Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 17/01/1995 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento |
Art. 2. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale |
Art. 3. Modifiche all'art. 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 98.1.28802 - D.L. 17 gennaio 1995, n. 10 [1].
Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.
(G.U. 17 gennaio 1995, n. 13)
Art. 1. Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento
1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'art. 4 del
a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'art. 3 del
b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 9, del
c) per le finalità di cui all'art. 21 della
d) agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti del personale marittimo ai sensi dell'art. 23 del
Art. 2. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale
1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (90/684) del Consiglio dell'Unione europea, sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno:
a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 7 della
b) per gli interventi di cui agli articoli 9, e 10 e 11 della
c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del
d) per gli interventi di cui all'art. 10 del
e) per gli interventi di cui agli articoli 14 e 15 del
2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della
3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla
4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'art. 2, commi 8 e 9, della
5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a lire 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Art. 3. Modifiche all'art. 20 della
1. La rubrica dell'art. 20 della
"Art. 20 (Costituzione delle autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali)".
2. All'art. 20 della
"5-bis. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime. ".
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,