§ 98.1.28628 - D.L. 9 aprile 1994, n. 228 .
Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/04/1994
Numero:228


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
Art. 2.      1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. All'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
Art. 4.      1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle [...]
Art. 5.      1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 [...]
Art. 6.      1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, da [...]
Art. 7.      1. L'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti
Art. 9.      1. Entro il 31 dicembre 1994 possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui all'art. 17, [...]
Art. 10.      1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM intende assumere sulla base di [...]
Art. 11.      1. Al comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al [...]
Art. 12.      1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione [...]
Art. 13.      1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione [...]
Art. 14.      1. All'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma
Art. 15.      1. Con deliberazione da adottare entro il 28 febbraio 1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, [...]
Art. 16.      1. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione [...]
Art. 17.      1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta [...]


§ 98.1.28628 - D.L. 9 aprile 1994, n. 228 [1].

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni delle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

(G.U. 11 aprile 1994, n. 83)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, sia stato già disposto il trasferimento a regioni, enti locali, loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le aree di sviluppo industriale, la competenza per la definizione dei relativi rapporti è attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le modalità di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qualora, per detti progetti ed opere, alla data di entrata in vigore del presente decreto sia in atto una procedura contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi a qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti avviene solo a contenzioso definito.

     5-ter. Il commissario liquidatore provvede, in nome e per conto del soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione bonaria delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e le opere di cui al comma 5-bis, per i quali gli appaltatori abbiano formulato apposita istanza entro il 15 settembre 1993, sulla base dei criteri fissati al comma 5-quater.

     5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma 5-ter, l'importo oggetto di transazione viene determinato tenendo conto delle pretese di maggiori compensi già presentati all'Agenzia alla data del 27 aprile 1993, in base ad una certificazione rilasciata, sotto la propria responsabilità, dal collaudatore o dalla commissione di collaudo in ordine all'entità e alla fondatezza della pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della commissione di collaudo, alla dichiarazione di cui sopra provvede, sotto propria responsabilità, la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere capo). La definizione delle controversie consegue all'accettazione dell'appaltatore dell'importo non superiore al 40 per cento della somma certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione del collaudatore e quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato sulla cifra più favorevole per la stazione appaltante.

     5-quinquies. Il commissario liquidatore provvede, entro la data di cessazione della gestione commissariale, all'esame delle istanze pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato dello Stato. Il commissario liquidatore comunica l'avvenuta definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento degli importi concordati.

     5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto un giudizio pendente sia davanti al giudice ordinario che dinanzi agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione del procedimento di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la sospensione opera anche nei confronti del procedimento esecutivo. L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue il giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia stata presentata istanza di definizione transattiva, nonchè alla definizione delle istanze non esaminate dal commissario liquidatore alla data del 31 dicembre 1993, provvederà il Ministero dei lavori pubblici.".

     2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con deliberazione CIPE del 21 settembre 1993, secondo le modalità e condizioni stabilite dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     3. I mutui previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonchè dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la Cassa depositi e prestiti, che all'uopo potrà utilizzare le disponibilità del fondo di riserva, nonchè con la Banca europea per gli investimenti - BEI.

 

          Art. 2.

     1. Il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "2. La prosecuzione ed il completamento degli interventi non revocati avviene sulla base della situazione di fatto e di diritto esistenti, restando esclusa ogni possibilità di proroghe ai termini di chiusura della convenzione che non siano giustificate da causa di forza maggiore, nonchè di variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate ovvero opere complementari o aggiuntive all'opera stessa; le variazioni progettuali regolarmente approvate, che non comportino modifiche essenziali alla natura delle opere e non arrechino pregiudizio alla qualità delle stesse, sono consentite purchè nell'ambito dell'importo previsto in convenzione; le proroghe richieste anteriormente alla data del 15 aprile 1993 e sulle quali non si sia pronunciata l'amministrazione, si considerano assentite per il periodo richiesto. Per gli interventi non revocati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, i termini previsti dalle relative convenzioni decorrono dalla entrata in vigore della citata legge n. 493 del 1993.".

     2. Il comma 6 dell'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "6. Gli interventi di cui al presente articolo sono proseguiti e completati secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed i provvedimenti applicabili a ciascuno di essi salvo per le erogazioni che saranno effettuate secondo le procedure vigenti per i mutui della Cassa depositi e prestiti.".

