Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/10/1992 |
Numero: | 413 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai [...] |
Art. 2. 1. Alle obbligazioni e titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, [...] |
Art. 3. 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, nonchè le [...] |
Art. 4. 1. Per le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, di cui all'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, [...] |
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28320 - D.L. 20 ottobre 1992, n. 413 [1].
Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
(G.U. 20 ottobre 1992, n. 247)
1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del
1. Alle obbligazioni e titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del
2. La disposizione di cui all'art. 5 della
3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'art. 15, comma 2, del
4. La disposizione di cui all'art. 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.
5. All'art. 18, comma 1, del
1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, nonchè le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che può essere attribuito in concessione a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa, e delle lotterie nazionali. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione, alla società per azioni derivata dalla trasformazione le attività di interesse generale concernenti:
a) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonchè l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;
b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei grossisti e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze;
c) l'estrazione del sale nel territorio continentale.
2. Il Ministro delle finanze esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell'art. 74 del
3. La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il Consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro quindici giorni dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale delle società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'art. 15, comma 2, del
4. In via transitoria, fino alla nomina del Consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'art. 8 del
5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17 della
6. Presso il Ministero delle finanze è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale" per l'esercizio delle funzioni ed attività riservate allo Stato, al quale è preposto un dirigente generale di livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla
7. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1992 e in lire 150 milioni annui a decorrere dal 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3855 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Per le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, di cui all'art. 22, comma 4, della
2. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 97,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, comma 3, della predetta legge, quanto a lire 6 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 78, comma 37, della stessa legge e quanto a lire 11 miliardi mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 4, della
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 7 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,