Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/11/1996 |
Numero: | 598 |
Sommario |
Art. 1. Razionalizzazione delle dismissioni azionarie |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 98.1.29326 - D.L. 21 novembre 1996, n. 598 [1].
Provvedimenti urgenti per l'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni detenute indirettamente dallo Stato e per la sistemazione della situazione finanziaria delle società di cui lo Stato è azionista unico
(G.U. 23 novembre 1996, n. 275)
Art. 1. Razionalizzazione delle dismissioni azionarie
1. Al fine di agevolare la dismissione delle partecipazioni azionarie indirettamente possedute dal Tesoro, il Ministro del tesoro, secondo le direttive impartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può acquisire, anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, partecipazioni azionarie possedute da società delle quali il Tesoro sia unico azionista, anche assumendo, a fronte del valore delle partecipazioni trasferite, determinato ai sensi del comma 2, passività delle società stesse di pari importo. All'acquisto di dette partecipazioni, nonché all'estinzione delle eventuali passività assunte dal Tesoro ai sensi del presente comma, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 2 della
2. Il valore delle partecipazioni trasferite al Tesoro è determinato da consulenti scelti dal Ministro del tesoro d'intesa con la società cedente, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5, del
3. La reintegrazione del Fondo di cui al comma 1 avviene con i proventi netti della dismissione delle partecipazioni acquisite dal Tesoro ai sensi del presente articolo, con le modalità previste dal
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede ai sensi dell'articolo 13 del
5. Le operazioni previste dal presente decreto, comprese quelle di ristrutturazione societaria preordinate alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 1, sono esenti da imposte, dirette e indirette, e da tasse. Si applica l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 12, della
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge.