Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/01/1990 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, è convertito in legge [...] |
§ 98.1.26604 - Legge 25 gennaio 1990, n. 8.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali
(G.U. 26 gennaio 1990, n. 21)
Il
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
al comma 6, dopo la parola: "provvede" sono inserite le seguenti: ", previo parere della Commissione unica del farmaco,";
al comma 7, dopo le parole: "Commi 5 e 6" sono inserite le seguenti: "del presente articolo".
Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:
"Art. 6-bis (Modifiche all'art. 3 del
2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unità per le commissioni mediche periferiche e in duecento unità per la Commissione medica superiore e d'invalidità civile è aumentato, rispettivamente, fino a mille unità e fino a trecento unità.
3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unità sanitarie locali addetti a tali attività presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore della
4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidità civile trasferite dalle unità sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'art. 3 del
5. Gli assessori regionali alla sanità, su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unità sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile propri locali con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l'attività ora demandata a tali commissioni.
6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, in relazione all'entità del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano oppure dal medico civile convenzionato più anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'art. 3, comma 3, del
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento “Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile''. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.