§ 57.7.200 - Legge 10 ottobre 1957, n. 1036.
Riordinamento degli organici degli insegnanti degli Educandati statali femminili e concorsi speciali negli stessi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:10/10/1957
Numero:1036


Sommario
Art. 1.      Ai ruoli organici del personale insegnante di gruppo A degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali "SS. Annunziata" di Firenze, "delle Fanciulle" di Milano, [...]
Art. 2.      Per l'ammissione ai concorsi a cattedre vacanti negli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali di cui al precedente articolo sono richiesti gli stessi titoli [...]
Art. 3.      Gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, sono conferiti annualmente per incarico con le modalità, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.
Art. 4.      Gli insegnanti di storia dell'arte, di educazione fisica e ballo, di pianoforte, di economia domestica e di disegno, sono tenuti a prestare la loro opera, oltre che nei regolari corsi scolastici [...]
Art. 5.      L'assistenza spirituale negli Educandati di cui all'art. 1 è affidata a un direttore spirituale, nominato per incarico annuale, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente [...]
Art. 6.      Salvo quanto previsto nei successivi commi, i professori iscritti nei ruoli A e B degli Educandati statali di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive [...]
Art. 7.      Gli insegnanti di pianoforte e canto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno in servizio da almeno tre anni in uno degli Educandati di cui all'art. 1, saranno [...]
Art. 8.      Alle maestre, alle maestre istitutrici e alle istitutrici dei ruoli di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è attribuita l'unica qualifica di maestre [...]
Art. 9.      I posti che risulteranno vacanti alla data del 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, sia nei ruoli degli insegnanti delle scuole secondarie degli Educandati, dopo [...]
Art. 10.      Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno banditi concorsi per borse di studio, per agevolare l'ammissione e la permanenza, negli Educandati, di giovanette capaci o meritevoli.


§ 57.7.200 - Legge 10 ottobre 1957, n. 1036.

Riordinamento degli organici degli insegnanti degli Educandati statali femminili e concorsi speciali negli stessi.

(G.U. 8 novembre 1957, n. 275)

 

     Art. 1.

     Ai ruoli organici del personale insegnante di gruppo A degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali "SS. Annunziata" di Firenze, "delle Fanciulle" di Milano, "agli Angeli" di Verona, "Maria Adelaide" di Palermo, "Uccellis" di Udine e "San Benedetto" di Montagnana, previsti nelle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, sono sostituiti, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di orari e obblighi di insegnamento negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quelli indicati nella tabella n. 1 unita alla presente legge.

     Presso gli Educandati femminili statali di cui sopra funzionano le Scuole ed Istituti conformati previsti dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, che modifica la tabella n. 5 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

 

          Art. 2.

     Per l'ammissione ai concorsi a cattedre vacanti negli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati femminili statali di cui al precedente articolo sono richiesti gli stessi titoli prescritti per l'ammissione ai concorsi per le corrispondenti cattedre negli Istituti statali di istruzione media.

     Agli insegnanti degli Istituti di istruzione media annessi agli Educandati statali di cui al precedente articolo applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera previsto per il personale insegnante degli Istituti statali di istruzione media.

 

          Art. 3.

     Gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, sono conferiti annualmente per incarico con le modalità, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

     Salvo quanto previsto dal successivo art. 4, il trattamento economico del personale insegnante incaricato o supplente cui sono affidati gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, o, in difetto di personale insegnante di ruolo, gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 1, è disciplinato dalle stesse disposizioni che regolano il trattamento economico del personale insegnante incaricato e supplente dei corrispondenti Istituti e Scuole statali di istruzione secondaria. Al suddetto personale sono estesi gli stessi obblighi d'insegnamento previsti per il personale incaricato e supplente delle Scuole ed Istituti di istruzione media statali.

 

          Art. 4.

