§ 27.6.143 - L. 13 maggio 1983, n. 197.
Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:13/05/1983
Numero:197


Sommario
Art. 1.  Della Cassa depositi e prestiti.
Art. 2.  Fondo di dotazione.
Art. 3.  Operazioni di raccolta.
Art. 4.  Conto economico.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Presidenza.
Art. 7.  Consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Direzione generale.
Art. 10.  Collegio dei revisori.
Art. 11.  Personale.
Art. 12.  Controllo della Corte dei conti.
Art. 13.  Insequestrabilità e impignorabilità.
Art. 14.  Rapporti con le organizzazioni sindacali.
Art. 15.  Norme finali.


§ 27.6.143 - L. 13 maggio 1983, n. 197.

Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti.

 

Art. 1. Della Cassa depositi e prestiti.

     Con effetto dal 1° luglio 1983 la Cassa depositi e prestiti, avente personalità giuridica, nonché organizzazione, patrimonio e bilanci separati da quelli dello Stato, è disciplinata dalla presente legge, nonché dalle altre norme che, vigenti alla stessa data, non risultino con essa in contrasto [1].

     Dalla medesima data la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, presso il Ministero del tesoro, è soppressa.

     Il Parlamento esercita il controllo sull'attività della Cassa depositi e prestiti per il tramite della Commissione parlamentare di vigilanza alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro primo, articoli 3, 4 e 5, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 2. Fondo di dotazione.

     La Cassa depositi e prestiti ha un proprio fondo di dotazione la cui consistenza iniziale è di lire 100 miliardi da prelevarsi dal fondo di riserva della gestione principale della Cassa depositi e prestiti, esistente al 31 dicembre dell'anno precedente quello di entrata in vigore della presente legge.

     Il fondo verrà annualmente incrementato da una quota degli utili di gestione, determinata ai sensi del successivo articolo 4.

 

     Art. 3. Operazioni di raccolta.

     La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:

     a) il fondo di dotazione;

     b) i fondi provenienti dal risparmio postale;

     c) i fondi  provenienti  dal  servizio  dei  conti  correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344;

     d) i fondi provenienti dall'emissione di titoli;

     e) i rientri di capitale;

     f) prestiti esteri;

     g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione [2].

 

     Art. 4. Conto economico.

     Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sarà investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione [3].

     Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili netti conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.

 

     Art. 5. Organi.

     Sono organi della Cassa depositi e prestiti:

     a) il presidente del consiglio di amministrazione;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il direttore generale;

     d) il collegio dei revisori.

 

     Art. 6. Presidenza.

     Il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è il Ministro del tesoro.

 

     Art. 7. Consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è composto:

     a) dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede;

     b) dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

     c) dal ragioniere dello Stato;

     d) dal direttore generale del Tesoro;

     e) da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;

     f) da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni delle province e dei comuni.

     Il mandato degli esperti di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma è di quattro anni ed è rinnovabile per non più di una volta.

     Le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere e) ed f) sono soggette alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     I compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro.

 

     Art. 8. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     Il consiglio di amministrazione delibera:

     a) sulla concessione dei finanziamenti;

     b) sullo stato di previsione delle spese di amministrazione;

     c) sui rendiconti annuali;

     d) sull'emissione di titoli;

     e) sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

     f) sulle procedure di acquisizione di beni e servizi;

     g) sulla determinazione degli organici, nonché sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo articolo 11;

     h) su ogni altro argomento che non sia riservato alla competenza di altri organi della Cassa depositi e prestiti.

     Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti concernenti il personale della Cassa depositi e prestiti e, limitatamente a tale materia, è integrato da quattro rappresentanti del personale, detti in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721, e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 9. Direzione generale.

     Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti ed attua le deliberazioni del consiglio di amministrazione; adotta altresì gli atti necessari al buon andamento dei servizi e quelli relativi al personale.

     Il vicedirettore generale coadiuva il direttore generale nella sua attività e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento.

     Il direttore generale, scelto tra i dirigenti della Cassa depositi e prestiti ovvero tra esperti nelle discipline attinenti ai compiti della Cassa depositi e prestiti stessa, è nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione e la Commissione di vigilanza, per un periodo di sei anni. La nomina è rinnovabile per due volte.

     Col medesimo decreto viene altresì determinato il relativo trattamento economico. Ove si tratti di appartenente alla pubblica amministrazione è disposto il collocamento fuori ruolo per la durata dell'incarico.

     Si applicano al direttore generale le norme di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; la disposizione è valida sino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza pubblica.

