi di enti locali, in quanto enti non tenuti alla certificazione, per i quali, tra l'altro, non è più previsto il relativo modello.
Si rende, comunque, opportuno sottolineare che l'art. 45 del
Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui agli articoli 76 e seguenti del
6. Adempimenti delle prefetture.
Ciascuna prefettura, ai sensi delle precitate disposizioni, è tenuta, per l'ambito territoriale di propria competenza, all'individuazione degli enti tenuti alla presentazione della certificazione dimostrativa del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1995 in base all'art. 45 del
E' appena il caso di sottolineare che i decreti del Ministro dell'interno in data 5 agosto 1992 e in data 15 marzo 1994 hanno delegato alle prefetture le funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di enti locali, nonché le funzioni di adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di legge. Tale delega ha vigore anche per le certificazioni dell'anno 1995 ed anche per le prefetture di recente istituzione.
I suddetti decreti disciplinano in modo preciso l'iter procedurale che conduce all'adozione dei provvedimenti sanzionatori.
Ad ogni buon conto si richiama l'attenzione sulla trasmissione al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale - via c. Balbo, 39/a - III piano - Roma, di un originale delle certificazioni e di una copia autenticata dei provvedimenti di sanzione, entro il 31 luglio 1996, possibilmente a mezzo corriere speciale. Tale documentazione dovrà essere accompagnata tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato 2 alla presente circolare ed all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1992.
Contestualmente ciascuna prefettura vorrà trattenere ai propri atti un esemplare delle certificazioni unitamente alle lettere di trasmissione ed a tutti gli elementi necessari ad accertare l'adempimento entro il termine prescritto. Particolare attenzione deve essere riservata alle buste su cui è apposto il bollo-datario di accettazione agli uffici postali, in relazione al paragrafo 2.
Ulteriore adempimento è l'inoltro di copia dei provvedimenti di sanzione adottati alla procura regionale della Corte dei Conti competente per territorio dandone contestuale comunicazione a quest'ufficio.
Ciascuna prefettura trasmetterà, inoltre, a questo Ministero, copia degli eventuali ricorsi giurisdizionali proposti dagli enti locali, nonché copia delle eventuali memorie difensive e degli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti stessi. Ciò al fine di provvedere alla eventuale restituzione di sanzioni già applicate.
Allegato 1
Codici del tipo di gestione.
Codice 1: servizio gestito direttamente o in economia oppure a mezzo di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della
Codice 2: servizio gestito con azienda municipalizzata oppure a mezzo di istituzione costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della
Codice 3: servizio gestito con azienda provincializzata.
Codice 4: servizio gestito con azienda consortile.
Codice 5: servizio in concessione ad impresa privata oppure gestito a mezzo di azienda speciale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della
Codice 6: servizio in concessione ad imprese ed enti pubblici oppure gestito a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituita ai sensi degli articoli 22 e 23 della
Codice 7: servizio con gestione consortile, ente capo consorzio.
Codice 8: servizio con gestione consortile, ente consorziato.
Codice 9: servizio con altra fattispecie di gestione oppure con gestione mista che ricomprenda:
servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo di istituzione ai sensi della
servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo azienda speciale costituita ai sensi della
servizio con gestione, variata in corso d'anno, a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, istituite ai sensi della
servizio con gestione affidata ad un consorzio rivisto e trasformato in corso d'anno ai sensi della
servizio con gestione affidata ad un consorzio soppresso in corso d'anno e successivamente gestito con altra forma.
Allegato 2
Modelli
(Omissis)
[1] Emesso dal Ministero dell'interno.