§ 98.1.26604 - Legge 25 gennaio 1990, n. 8.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:25/01/1990
Numero:8


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, è convertito in legge [...]


§ 98.1.26604 - Legge 25 gennaio 1990, n. 8.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali

(G.U. 26 gennaio 1990, n. 21)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, e dei decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, 28 luglio 1989, n. 265, e 25 settembre 1989, n. 329.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382

     All'art. 1:

     al comma 6, dopo la parola: "provvede" sono inserite le seguenti: ", previo parere della Commissione unica del farmaco,";

     al comma 7, dopo le parole: "Commi 5 e 6" sono inserite le seguenti: "del presente articolo".

     Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

     "Art. 6-bis (Modifiche all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291). - 1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'art. 105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti attribuiti con l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, anche all'esame delle domande per il riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del conseguimento di benefici diversi da quelli della pensione, dell'assegno o delle indennità d'invalidità civile. Per tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano ad essere effettuati dalle unità sanitarie locali fino a quando non saranno istituite ulteriori commissioni mediche periferiche, con le modalità indicate dall'art. 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988, in aggiunta a quella già istituita per ciascun capoluogo di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile. Il verbale di visita redatto dall'unità sanitaria locale e da questa trasmesso all'interessato non costituisce titolo per conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità di invalidità civile, per la cui concessione si applica la procedura prescritta dal predetto art. 3.

     2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito in cinquecento unità per le commissioni mediche periferiche e in duecento unità per la Commissione medica superiore e d'invalidità civile è aumentato, rispettivamente, fino a mille unità e fino a trecento unità.

     3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle unità sanitarie locali addetti a tali attività presso le commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie regionali alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini può essere disposto anche il comando di personale dipendente dalle regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi assunzioni sostitutive.

     4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle domande intese a conseguire benefici connessi con l'invalidità civile trasferite dalle unità sanitarie locali alle commissioni mediche periferiche, di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a queste direttamente presentate, può essere autorizzata la procedura di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia di pubblico impiego.

     5. Gli assessori regionali alla sanità, su richiesta del Ministero del tesoro, autorizzano le unità sanitarie locali a cedere temporaneamente, in comodato o in locazione, alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile propri locali con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta l'attività ora demandata a tali commissioni.

     6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, in relazione all'entità del carico di lavoro, possono essere articolate in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano oppure dal medico civile convenzionato più anziano. Le sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la commissione sia articolata in sottocommissioni, le associazioni e gli enti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono designare per la nomina, in aggiunta al proprio rappresentante, un sanitario per ciascuna delle sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al presidente della commissione.

     7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo dell'accantonamento “Snellimento delle procedure in materia di riconoscimento della invalidità civile''. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.