Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 10/10/1966 |
Numero: | 1124 |
Sommario |
Art. unico. Il primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, è modificato come segue |
§ 98.1.30409 - D.P.R. 10 ottobre 1966, n. 1124.
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1964, n. 1625, relativo ai concorsi a posti di maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato.
(G.U. 28 dicembre 1966, n. 326)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 8 della
Visto l'art. 1 del
Visto l'art. 3 della
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 1 del
"La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare che abbiano compiuto i 18 anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito e non abbiano superato gli anni 35, salve le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini".