Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.4 navigazione marittima e marina mercantile |
Data: | 21/11/1985 |
Numero: | 739 |
Sommario |
Art. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed [...] |
Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV della convenzione |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 67.4.176 – L. 21 novembre 1985, n. 739.
Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione.
(G.U. 16 dicembre 1985, n. 295).
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV della convenzione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978
(Omissis)