     Gli insegnanti di storia dell'arte, di educazione fisica e ballo, di pianoforte, di economia domestica e di disegno, sono tenuti a prestare la loro opera, oltre che nei regolari corsi scolastici che tali insegnamenti comportano, anche a favore delle educande interne secondo le direttive della Direzione dell'educandato, in orario extrascolastico e fino alla concorrenza di 16 ore settimanali per l'insegnamento di storia dell'arte, di 20 ore per l'insegnamento di educazione fisica e ballo, di 16 ore per l'insegnamento di pianoforte, di 16 ore per l'insegnamento di economia domestica e di 18 ore per l'insegnamento di disegno. Ad essi è riservato il trattamento economico rispettivamente previsto per gli insegnanti incaricati e supplenti di storia dell'arte nei Licei classici, di educazione fisica negli Istituti di istruzione media statali, di strumento musicale negli Istituti magistrali, di economia domestica e di disegno nelle corrispondenti Scuole medie statali.

 

          Art. 5.

     L'assistenza spirituale negli Educandati di cui all'art. 1 è affidata a un direttore spirituale, nominato per incarico annuale, ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, a cui spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico corrispondente alla metà della misura stabilita dal coefficiente n. 229 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

     L'assistenza medico-sanitaria negli stessi Educandati è affidata ad un medico chirurgo e ad un chirurgo dentista, nominati con le modalità di cui sopra, con incarico annuale, a cui spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico rispettivamente corrispondente alla metà e ad un quarto della misura stabilita dal coefficiente n. 229 di cui alla citata tabella allegata al decreto presidenziale n. 19.

 

          Art. 6.

     Salvo quanto previsto nei successivi commi, i professori iscritti nei ruoli A e B degli Educandati statali di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche sono rispettivamente inquadrati nei ruoli A e B previsti nella tabella n. 1 annessa alla presente legge col trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo degli insegnanti del gruppo A degli Educandati.

     Gli attuali insegnanti di ruolo B che ricoprono una cattedra che, ai sensi della tabella n. 1 annessa alla presente legge, risulta di ruolo A saranno iscritti nel ruolo A purché siano in possesso della specifica abilitazione all'insegnamento nella cattedra di ruolo A in cui verranno inquadrati. Agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante nel ruolo A sarà tenuta presente l'anzianità di servizio maturata nel ruolo B, fatta deduzione di un coefficiente pari a tre anni di servizio.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, tenuto conto dei titoli di abilitazione o del tipo di concorso mediante il quale avvenne la nomina a ruolo o anche delle materie insegnate nell'ultimo quinquennio da ciascun professore, nelle quali, in seguito ad apposita ispezione, sia risultato giudizio favorevole sulla capacità e sulla preparazione dei singoli insegnanti, determinerà la cattedra di insegnamento da attribuirsi a ciascuno degli attuali professori di ruolo in modo da evitare che possano verificarsi situazioni soprannumerarie rispetto all'organico degli insegnanti di ruolo A e quelli di ruolo B previsti nella tabella n. 1.

     Gli attuali titolari delle cattedre, che per effetto della presente legge vengono trasformate in incarico, continueranno a prestare la loro opera negli Educandati per l'insegnamento della materia o del gruppo di materie oggetto degli incarichi e saranno iscritti in apposito ruolo transitorio. Ad essi è consentito di acquisire nel ruolo transitorio un trattamento economico e uno sviluppo di carriera conforme a quello previsto per il personale insegnante degli Istituti statali di istruzione secondaria dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modifiche, in relazione alla natura dell'insegnamento impartito. All'atto dell'inquadramento nel ruolo transitorio a detti insegnanti sarà attribuito il trattamento economico conseguente al computo dell'anzianità maturata nel ruolo degli ingegnanti di gruppo A degli Educandati secondo i criteri enunciati nel primo, e secondo comma del presente articolo.

     Nei confronti dei professori iscritti nei ruoli A e B delle Scuole annesse agli Educandati statali di cui alle tabelle allegate al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, e successive modifiche, che non possono ottenere l'inquadramento nei ruoli A e B previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge o che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma, potrà disporsi il passaggio in cattedre di Scuole o di Istituti di istruzione secondaria statali di pari ruolo, delle quali abbiano il prescritto titolo di abilitazione, attribuendo nel nuovo ruolo il trattamento economico corrispondente all'anzianità di servizio maturato nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 7.

