Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/10/1990 |
Numero: | 269 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza possono deliberare la concessione di mutui in [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28176 - D.L. 1 ottobre 1990, n. 269 [1].
Disposizioni in materia di mutui degli enti locali e di alienazione di beni patrimoniali.
(G.U. 1 ottobre 1990, n. 229)
1. Per ciascuno degli anni 1990 e 1991, la Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza possono deliberare la concessione di mutui in favore di regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi per un ammontare complessivamente in ogni caso non superiore a lire 4.500 miliardi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi non possono assumere o stipulare mutui per il finanziamento degli investimenti con istituti di credito o altri enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e dall'Istituto di credito sportivo. Per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto, le province ed i comuni sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito; con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti suddetti e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità.
3. Sono esclusi dal limite di cui al comma 1 e dal divieto di cui al comma 2 i mutui previsti dall'art. 3 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della