 

          Art. 3.

     1. All'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "5-septies. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti di cui al comma 1, sono attribuite, a decorrere dalla cessazione dell'attività del commissario liquidatore stesso, al Ministero dei lavori pubblici che vi provvede tramite il commissario ad acta, fino alla data del 30 giugno 1994. Decorso tale termine il Ministero dei lavori pubblici assume la diretta gestione delle attività.

     5-octies. Per la definizione delle attività previste dai commi 2, 3, 4 e 5-septies, nonchè dell'art. 10, in favore del commissario ad acta possono essere disposte apposite aperture di credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

     5-novies. Per lo svolgimento delle proprie attività il commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

     5-decies. Per gli eventuali completamenti, nonchè per la realizzazione di nuovi interventi, il Ministero dei lavori pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni.

     5-undecies. Gli oneri da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, per i compensi del commissario ad acta, nonchè per i componenti della commissione consultiva nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 1° settembre 1993 e per non più di cinque consulenti giuridici, da utilizzare per la definizione del contenzioso, sono a carico del fondo di cui all'art. 19, comma 5.".

 

          Art. 4.

     1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.

     2. Tale riduzione rimane subordinata a domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui sopra, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.

     3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attività produttive.

     4. A far data dal 1° novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato conregio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni.

     5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1° novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.

 

          Art. 5.

     1. Ad eccezione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e della programmazione economica per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e), dello stesso articolo che non sono state deliberate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di credito e le società di locazione finanziaria convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio 1994, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a confermare quelli già trasmessi all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del collegio sindacale qualora esistente, attestante la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni, lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo complessivo del progetto, nonchè la certificazione prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla criminalità organizzata e quella attestante la vigenza dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al presente comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad altra società di locazione finanziaria convenzionata, resta valida la data di presentazione della domanda originaria.

     2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e il cui ordine è determinato sulla base dell'ammontare delle spese già sostenute, rapportate al costo complessivo del progetto come indicato nelle comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parità di rapporto, della data di presentazione della domanda di agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

     3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50 per cento dell'importo del contributo in conto capitale spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento dell'anticipo è effettuato previa presentazione da parte dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione dell'anticipo medesimo, di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di importo inferiore a un miliardo di lire, l'accertamento, a seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di locazione finanziaria convenzionata, nonchè nel riscontro della sussistenza delle dichiarazioni, rese con le modalità di cui al comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5. Rimangono ferme le vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni già regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di investimento già ammessi ai benefici della legge 1° marzo 1986, n. 64, sono parimenti effettuati, successivamente al trasferimento al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle relative pratiche e, qualora alla data del trasferimento non risultino già nominate le commissioni di collaudo, mediante le commissioni di cui al presente articolo.

     4. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1, siano revocate per insussistenza delle condizioni previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, così come integrata dal presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali non rispondenti al vero, è punito con le pene previste dall'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     5. La quota del Fondo, di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, nonchè le eventuali ulteriori risorse da attribuire per le finalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non più di tre consulenti giuridici da utilizzare per la definizione del contenzioso in relazione agli interventi agevolativi, nonchè a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

     6. Le somme derivanti per effetto delle revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle attività produttive concesse ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore della sezione del Fondo di cui al comma 5 del presente articolo.

 

          Art. 6.

     1. In attesa della riforma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, da assegnare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo, nonchè le eventuali ulteriori risorse attribuite per le stesse finalità, affluiscono ad apposita sezione del Fondo speciale per la ricerca applicata, istituiti con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

     2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della definizione e approvazione degli interventi consentiti dalla legislazione vigente nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, in base agli indirizzi del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, si avvale di un apposito comitato tecnico-scientifico, nominato e presieduto dal Ministro e composto di dieci membri di qualificata esperienza in materia di ricerca scientifica, innovazione ed edilizia universitaria e formazione. I relativi compensi determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono posti a carico del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     3. Per l'istruttoria tecnico-economica delle domande, dei programmi e dei progetti, si applica l'art. 7, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

     4. Per l'accertamento della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede anche ai sensi dell'art. 18, commi sesto e settimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, mediante apposite commissioni, i cui oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

     5. La competenza relativa alla concessione delle agevolazioni previste per i progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è attribuita al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; è parimenti attribuita al suddetto Ministero la competenza relativa alla concessione delle agevolazioni e dei contributi per gli interventi concernenti i centri di ricerca di cui al summenzionato art. 1, comma 3, lettera c), richiesti successivamente alla data del 21 agosto 1992.

     6. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti dal privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate nè al consenso delle parti, nè a forme di pubblicità. Il privilegio si applica ai finanziamenti erogati successivamente alla data di entrata in vigore deldecreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, anche se riferiti a delibere adottate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data antecedente.

     7. Ai fini della formazione del programma pluriennale di sviluppo della ricerca, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono soppresse tutte le riserve ed i limiti di destinazione delle risorse del Fondo speciale ricerca applicata, istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previste dalle leggi vigenti.

 

          Art. 7.

     1. L'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in servizio alla data del 14 agosto 1992, che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, e che abbia presentato domanda, entro il 15 settembre 1993 al commissario liquidatore, di trattenimento in servizio, è iscritto in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro il 13 ottobre 1993 con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

     2. Il personale della soppressa Agenzia, che non abbia presentato la domanda di cui al comma 1, cessa dal rapporto di impiego a decorrere dal 13 ottobre 1993, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento vigente a tale data. Nei confronti del personale che entro tale data cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nella soppressa Agenzia dal personale di cui al comma 1 e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali. Con il medesimo decreto, sulla base del titolo di studio, si individua il profilo professionale e la qualifica funzionale del personale che dovrà transitare nelle altre amministrazioni. La posizione di ciascun dipendente nel ruolo di cui al comma 1 è individuata sulla base dell'anzianità di servizio e di qualifica maturata.

     4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri viene disposta l'assegnazione provvisoria del personale della soppressa Agenzia alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, con priorità alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni alle quali sono state attribuite competenze ai sensi del presente decreto, nonchè alle altre amministrazioni statali, regionali e locali ed agli enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonchè alle aziende municipalizzate. Entro il periodo di due anni dalla istituzione del ruolo transitorio anzidetto, il personale assegnato come sopra viene inquadrato in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni di destinazione. Per il personale non assegnato entro il biennio viene attivato il procedimento di mobilità, ferma restando anche per il personale assegnato ad altre amministrazioni l'applicabilità dell'art. 3, commi 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni interessate sono rideterminati ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale, previa valutazione dei carichi di lavoro con specifico riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, e, ove rilevi, del grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni alle quali siano state attribuite competenze ai sensi del presente decreto provvedono all'attribuzione dei posti, come sopra rideterminati, al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993, secondo le procedure e nel rispetto delle norme in vigore e successivamente provvedono all'inquadramento del personale proveniente dal ruolo transitorio ad esaurimento.

     5. Al personale dirigente ed a quello appartenente alle qualifiche funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la qualifica di inquadramento incrementato della somma, calcolata secondo le modalità previste per le qualifiche dirigenziali statali, corrispondente ai bienni di anzianità di qualifica maturata alla data del 13 ottobre 1993. Le indennità corrisposte secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se previste dalla legge, sono soppresse. A ciascun dipendente, in aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è attribuito un assegno personale e utile per il trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo alla sola anzianità maturata nella qualifica stessa e determinato nella misura prevista per la preesistente progressione economica. Al personale di cui al presente comma compete l'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato; altre indennità sono riconosciute solo nella misura eventualmente eccedente l'importo annuo dell'assegno personale pensionabile. Il compenso per lavoro straordinario viene erogato nei limiti e nella misura oraria previsti per il personale delle amministrazioni di destinazione. Il personale che entro il 28 febbraio 1994 non abbia revocato, con atto formale, la domanda di trattenimento in servizio è confermato nel ruolo transitorio ad esaurimento ed al personale che cessa dal rapporto di impiego entro tale data si applica il disposto del comma 2. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti al personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994.

     6. Il trattamento economico, comprensivo delle indennità, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di destinazione, non può subire riduzioni per effetto dell'applicazione del comma 5.

     7. Il personale di cui al comma 1 ha facoltà di presentare, entro il 30 giugno 1994, domanda per il mantenimento della posizione pensionistica già costituita e si applicano a tal fine le disposizioni del capo II del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. Al personale che non ha optato per la posizione pensionistica di provenienza si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     8. Nei confronti del personale inquadrato ai sensi del comma 1 si applicano, dalla data di detto inquadramento, le disposizioni proprie dell'amministrazione statale in materia di trattamento di fine rapporto. Cessa l'iscrizione previdenziale presso l'INA e la polizza ivi intestata all'Agenzia, e dall'INA gestita e rivalutata secondo gli accordi in atto al momento del passaggio al nuovo ruolo, è ripartita all'atto dell'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 per ogni singolo dipendente ed è corrisposta al momento della cessazione dal servizio, aggiuntivamente all'indennità di buonuscita. I servizi coperti dall'iscrizione previdenziale presso l'INA non sono riscattabili ai fini dell'indennità di buonuscita.

     9. I dirigenti dell'Osservatorio delle politiche regionali non provenienti dal ruolo speciale di cui al comma 1 sono designati con effetto dal 1° gennaio 1994 e dalla medesima data collocati in posizione di fuori ruolo.".

 

          Art. 8.

     1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Il personale in servizio al 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può, entro il 30 novembre 1993, optare per il rientro nelle amministrazioni di appartenenza o per l'applicazione dell'art. 14, con le procedure ivi previste.

     2. La posizione dei dipendenti degli organismi di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE, FORMEZ e IASM), è definita con le procedure di riordino ai sensi delle vigenti disposizioni in materia societaria e con i provvedimenti adottati dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento per la funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 11 per il riordino, la ristrutturazione, la privatizzazione e la liquidazione degli organismi stessi. Tali operazioni devono comunque essere completate entro il 31 dicembre 1993.

     3. Al personale dipendente degli organismi di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM), che, a seguito delle operazioni di cui al comma 2 risulti in esubero alla data del 31 dicembre 1993, nonchè al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto e al personale utilizzato a contratto nel numero massimo di cinque unità per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che presenti la domanda entro il 15 febbraio 1994 e che risulti in attività alla data del 15 aprile 1993, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 con le procedure ivi previste. Il personale delle sedi periferiche della soppressa Agenzia, nonchè quello in esubero degli enti di cui all'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ivi compreso il personale addetto alla gestione speciale per il terremoto, in servizio alla data del 15 aprile 1993, a richiesta delle regioni può essere trasferito alle rispettive regioni. Per la determinazione del trattamento economico sono valutate nel comparto le sole voci della retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella qualifica.

     3-bis. Per lo IASM il termine di cui al comma 2 è prorogato al 30 aprile 1994; il termine per la presentazione della domanda è prorogato al 15 maggio 1994.".

     2. Il personale dipendente dall'ITALTRADE già collocato in Cassa integrazione guadagni entro il 30 ottobre 1993, può fare domanda per essere inquadrato nel ruolo speciale di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 7 del presente decreto; dalla stessa data e fino alla costituzione del ruolo transitorio il trattamento economico di detto personale è posto a carico del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     3. In relazione ai maggiori compiti attribuiti al nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica, anche in attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il numero dei componenti del nucleo anzidetto può essere complessivamente integrato con quindici componenti scelti, in prima applicazione, anche tra il personale degli organismi soppressi di cui agli articoli 14 e 15 del citato decreto legislativo. L'indennità corrisposta ai componenti anzidetti è assorbente dell'assegno personale speciale di cui all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'art. 7 del presente decreto salvo il diritto di opzione per quest'ultimo assegno. Si applica, ai componenti del nucleo ispettivo, l'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

     4. All'art. 9, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le parole: "a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "per quattro anni rinnovabile.".

 

          Art. 9.

     1. Entro il 31 dicembre 1994 possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui per il 1992.

 

          Art. 10.

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM intende assumere sulla base di programmi annuali di attività approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     2. Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM.

 

          Art. 11.

     1. Al comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono soppresse le parole: "subentra nei rapporti giuridici e finanziari già facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia".

     2. Al comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo la parola: "provvede" sono aggiunte le seguenti: "a liquidare i rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e a definire i rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, indicheranno come indilazionabili. Il commissario provvede altresì,".