 

     Art. 10. Collegio dei revisori.

     Il collegio dei revisori esercita il controllo a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

     Il collegio è così composto:

     a) da un presidente di sezione della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

     b) da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato, di grado non inferiore a dirigente superiore;

     c) da un rappresentante degli enti locali.

     I revisori sono nominati per un periodo di quattro anni, con decreto del Ministro del tesoro che determina anche il compenso loro spettante. La nomina è rinnovabile per non più di una volta. Per il periodo di permanenza nella carica i membri del collegio dei revisori di cui alla lettere a) e b) sono posti in posizione di fuori ruolo.

     Il rappresentante degli enti locali verrà scelto tra una terna di nomi proposta congiuntamente dall'ANCI e dall'UPI.

 

     Art. 11. Personale.

     Al fine degli accordi previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, per la Cassa depositi e prestiti si farà riferimento alle aziende autonome dello Stato.

     In attesa dell'attuazione della nuova disciplina di cui al comma precedente, per il trattamento economico del personale si applicano le norme di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

     Con l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 11 della citata legge 29 marzo 1983, n. 93, dalla Cassa depositi e prestiti può essere corrisposto al proprio personale, ivi compreso quello rivestito di qualifica dirigenziale, un premio di produzione al fine di accrescerne la produttività. Il premio è attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosità e rendimento e dell'apporto dato alla produzione.

     La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attività, in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'art. 17 della L. 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonché le modalità di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la Commissione di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura.

     In sede di prima applicazione, l'organico della Cassa depositi e prestiti non potrà essere superiore a 750 unità, ed a 28 dirigenti.

     [In relazione alle funzioni da svolgere l'orario massimo di lavoro è fissato in otto ore giornaliere ed in quaranta ore settimanali ed è articolato secondo le esigenze della Cassa depositi e prestiti] [4].

     Tutte le spese per il personale fanno direttamente carico al bilancio della Cassa depositi e prestiti.

 

     Art. 12. Controllo della Corte dei conti.

     La Corte dei conti, nell'apposita sezione costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, delibera sul rendiconto della Cassa depositi e prestiti.

     La Cassa è tenuta a trasmettere i dati, i documenti e gli elementi di informazione che la Corte richiede.

     Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la sezione di cui al primo comma comunica ai Presidenti delle Camere il piano delle rilevazioni ed i criteri di esame di cui al quarto comma del citato articolo 13.

     Entro il 31 luglio successivo la Corte riferisce al Parlamento sui risultati dell'esame compiuto, e sulla gestione e sul buon andamento della gestione amministrativa.

 

     Art. 13. Insequestrabilità e impignorabilità.

     Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sui prestiti stessi e sui relativi mandati di pagamento non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti.

     Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti.

     Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

 

     Art. 14. Rapporti con le organizzazioni sindacali.

     Il consiglio di amministrazione cura anche, a mezzo del direttore generale, i contatti periodici con le organizzazioni sindacali rappresentative della Cassa depositi e prestiti, in particolare per quanto concerne l'organizzazione del lavoro e le condizioni dell'ambiente in cui esso si svolge.

     Allo scopo, presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un comitato composto in modo paritetico da componenti designati dal consiglio di amministrazione e dalle organizzazioni sindacali.

 

          Art. 15. Norme finali.

     Sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti tutte le attività e passività delle sezioni e gestioni annesse ad eccezione di quelle relative alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale istituita dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, ed alla sezione autonoma per l'intervento finanziario SIR prevista dall'articolo 7 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

     Le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano alla Cassa depositi e prestiti.

     Con decreto del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, facendo in ogni caso salvi i diritti acquisiti, si provvederà a regolare la posizione del personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, comunque in servizio presso la Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale intenda transitare alle dipendenze della Cassa stessa.

     In corrispondenza degli inquadramenti di cui al comma precedente e con effetto dalla data degli stessi, vengono soppressi altrettanti posti nei quadri dei dirigenti A, B ed I della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché nelle dotazioni organiche del Ministero del tesoro.

     Sino a quando non saranno completati gli inquadramenti e non sarà data attuazione alle norme di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 11, la Cassa continuerà ad avvalersi del personale del Ministero del tesoro nel numero ritenuto necessario alle proprie esigenze.

     Fino allo svolgimento delle elezioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 8 e con le finalità del comma stesso, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti viene integrato da quattro rappresentanti del personale nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8; il comma 1 bis dello stesso articolo dispone:

[2] Lettera aggiunta dall'art. 22 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[3] Comma così sostituito dall'art. 22 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

[4] Comma abrogato dall'art. 22 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.