§ 98.1.28897 - D.L. 28 giugno 1995, n. 258 .
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali


Settore:Normativa nazionale
Data:28/06/1995
Numero:258


Sommario
Art. 1.  Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo
Art. 2.  Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri
Art. 3.  Personale della cooperazione allo sviluppo
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 98.1.28897 - D.L. 28 giugno 1995, n. 258 [1].

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di rapporti internazionali

(G.U. 29 giugno 1995, n. 150)

 

     Art. 1. Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo

     1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

     2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     3. E' autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:

     a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri;

     b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo.

     4. E' demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

     5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei princìpi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purchè strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori.

     6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000 milioni, rispettivamente, ai capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.

 

          Art. 2. Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri

     1. E' prorogata al 30 agosto 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni per l'anno 1995.

     2. All'onere derivante dalla applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, a carico delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il medesimo anno per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     3. Le disposizioni di cui all'art. 13 e all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze economiche a favore dei profughi nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'art. 8 di tale ultima legge, sono prorogate fino al 28 febbraio 1995. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere, pari a complessive lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico delle disponibilità dei capitoli dei seguenti stati di previsione per il medesimo anno per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni.

     4. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

     5. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri".

     6. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione "Servizio sociale internazionale - Sezione italiana", con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994.

     7. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. Al relativo onere si provvede quanto a lire 500 milioni nel 1994, a carico delle disponibilità del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni annue a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 3. Personale della cooperazione allo sviluppo

     1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola ed il personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995.

     2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995, ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo dei contrattisti risultati vincitori del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al 30 agosto 1995.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 27 ottobre 1995, n. 437, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.