§ 98.1.28820 - D.L. 25 febbraio 1995, n. 49 .
Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/02/1995
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. I termini di cui all'art. 10, commi 10 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono, rispettivamente, differiti il primo al 31 marzo 1995 ed il secondo al 31 [...]
Art. 2.      1. In attesa di procedere al previsto riordino dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di [...]
Art. 3.      1. Le certificazioni di navigabilità degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle competenti autorità nazionali della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e [...]
Art. 4.      1. Il comma 11 dell'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28820 - D.L. 25 febbraio 1995, n. 49 [1].

Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali e di compagnie e gruppi portuali.

(G.U. 27 febbraio 1995, n. 48)

 

     Art. 1.

     1. I termini di cui all'art. 10, commi 10 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono, rispettivamente, differiti il primo al 31 marzo 1995 ed il secondo al 31 dicembre 1995.

     2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.

     3. Dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 marzo 1995 e comunque fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.

     4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonchè per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, nonchè al traffico passeggeri e merci ed al volume d'affari derivante dall'esercizio dell'attività. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative.

     6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute.

 

          Art. 2.

     1. In attesa di procedere al previsto riordino dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicato, sotto forma di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario, il quale si avvale di due direttori esecutivi e di un comitato consultivo, composto da cinque membri esperti in discipline tecniche di settore, aziendali, imprenditoriali, finanziarie e giuridiche.

     2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.

     3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono nominati i direttori esecutivi e i membri del comitato consultivo di cui al comma 1. Con i medesimi decreti vengono fissate altresì le relative attribuzioni di compensi, incluse le indennità accessorie.

 

          Art. 3.

     1. Le certificazioni di navigabilità degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle competenti autorità nazionali della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), che si impegnano a continuare ad applicare gli standard internazionali in vigore, sono riconosciute dalla Repubblica italiana, ai fini di consentire l'esercizio del trasporto aereo civile tra Roma e Belgrado, fatta salva la facoltà delle competenti autorità italiane di disporre sul territorio nazionale i controlli che si rendano necessari.

 

          Art. 4.

     1. Il comma 11 dell'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "11. L'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

     "Art. 21 (Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

     a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

     b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli Ve VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;

     c) in una società secondo i tipi previsti nellibro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

     2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

     3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonchè di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

     4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

     5. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

     6. Le autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10.

     7. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel Registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonchè le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'autorità portuale, nei porti già sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti."".

     2. Il comma 14 dell'art. 3 del decreto-legge 21 febbraio 1995, n. 39, è sostituito dal seguente:

     "14. L'art. 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

     "8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvate con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'art. 110, ultimo comma, e l'art. 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto all'art. 20, comma 4, ed all'art. 21, comma 7, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma;111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonchè gli articoli contenuti nel libro primo, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996."".

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 3 agosto 1995, n. 351, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.