     3. In attesa di una organica ridefinizione delle esigenze logistiche delle singole amministrazioni destinatarie delle funzioni già di competenza della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il commissario liquidatore di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è autorizzato a prorogare entro il 31 dicembre 1993, per non oltre sei mesi e alle condizioni previste dagli stessi, i contratti in essere alla medesima data relativi alla locazione degli immobili già utilizzati dalla predetta Agenzia, nonchè alle connesse utenze telefoniche, elettriche e simili. Il commissario medesimo provvede altresì, nei medesimi termini, alla proroga dei contratti in essere alla predetta data del 31 dicembre 1993 relativi allo svolgimento di servizi ausiliari di ufficio, quali immissione dati, movimentazione e facchinaggio, dattilografia, manutenzione, pulizia, vigilanza, riscaldamento e condizionamento, nonchè di quelli comunque attinenti le attività del centro elaborazione dati.

     4. A far data dal 1° gennaio 1994, il Provveditorato generale dello Stato subentra nella titolarità dei contratti di cui al comma 3, con esclusione di quelli aventi ad oggetto le attività informatiche, nella cui titolarità subentra l'amministrazione individuata ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. A decorrere dal 1° luglio 1994, le amministrazioni competenti sono autorizzate a procedere al rinnovo, fino al 31 dicembre 1995, dei contratti di cui al comma 3, stipulati dal commissario liquidatore, dopo motivata verifica che tale attività sia strettamente indispensabile per assicurare la continuità dei servizi.

     5. Fino al 28 febbraio 1994 il commissario liquidatore per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno continua a provvedere, anche utilizzando le disponibilità di tesoreria allo stesso già attribuite, alla corresponsione degli stipendi e delle indennità se dovute al personale per il quale non sia intervenuta l'assegnazione alle amministrazioni ovvero, se l'assegnazione è avvenuta, per il quale le amministrazioni non abbiano ancora ricevuto il relativo stanziamento sugli appositi capitoli di bilancio, nonchè al pagamento dei contratti di cui al comma 3 e agli adempimenti connessi agli obblighi derivantigli quale sostituto d'imposta e quale soggetto tenuto alla denuncia dei redditi.

     6. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è sostituito dal seguente: "Entro il 30 giugno 1994 il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori dei conti, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 1993. Analogamente per tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, compiute successivamente alla predetta data, il commissario liquidatore è tenuto a rendere il conto, previa verifica del collegio dei revisori dei conti. Per i detti adempimenti si avvarrà del centro di elaborazione dati, nonchè di un ufficio stralcio contabile costituito, d'intesa col Ministro del bilancio e della programmazione economica, da unità scelte tra il personale già appartenente agli uffici bilancio, ragioneria, economato e personale dell'Agenzia ed iscritto nel ruolo di cui all'art. 14, comma 1; nei confronti di tale personale, l'assegnazione ad altra amministrazione, disposta ai sensi del comma 4 dello stesso art. 14, ha effetto dalla data di rendimento del conto e, comunque, a partire dal centottantunesimo giorno dalla data di cessazione dell'incarico del commissario liquidatore. Il commissario liquidatore può continuare ad avvalersi di esperti, in numero non superiore a 7 unità, da lui designati e nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il complessivo limite di spesa non superiore a lire 150 milioni, al cui onere continua a provvedersi a carico del Fondo di cui al comma 5.".

 

          Art. 12.

     1. Alla realizzazione del progetto strategico di formazione di quadri tecnici ed amministrativi di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 marzo 1990 e 15 gennaio 1991 ed all'intesa di programma sottoscritta in date 7 dicembre 1990 e 14 gennaio 1991, provvede il Centro di formazione e studi - FORMEZ, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi a tale riguardo riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), costituito il 26 marzo 1991.

     2. Il Ministro per la funzione pubblica determina gli indirizzi del FORMEZ e definisce il finanziamento del progetto, con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi.

     3. Il Ministro per la funzione pubblica riferisce al Parlamento sull'attuazione della presente norma entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

     4. Per la sua prosecuzione, nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree economicamente depresse di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, delle attività di studio e di ricerca dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ, è confermato, per il triennio 1994-1996, il contributo annuo di lire 3 miliardi previsto, in favore dell'Associazione predetta, dall'art. 17, comma 10, della legge 1° marzo 1986, n. 64, cui si provvede a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993.

 

          Art. 13.