     Gli insegnanti di pianoforte e canto, che alla data di entrata in vigore della presente legge si troveranno in servizio da almeno tre anni in uno degli Educandati di cui all'art. 1, saranno preferiti, con precedenza assoluta su altri concorrenti, nel conferimento degli incarichi di cui all'art. 3.

     Gli insegnanti di cui al comma precedente, i quali non avranno un incarico ai sensi del comma stesso, potranno, su domanda, essere trattenuti in servizio con prestazioni in orario extrascolastico secondo le direttive della Direzione dell'educandato. Ad essi spetta, a carico dello Stato, un trattamento economico corrispondente alla metà della misura stabilita dal coefficiente n. 202 di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 8.

     Alle maestre, alle maestre istitutrici e alle istitutrici dei ruoli di cui alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1038, è attribuita l'unica qualifica di maestre istitutrici. Ad esse si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera degli insegnanti di ruolo delle Scuole elementari di Stato.

     Alle maestre istitutrici non di ruolo, che i singoli Educandati sono autorizzati ad assumere, previo nulla osta del provveditore agli studi competente, unicamente in relazione a corrispondenti posti di ruolo vacanti, si applicano le disposizioni sul trattamento economico degli insegnanti elementari non di ruolo dello scuole elementari dello Stato.

 

          Art. 9.

     I posti che risulteranno vacanti alla data del 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge, sia nei ruoli degli insegnanti delle scuole secondarie degli Educandati, dopo effettuato l'inquadramento previsto dall'art. 6, che in quelli delle maestre istitutrici e del personale contabile e di segreteria, saranno messi a concorso speciale, una volta tanto, a favore del personale che negli anni scolastici dal 1943-44 al 1956-57 abbia prestato lodevole servizio non di ruolo negli Educandati per almeno tre anni rispettivamente in qualità di professore, di maestra istitutrice o di maestra o di istitutrice e di incaricato dei servizi di economato e di segreteria.

     Il limite massimo di età per partecipare ai concorsi speciali per la nomina ad insegnanti delle Scuole secondarie ed a maestre istitutrici è di 45 anni alla data del bando; quello per partecipare ai concorsi speciali per il personale di economato e di segreteria è di 35 anni alla data del bando. Sono applicabili, nei riguardi degli aspiranti ai predetti concorsi, le disposizioni dell'art. 16 lettera f) del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, e, nei riguardi degli aspiranti ai concorsi speciali per il personale di economato o segreteria, le disposizioni che prevedono gli aumenti dei limiti massimi di età in favore dei reduci di guerra od assimilati per l'ammissione ai pubblici concorsi.

     Detti concorsi saranno per titoli e per esami secondo le norme contenute nei regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, 1° ottobre 1931, n. 1312. E' data facoltà al Ministero della pubblica istruzione di bandire un concorso unico nazionale.

     Per l'ammissione ai concorsi speciali per le cattedre di insegnamento è necessario il possesso del titolo di studio richiesto, per il concorso corrispondente, dalle tabelle approvato con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 225.

     Il periodo di servizio richiesto per partecipare ai concorsi speciali ai sensi del primo comma del presente articolo viene ridotto a un anno per gli insegnanti non di ruolo che in quel periodo fossero stati già in possesso del titolo di idoneità o di abilitazione all'insegnamento relativo ad almeno una delle materie della cattedra messa a concorso.

     Per i combattenti, i reduci e gli appartenenti a categorie assimilate, partecipanti ai concorsi di cui al presente articolo, il periodo di servizio richiesto è ridotto a due anni.

 

          Art. 10.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno banditi concorsi per borse di studio, per agevolare l'ammissione e la permanenza, negli Educandati, di giovanette capaci o meritevoli.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)