Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/04/1994 |
Numero: | 228 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi |
Art. 2. 1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. All'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi |
Art. 4. 1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle [...] |
Art. 5. 1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 [...] |
Art. 6. 1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, da [...] |
Art. 7. 1. L'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente |
Art. 8. 1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 9. 1. Entro il 31 dicembre 1994 possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui all'art. 17, [...] |
Art. 10. 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM intende assumere sulla base di [...] |
Art. 11. 1. Al comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al [...] |
Art. 12. 1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione [...] |
Art. 13. 1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione [...] |
Art. 14. 1. All'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 15. 1. Con deliberazione da adottare entro il 28 febbraio 1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, [...] |
Art. 16. 1. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione [...] |
Art. 17. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta [...] |
§ 98.1.28628 - D.L. 9 aprile 1994, n. 228 [1].
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
(G.U. 11 aprile 1994, n. 83)
1. All'art. 9 del
"5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della
5-ter. Il commissario liquidatore provvede, in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 5-bis, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993, sulla base dei criteri fissati al comma 5-quater.
5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.
5-quinquies. Il commissario liquidatore provvede, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.
5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonchè alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori pubblici.".
2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'art. 8, comma 7, del
3. I mutui previsti dall'art. 1, comma 3, della
1. Il comma 2 dell'art. 8 del
"2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistenti, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da causa di forza maggiore, nonchè di variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le variazioni progettuali regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse, sono consentite purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'amministrazione, si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
2. Il comma 6 dell'art. 8 del
"6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.".
1. All'art. 9 del
"5-septies. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività del commissario liquidatore stesso, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 giugno 1994. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.
5-octies. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3, 4 e 5-septies, nonchè dell'art. 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del
5-novies. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
5-decies. Per gli eventuali completamenti, nonchè per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni.
5-undecies. Gli oneri da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonchè per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico del fondo di cui all'art. 19, comma 5.".
1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della
2. Tale riduzione rimane subordinata a domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui sopra, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.
3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della
4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.
1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del
2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 1, comma 3, del
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della
4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla
5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'art. 19 del
6. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con
1. In attesa della riforma della
2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del
3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, si applica l'art. 7, primo comma, della
4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'art. 18, commi sesto e settimo, della
5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), del
6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della
7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'art. 2, comma 3, della
1. L'art. 14 del
"Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, è iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'art. 1, comma 1, del
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. Con il medesimo decreto, sulla base del titolo di studio, si individua il profilo professionale e la qualifica funzionale del personale che dovrà transitare nelle altre amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 è individuata sulla base dell'anzianità di servizio e di qualifica maturata.
4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonchè alle altre amministrazioni statali, regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonchè alle aziende municipalizzate. Entro il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilità, ferma restando anche per il personale assegnato ad altre amministrazioni l'applicabilità dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della
5. Al personale dirigente ed a quello appartenente alle qualifiche funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di inquadramento incrementato della somma, calcolata secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità di qualifica maturata alla data del 13 ottobre 1993. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse. A ciascun dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale e utile per il trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo alla sola anzianità maturata nella qualifica stessa e determinato nella misura prevista per la preesistente progressione economica. Al personale di cui al presente comma compete l'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato; altre indennità sono riconosciute solo nella misura eventualmente eccedente l'importo annuo dell'assegno personale pensionabile. Il compenso per lavoro straordinario viene erogato nei limiti e nella misura oraria previsti per il personale delle amministrazioni di destinazione. Il personale che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato, con atto formale, la domanda di trattenimento in servizio è confermato nel ruolo transitorio ad esaurimento ed al personale che cessa dal rapporto di impiego entro tale data si applica il disposto del comma 2. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti al personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994.
6. Il trattamento economico, comprensivo delle indennità, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di destinazione, non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del comma 5.
7. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di presentare, entro il 30 giugno 1994, domanda per il mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del
8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 per ogni singolo dipendente ed è corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.
9. I dirigenti dell'Osservatorio delle politiche regionali non provenienti dal ruolo speciale di cui al comma 1 sono designati con effetto dal 1° gennaio 1994 e dalla medesima data collocati in posizione di fuori ruolo.".
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del
"1. Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può, entro il 30 novembre 1993, optare per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per l'applicazione dell'art. 14, con le procedure ivi previste.
2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'art. 6 della
3. Al personale dipendente degli organismi di cui all'art. 6 della
3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 è prorogato al 30 aprile 1994; il termine per la presentazione della domanda è prorogato al 15 maggio 1994.".
2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato in Cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993, può fare domanda per essere inquadrato nel ruolo speciale di cui al comma 1 dell'art. 14 del
3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'art. 8, comma 4, del
4. All'art. 9, comma 4, della
1. Entro il 31 dicembre 1994 possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del
2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM.
1. Al comma 2 dell'art. 19 del
2. Al comma 3 dell'art. 19 del
3. In attesa di una organica ridefinizione delle esigenze logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il commissario liquidatore di cui all'art. 19 del
4. A far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato subentra nella titolarità dei contratti di cui al comma 3, con esclusione di quelli aventi ad oggetto le attività informatiche, nella cui titolarità subentra l'amministrazione individuata ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
5. Fino al 28 febbraio 1994 il commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere, anche utilizzando le disponibilità di tesoreria allo stesso già attribuite, alla corresponsione degli stipendi e delle indennità se dovute al personale per il quale non sia intervenuta l'assegnazione alle amministrazioni ovvero, se l'assegnazione è avvenuta, per il quale le amministrazioni non abbiano ancora ricevuto il relativo stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonchè al pagamento dei contratti di cui al comma 3 e agli adempimenti connessi agli obblighi derivantigli quale sostituto d'imposta e quale soggetto tenuto alla denuncia dei redditi.
6. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 19 del
1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.
2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del FORMEZ e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi.
3. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
4. Per la sua prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera e), del
2. Ferme restando le finalità istituzionali di cui all'art. 11, comma 3, del
1. All'art. 5 del
"4-bis. Il Comitato delibera l'ammissione alle agevolazioni e subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del
2. Il subentro del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nelle funzioni e nella titolarità dei diritti e degli obblighi di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del
3. L'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Con deliberazione da adottare entro il 28 febbraio 1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del
2. All'art. 19 del
"5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonchè delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. Con i medesimi criteri e modalità il CIPE può provvedere, entro il 31 dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle somme relative all'anno 1994.".
3. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del
1. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,