§ 57.7.291 - D.P.R. 22 giugno 1964, n. 1625.
Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:22/06/1964
Numero:1625


Sommario
Art. 1.  Nomina
Art. 2.  Modalità del concorso
Art. 3.  Concorso per esami e per titoli
Art. 4.  Titoli valutabili
Art. 5.  Graduatoria del concorso
Art. 6.  Commissione esaminatrice
Art. 7.  Abrogazione


§ 57.7.291 - D.P.R. 22 giugno 1964, n. 1625.

Regolamento per lo svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera di maestra istitutrice degli educandati femminili dello Stato.

(G.U. 3 marzo 1965, n. 55)

 

     Art. 1. Nomina

     La nomina a maestra istitutrice negli educandati femminili dello Stato si consegue mediante pubblico concorso, al quale sono ammessi i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali prescritti dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai concorsi a posti di maestro elementare che abbiano compiuto i 18 anni di età o che li compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso è bandito e non abbiano superato gli anni 35, salve le deroghe al limite massimo di età previste da leggi speciali a favore di determinate categorie di cittadini [1] .

     Il concorso è riservato alle donne.

     Per l'ammissione al concorso è richiesto il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

     La nomina a maestra istitutrice può essere disposta con effetto da qualsiasi giorno dell'anno.

     Per la nomina si osservano, inoltre, le disposizioni dell'art. 8, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 2. Modalità del concorso

     Il concorso è unico per tutti gli educandati ed è indetto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, per i posti vacanti complessivamente negli istituti.

     Il bando del concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     Fermo restando quanto disposto nel comma precedente, il bando indica i posti disponibili in ciascun educandato.

 

          Art. 3. Concorso per esami e per titoli

     Il concorso è per esami e per titoli.

     Il bando stabilisce i termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e della documentazione dei titoli.

     Gli esami constano di una prova scritta e di una orale.

     La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia, nei limiti del programma della prova orale.

     La prova orale verte sul seguente programma:

     Italiano (Esposizione critica dell'opera e del pensiero di uno scrittore italiano, a scelta della candidata);

     Pedagogia (Svolgimento del pensiero pedagogico moderno e contemporaneo, con particolare riferimento ai problemi dell'educazione collegiale - Finalità e fattori dell'educazione - La persona della convittrice - L'educandato come centro di vivente socialità);

     Metodologia (Esposizione critica di almeno due esperimenti e metodi didattici, a scelta della candidata);

     Didattica (Conoscenza particolareggiata e sicura del contenuto dei programmi per la scuola elementare e dei principi ai quali essi si ispirano);

     Letteratura per l'infanzia (Conoscenza di almeno due fra gli autori italiani e stranieri più significativi, a scelta della candidata);

     Educazione civica (Formazione e ordinamento dello Stato Italiano);

     Legislazione scolastica (Ordinamento dei servizi, centrali e periferici, del Ministero della pubblica istruzione - I corpi consultivi centrali - Il Consiglio scolastico provinciale - Ordinamento degli educandati femminili dello Stato - Ordinamento della istruzione elementare);

     Igiene (Nozioni fondamentali, con riferimenti particolari alla loro applicazione alla vita collegiale).

     Alle prove di esame sono assegnati complessivamente 100 punti, di cui 50 alla prova scritta e 50 alla prova orale.

     Ai titoli previsti dal successivo art. 4, sono assegnati complessivamente 25 punti.

     Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano conseguito la votazione di almeno 30/50 nella prova scritta.

     La prova orale s'intende superata qualora la candidata vi abbia conseguito la votazione di almeno 30/50.

     La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con il voto riportato in ciascuna prova di esame.

     La valutazione dei titoli precede la valutazione dell'esame scritto ed è disposta nei soli riguardi delle concorrenti che hanno partecipato a tale esame.

     Per gli adempimenti relativi alla prova scritta si osservano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     Per lo svolgimento della prova scritta si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Il voto conseguito nella valutazione dei titoli è indicato, per ciascuna concorrente, nell'elenco previsto dall'art. 6 - ultimi due commi - del citato testo unico, sotto condizione di approvazione degli atti del concorso.

     Per lo svolgimento del tema sono assegnate non meno di sei ore.

 

          Art. 4. Titoli valutabili

     Sono valutabili i seguenti titoli:

     1) titoli di cultura (pubblicazioni, lavori originali, studi, ricerche e ogni altro titolo idoneo a porre in luce la personalità della candidata - non compresi nelle categorie indicate nei numeri seguenti) (massimo punti 15);

     2) titoli di studio e di abilitazione (massimo punti 10);

     3) titoli attinenti alla capacità professionale, ivi comprese le idoneità in concorsi statali (titoli che hanno attinenza specifica alle funzioni, educative e didattiche, proprie delle maestre istitutrici; le pubblicazioni, i lavori originali, gli studi e le ricerche particolarmente caratterizzanti in tal senso sono compresi in questa categoria). Le idoneità si valutano limitatamente al voto di esame e a quei concorsi a posti di impiego o per progressione di carriera che abbiano attinenza alla funzione educativa o didattica (massimo punti 15);

     4) titoli di servizio civile prestato senza demerito alle dipendenze dello Stato e delle Regioni per l'espletamento di funzioni educative o didattiche, ivi compreso il servizio prestato in qualità di istitutrice assistente nei convitti nazionali (massimo punti 10).

     Qualora, per effetto di più titoli, la concorrente conseguisse un punteggio superiore ai 25 punti riservati complessivamente ai titoli, si riduce a 25 il punteggio attribuibile all'interessata.

     I criteri di massima per la valutazione dei titoli sono determinati dalla Commissione esaminatrice del concorso nella sua prima adunanza, nei limiti stabiliti dai commi precedenti e dalle eventuali prescrizioni del bando.

 

          Art. 5. Graduatoria del concorso

     Nella graduatoria generale di merito la Commissione esaminatrice del concorso comprende, nell'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato da ciascuna concorrente, coloro che abbiano superato le prove di esame nei modi prescritti dal precedente art. 3.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara le vincitrici e le idonee del concorso. Nei casi di parità di merito, l'ordine di graduatoria è determinato con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

 

          Art. 6. Commissione esaminatrice

     La Commissione esaminatrice del concorso è costituita:

     da un professore universitario o da un preside di istituto statale di istruzione secondaria di 2° grado, scelti tra i cultori di pedagogia o di materie filosofiche o letterarie, che la presiede;

     da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

     da una direttrice di ruolo degli educandati femminili dello Stato;

     da due professori di ruolo degli istituti statali di istruzione secondaria di 2° grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

     Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

 

          Art. 7. Abrogazione

     Sono abrogati: l'art. 19, lettera a), del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e l'art. 18 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

     Sono inoltre abrogati, nella parte relativa alla nomina delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato, l'art. 23 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 e gli articoli 11 e 26 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312.

 


[1]  Comma così modificato dall'art. unico del D.P.R. 10 ottobre 1966, n. 1124.