Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 30/05/1965 |
Numero: | 580 |
Sommario |
Art. 1. E' soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti, del conferimento [...] |
Art. 2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili. |
Art. 3. Possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che lo [...] |
Art. 4. I posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963 per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della [...] |
Art. 5. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge. |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. |
§ 57.7.301 - Legge 30 maggio 1965, n. 580. [1]
Norme per le graduatorie degli insegnanti nelle scuole elementari per la formazione delle classi e per l'accesso ai concorsi magistrali.
(G.U. 7 giugno 1965, n. 140)
E' soppressa la distinzione in posti maschili, femminili e misti nell'organico della scuola elementare ai fini dell'assunzione in ruolo degli insegnanti, dei trasferimenti, del conferimento degli incarichi.
Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili.
Possono partecipare ai concorsi magistrali tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti stabiliti dalla legge, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età o che lo compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito.
I posti maschili non coperti nel concorso di cui all'ordinanza ministeriale n. 1900 del 31 luglio 1963 per mancanza di vincitori, sono assegnati alle insegnanti secondo l'ordine della graduatoria femminile.
I maestri e le maestre appartenenti al ruolo in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto derivante dal posto occupato nell'attuale graduatoria per i posti misti, conservano altresì il diritto ad essere immessi nel ruolo normale anche per i posti rispettivamente già maschili e femminili che si rendano ogni anno giuridicamente vacanti.
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
[1] Abrogata dall'art. 24 del