§ 98.1.28320 - D.L. 20 ottobre 1992, n. 413 .
Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/10/1992
Numero:413


Sommario
Art. 1.      1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai [...]
Art. 2.      1. Alle obbligazioni e titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, [...]
Art. 3.      1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, nonchè le [...]
Art. 4.      1. Per le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, di cui all'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28320 - D.L. 20 ottobre 1992, n. 413 [1].

Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(G.U. 20 ottobre 1992, n. 247)

 

     Art. 1.

     1. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: “Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle società interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'art. 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti della stima e non possono comunque superare il valore dalla stima medesima. Il Consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'art. 19.".

 

          Art. 2.

     1. Alle obbligazioni e titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

     2. La disposizione di cui all'art. 5 della legge 1 dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

     3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'art. 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'art. 1 del presente decreto.

     4. La disposizione di cui all'art. 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

     5. All'art. 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: A tutte le predette società per azioni, nonchè a quelle di cui all'art. 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218.".

 

          Art. 3.

     1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, nonchè le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio del lotto, che può essere attribuito in concessione a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa, e delle lotterie nazionali. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione, alla società per azioni derivata dalla trasformazione le attività di interesse generale concernenti:

     a) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonchè l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

     b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei grossisti e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze;

     c) l'estrazione del sale nel territorio continentale.

     2. Il Ministro delle finanze esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

     3. La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri. Nella prima attuazione, il Consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, gli amministratori delegati, il direttore generale ed il collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro quindici giorni dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale delle società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'art. 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'art. 1. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 15, nonchè l'art. 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI).

     4. In via transitoria, fino alla nomina del Consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'art. 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonchè l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Presso il Ministero delle finanze è istituito, alle dirette dipendenze del Ministro, il Servizio per il lotto, le lotterie e il monopolio fiscale" per l'esercizio delle funzioni ed attività riservate allo Stato, al quale è preposto un dirigente generale di livello B. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i contingenti di personale nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero delle finanze di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

     7. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 50 milioni per l'anno 1992 e in lire 150 milioni annui a decorrere dal 1993, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 3855 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Per le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze, di cui all'art. 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono destinati, per l'anno 1993, miliardi 114,5 di lire.

     2. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 97,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 30, comma 3, della predetta legge, quanto a lire 6 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 78, comma 37, della stessa legge e quanto a lire 11 miliardi mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9, comma 4, della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. Il termine previsto dal comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, per la presentazione della denuncia da parte dei concessionari, locatari, comodatari, nonchè degli utilizzatori senza titolo di beni pubblici, è fissato al 4 dicembre 1992.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 9 agosto 1993, n. 292, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.