     1. A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni relative ai soli progetti già affidati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno nell'ambito dell'azione organica n. 2 alla gestione diretta del Centro di formazione e studi - FORMEZ fermo restando il trasferimento al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di tutti gli altri progetti formativi gestiti da altri soggetti ovvero gestiti dal FORMEZ in collaborazione con altri soggetti anche mediante appositi comitati. La gestione dei progetti è affidata al FORMEZ che vi provvede in conformità ai compiti istituzionali di cui all'art. 11, comma 3, del citato decreto legislativo ed agli indirizzi del Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro per la funzione pubblica definisce il finanziamento dei progetti con l'obiettivo del contenimento delle spese e i vincoli relativi al finanziamento comunitario di una parte degli interventi. Le eventuali economie di spesa, nonchè quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 11 sono destinate al finanziamento pluriennale delle spese di funzionamento e di programma del FORMEZ.

     2. Ferme restando le finalità istituzionali di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il FORMEZ è trasformato in fondazione di diritto pubblico, da istituire da parte del Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo fondo è costituito anche dalle economie di spesa di cui all'art. 11 ed al comma 1 del presente articolo.

 

          Art. 14.

     1. All'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Il Comitato delibera l'ammissione alle agevolazioni e subentra nelle funzioni già attribuite alla Cassa depositi e prestiti, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni ed integrazioni, e nella titolarità dei diritti e degli obblighi posti in essere per effetto della citata normativa dalla Cassa stessa. Fino alla data di tale trasferimento, la Cassa depositi e prestiti continuerà ad osservare le disposizioni di cui al citato decreto-legge. L'erogazione dei fondi è effettuata con pagamenti disposti dal Comitato a valere sul conto corrente di tesoreria, istituito ai sensi del predetto decreto-legge e da intestare al Comitato, cui affluiscono le disponibilità finanziarie comunque destinate all'attuazione della presente normativa. Il Comitato provvede ad autonoma gestione delle disponibilità stesse con apposita contabilità separata. Sulle predette somme continueranno a gravare le necessarie spese di funzionamento nei limiti e con i criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle attività del Comitato continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni sulla Cassa depositi e prestiti di cui alla legge 13 maggio 1983, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni, e ai decreti del Ministro del tesoro in data 1° febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 9 febbraio 1985, e in data 1° marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno emanate le speciali disposizioni da osservare in materia di modalità contabili, di rendicontazione e di controllo della gestione. Per l'espletamento dei suoi compiti il Comitato è autorizzato ad avvalersi del personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, da iscriversi, su domanda da presentare entro il 15 dicembre 1993, nel ruolo di cui all'art. 14, comma 1, nonchè, per eventuali ulteriori occorrenze, di altro personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, assegnato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Ai relativi oneri continua a provvedersi, rispettivamente, mediante le risorse derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni e integrazioni, e, per il personale proveniente dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, mediante le risorse del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del presente decreto.".

     2. Il subentro del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nelle funzioni e nella titolarità dei diritti e degli obblighi di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ha effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. L'ambito territoriale di applicazione dei benefici di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, così come definiti dai regolamenti CEE. In tali territori, il contributo in conto capitale può essere concesso fino al limite massimo del 40 per cento delle spese ammesse ed il mutuo è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese medesime ad un tasso non superiore al 30 per cento del tasso di riferimento; la durata del mutuo è fissata in dieci anni oltre ad un periodo di preammortamento di tre anni. La misura delle agevolazioni concedibili è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dei limiti fissati dalla Commissione della Comunità europea. Per consentire la prosecuzione degli interventi del Comitato sulla base dei predetti criteri territoriali è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15.

     1. Con deliberazione da adottare entro il 28 febbraio 1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede a dettare una disciplina dei contratti di programma che tenga conto delle competenze trasferite alle amministrazioni a seguito del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

     2. All'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Il Fondo di cui al comma 5 è ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonchè delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse. Con la stessa procedura il CIPE può rideterminare entro il 15 maggio di ciascun anno il predetto riparto per gli anni successivi. Con i medesimi criteri e modalità il CIPE può provvedere, entro il 31 dicembre 1993, ad un primo riparto provvisorio delle somme relative all'anno 1994.".

     3. Per la prosecuzione degli interventi attribuiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro può disporre apposite aperture di credito in favore di un funzionario delegato. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non siano estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi possono essere trasportati a quelli successivi.

 

          Art. 16.

     1. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.

 

          Art. 17.

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 10 aprile 1994. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 7 aprile 1995, n. 104, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.