§ 98.1.29283 - D.L. 8 agosto 1996, n. 442 .
Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1996
Numero:442


Sommario
Art. 1.  Emittenti locali
Art. 2.  Trasmissioni in forma codificata
Art. 3.  Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite
Art. 4.  Proroga dei termini di durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri.
Art. 5.  Compravendita di emittenti, di impianti o rami di azienda radiofonici e televisivi. Modifica degli impianti. Emittenti radiofoniche comunitarie. Pubblicità radiofonica e televisiva. Informazione [...]
Art. 6.  Abrogazione di norme
Art. 7.  Accesso ai servizi audiotex
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 98.1.29283 - D.L. 8 agosto 1996, n. 442 [1].

Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

(G.U. 26 agosto 1996, n. 199)

 

     Art. 1. Emittenti locali

     1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente: «1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

     2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente: «1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda».

     3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire entro il 30 luglio 1995.

     4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea».

     5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto, nonché del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439.

     6. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come da ultimo sostituito dal comma 4 del presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, dalla legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 439, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 439 del 1996.

 

          Art. 2. Trasmissioni in forma codificata

     1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è fissato al 31 dicembre 1996. L'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, entro il quale è consentito alle emittenti che trasmettono in forma codificata di diffondere il proprio segnale con più mezzi trasmissivi, è fissato al 28 agosto 1997.

     2. Le emittenti televisive private, titolari di concessioni o di autorizzazioni per la ripetizione di programmi esteri, che hanno titolo a trasmettere in forma non codificata, possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione si intende rilasciata ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si pronunci entro novanta giorni. Alle emittenti che ottengano la predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal presente articolo, nonché tutte le disposizioni relative alle emittenti che effettuano trasmissioni in codice.

 

          Art. 3. Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite

     1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica) in quanto applicabili. Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

 

          Art. 4. Proroga dei termini di durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora e delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri.

     1. E' prorogata la durata delle concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale e nazionale rilasciate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, nonché delle autorizzazioni a ripetere programmi sonori esteri, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e comunque non oltre il 28 agosto 1997.

 

          Art. 5. Compravendita di emittenti, di impianti o rami di azienda radiofonici e televisivi. Modifica degli impianti. Emittenti radiofoniche comunitarie. Pubblicità radiofonica e televisiva. Informazione locale.

     1. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e fra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizioni di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.

     2. Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali. Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti di concessione.

     3. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 ottobre 1993, n. 422, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste».

     4. I trasferimenti di cui al comma 1 danno titolo ad utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

     5. Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è fissata al 30 per cento.

     6. Il comma 8 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente: «8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva».

     7. Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 35 per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

     8. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     9. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

     «18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il relativo 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale».

 

          Art. 6. Abrogazione di norme

     1. E' abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

 

          Art. 7. Accesso ai servizi audiotex

     1. L'attivazione di utenze relative al servizio audiotex può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato.

     2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale, può autorizzare la deroga alle disposizioni di cui al comma 1.

     3. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» ai fini di intrattenimento e conversazione, «messaggerie vocali», «chat line», «one-to-one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore 7 e le ore 23.

     4. I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e le emittenti di cui al comma 3, che violino le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 4, L. 23 dicembre 1996, n. 650, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.