Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/10/1996 |
Numero: | 544 |
Sommario |
Art. 1. Emittenti locali |
Art. 2. Trasmissioni in forma codificata |
Art. 3. Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite |
Art. 4. Proroga dei termini di durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri. |
Art. 5. Compravendita di emittenti, di impianti o rami di azienda radiofonicie televisivi. Modifica degli impianti. Emittenti radiofoniche comunitarie. Pubblicità radiofonica e televisiva. Informazione [...] |
Art. 6. Abrogazione di norme |
Art. 7. Accesso ai servizi audiotex |
Art. 8. Abrogazione |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 98.1.29318 - D.L. 23 ottobre 1996, n. 544 [1].
Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
(G.U. 23 ottobre 1996, n. 249)
Art. 1. Emittenti locali
1. L'articolo 2, comma 1, del
" 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della
2. L'articolo 4, comma 1, del
" 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della
3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire entro il 30 luglio 1995.
4. Il comma 1 dell'articolo 9 della
" 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea".
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del
6. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della
Art. 2. Trasmissioni in forma codificata
1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'articolo 11, comma 2, del
2. Le emittenti televisive private, titolari di concessioni o di autorizzazioni per la ripetizione di programmi esteri, che hanno titolo a trasmettere in forma non codificata, possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione si intende rilasciata ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si pronunci entro novanta giorni. Alle emittenti che ottengano la predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del
Art. 3. Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite
1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica) in quanto applicabili. Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.
Art. 4. Proroga dei termini di durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri.
1. E' prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della
Art. 5. Compravendita di emittenti, di impianti o rami di azienda radiofonicie televisivi. Modifica degli impianti. Emittenti radiofoniche comunitarie. Pubblicità radiofonica e televisiva. Informazione locale.
1. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e fra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della
2. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.
3. All'articolo 6, comma 2, del
4. I trasferimenti di cui al comma 1 danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
5. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del
6. Il comma 8 dell'articolo 8 della
" 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva".
7. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della
8. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla
9. Il comma 18 dell'articolo 16 della
" 18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il relativo 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale".
Art. 6. Abrogazione di norme
1. E' abrogato l'articolo 3, comma 3, del
Art. 7. Accesso ai servizi audiotex
1. L'attivazione di utenze relative al servizio audiotex può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato.
2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale, può autorizzare la deroga alle disposizioni di cui al comma 1.
3. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" ai fini di intrattenimento e conversazione, "messaggerie vocali", "chat line", "one-to-one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore 7 e le ore 23.
4. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti di cui al comma 3, che violino le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
Art. 8. Abrogazione
1. Sono abrogate le disposizioni del
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 4,