Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/02/1995 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo) |
Art. 2. (Differimento di termini) |
Art. 3. (Modifiche allalegge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale) |
Art. 4. (Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico) |
Art. 5. (Assistenza alle popolazioni del Ruanda) |
Art. 6. (Interventi a favore del settore armatoriale) |
Art. 7. (Decimi di senseria) |
Art. 8. (Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso) |
Art. 9. (Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202) |
Art. 10. (Interventi a favore del porto di Genova) |
Art. 11. (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona) |
Art. 12. (Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92") |
Art. 13. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato) |
Art. 14. (Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria) |
Art. 15. (Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione) |
Art. 16. (Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi) |
Art. 17. (Entrata in vigore) |
§ 98.1.28816 - D.L. 21 febbraio 1995, n. 39 (non convertito) [1].
Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo
(G.U. 21 febbraio 1995, n. 43)
Art. 1. (Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo)
1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del
2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-bis e 8, del
4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del
5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della
6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del
7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari. Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1a serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla
8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del
9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del
10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del
11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
12. Ai rimborsi di cui al comma 6, relativamente al trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti portuali ed aziende mezzi meccanici, nonché quelli di cui all'articolo 28, comma 1, della
13. Le somme di cui al comma 12 non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
Art. 2. (Differimento di termini)
1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della
2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del
3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della
4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della
Art. 3. (Modifiche alla
1. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della
2. Le lettere i) ed l) dell'articolo 9, comma 1, della
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al punto 6) che è designato dal Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, dell'organizzazione portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.".
3. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della
4. All'articolo 11, comma 1, della
5. L'articolo 15, comma 1, della
"1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista organizzazione portuale e non sia prevista l'istituzione di una autorità portuale, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei.".
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della
"1-bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.".
7. L'articolo 15, comma 3, della
"3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione.".
8. L'articolo 18, comma 1, della
"1. L'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.".
9. L'articolo 20 della
"Art. 20. (Costituzione di società e successione delle autorità portuali alle organizzazioni portuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine provvedono:
a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;
b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;
c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.
5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Dalla data della trasformazione delle organizzazioni portuali secondo quanto previsto dal comma 2, le autorità portuali subentrano alle stesse organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni e in tutti i rapporti in corso.".
10. La parola "commissari" di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-
11. L'articolo 21 della
"Art. 21. (Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali). - 1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 28 febbraio 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:
a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titolo V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della
c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gurppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali si siano trasformati, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.
3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1 devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.
6. Le autorità portuali, e dove non istituite, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima, dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali non trasformati nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1.".
12. L'articolo 23, comma 1, della
"1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.".
13. Al comma 5 dell'articolo 27 della
14. L'articolo 27, comma 8, della
"8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con
Art. 4. (Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico)
1. Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione "Centro internazionale radio-medico - CIRM", istituito con
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 5. (Assistenza alle popolazioni del Ruanda)
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.
2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsone del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Le disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.
Art. 6. (Interventi a favore del settore armatoriale)
1. L'articolo 2, comma 4, della
"4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro".
2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi a decorrere dal 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Art. 7. (Decimi di senseria)
1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbiligatoria.
Art. 8. (Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della
Art. 9. (Modifiche alla
1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della
"3-bis. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del
Art. 10. (Interventi a favore del porto di Genova)
1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.
2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 11. (Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona)
1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alleleggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.
Art. 12. (Gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92")
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente "Colombo '92" di cui all'articolo 2 della
Art. 13. (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)
1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.
2. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
3. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero de trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 14. (Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria)
1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, "alla memoria", la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado "oro" prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.
2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.
3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.
Art. 15. (Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione)
1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: "da consegnarsi" sono inserite le seguenti: ", o da trasmettersi con mezzi elettronici,".
2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.".
Art. 16. (Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi)
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro delle finanze, che disciplina altresì le modalità di utilizzazione.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 17. (Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,