§ 98.1.28176 - D.L. 1 ottobre 1990, n. 269 .
Disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/10/1990
Numero:269


Sommario
Art. 1.      1. Per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza possono deliberare la concessione di mutui in [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28176 - D.L. 1 ottobre 1990, n. 269 [1].

Disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali.

(G.U. 1 ottobre 1990, n. 229)

 

     Art. 1.

     1. Per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza possono deliberare la concessione di mutui in favore di regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi per un ammontare complessivamente in ogni caso non superiore a lire 4.500 miliardi.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi non possono assumere o stipulare mutui per il finanziamento degli investimenti con istituti di credito o altri enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto di credito sportivo. Per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, le province ed i comuni sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito; con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti suddetti e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità.

     3. Sono esclusi dal limite di cui al comma 1 e dal divieto di cui al comma 2 i mutui previsti dall'art. 3 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456 e successive integrazioni; dagli articoli 1e2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18; dall'art. 22, comma 3, e dall'art. 25, comma 7, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144; dall'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8; dall'art. 4 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556; dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, e dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 22 dicembre 1990, n. 403, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.