Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/12/1988 |
Numero: | 550 |
Sommario |
Art. 1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'art. 11 del [...] |
Art. 2. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del [...] |
Art. 3. 1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 [...] |
Art. 4. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 5. 1. Il comma 7 dell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal [...] |
Art. 6. 1. Nei commi primo e settimo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "settecentottanta milioni" sono sostituite con [...] |
Art. 7. 1. L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Art. [...] |
Art. 8. 1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario [...] |
Art. 9. 1. Ai fini delle imposte sul reddito |
Art. 10. 1. Ai fini della effettuazione dei controlli di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che si [...] |
Art. 11. 1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del [...] |
Art. 12. 1. Le disposizioni degli articoli da 4 a 567891011 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime [...] |
Art. 13. 1. Sono istituiti i centri di assistenza fiscale ai contribuenti. I centri possono effettuare il controllo della regolarità formale della documentazione allegata alle [...] |
Art. 14. 1. I contribuenti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa di cui al decreto - legge 19 [...] |
Art. 15. 1. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 14 sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva anche ai fini dell'imposta sul valore [...] |
Art. 16. 1. La dichiarazione sostitutiva, unica per le imposte sul reddito e per l'imposta sul valore aggiunto, è irrevocabile e deve comprendere, a pena di nullità, tutti gli [...] |
Art. 17. 1. Le somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 14 in base alla dichiarazione sostitutiva, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al [...] |
Art. 18. 1. L'ammontare complessivo dell'importo dovuto, determinato a norma dell'art. 15, deve essere versato, senza applicazioni di interessi, in ragione del 40 per cento, [...] |
Art. 19. 1. I giudizi in corso relativi agli accertamenti di cui al comma 7 dell'art. 14 e al comma 2 dell'art. 15, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, [...] |
Art. 20. 1. I termini per l'accertamento previsti in materia di imposta sul valore aggiunto che scadono il 31 dicembre 1988 sono prorogati di un anno, relativamente ai [...] |
Art. 21. 1. Gli imponibili e le imposte sul reddito definiti ai sensi dell'art. 14 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta [...] |
Art. 22. 1. Nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In deroga alle disposizioni del comma [...] |
Art. 23. Nell'art. 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma [...] |
Art. 24. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 25. 1. Nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , è aggiunto il seguente comma:"Le partecipazioni in società di ogni tipo si [...] |
Art. 26. 1. Nell'art. 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è [...] |
Art. 27. 1. Nell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "può essere [...] |
Art. 28. 1. Nell'art. 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "quale [...] |
Art. 29. 1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle [...] |
Art. 30. 1. Nell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, infine, il seguente comma:"In sede di rettifica o di accertamento [...] |
Art. 31. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e [...] |
Art. 32. 1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi [...] |
Art. 33. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 [...] |
Art. 34. 1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è elevata al quattro per cento |
Art. 35. 1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, è fissata, per l'anno 1989, nella [...] |
Art. 36. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le [...] |
Art. 37. 1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in [...] |
Art. 38. 1. Le disposizioni dell'art. 23 e dell'art. 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del [...] |
Art. 39. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28083 - D.L. 30 dicembre 1988, n. 550 [1].
Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote IRPEF e l'elevazione di talune detrazioni ai fini dell'IRPEF, nonchè per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta da particolari categorie di contribuenti e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive. Disposizioni urgenti per ampliare gli imponibili e per contenere le elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative
(G.U. 31 dicembre 1988, n. 306)
Titolo I
REVISIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF E AUMENTO DI DETRAZIONI AI FINI DELL'IRPEF
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;
b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;
c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;
d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;
e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;
f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;
g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila.
Titolo II
DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO E DELL'IVA PER TALUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER GLI ANNI DAL 1983 AL 1987
1. Nel
a) dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente: "Art. 30-bis (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi). - 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire, l'imposta dovuta è calcolata sulla base imponibile determinata applicando all'ammontare delle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, le seguenti percentuali per le attività esercitate:
a) produzione di beni |
52 per cento |
b) produzione di servizi |
71 per cento |
c) commercio all'ingrosso |
13 per cento |
d) commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande |
16 per cento |
e) commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati, di merceria e di articoli per l'abbigliamento |
41 per cento |
f) commercio al minuto di altri beni |
32 per cento |
g) commissionari con deposito |
15 per cento |
h) commissionari senza deposito e altri intermediari con o senza deposito, altri servizi di imprese |
60 per cento |
i) alberghi e altri complessi ricettivi |
74 per cento |
l) somministrazioni di alimenti e bevande; alberghi e altri complessi ricettivi con ristorante |
62 per cento |
m) esercenti arti e professioni |
90 per cento |
Per i soggetti che iniziano l'attività il volume di affari dichiarato in via presuntiva è ragguagliato ad anno. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33. 3. Se nel corso dell'anno il limite di 36 milioni di lire è superato le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite è superato; tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno non può essere inferiore a quello dell'imposta calcolata sulla base imponibile, determinata a norma del comma 1, con riferimento ad un volume di affari di 36 milioni di lire.4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle società, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a, b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) nel primo comma dell'art. 32 e nell'art. 33 le parole quattrocentottanta milioni" sono sostituite con le parole: "trecentosessanta milioni".
1. Il comma 7 dell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati) per i compensi diversi da quelli di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b) |
81 per cento |
b) artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori ed assimilati) |
73 per cento |
c) medici |
77 per cento |
d) ostetriche, infermieri ed assimilati |
82 per cento |
e) avvocati, procuratori e patrocinatori legali |
75 per cento |
f) notai |
57 per cento |
g) commercialisti e fiscalisti |
75 per cento |
h) consulenti del lavoro, amministratori ed assimilati |
75 per cento |
i) ingegneri ed architetti |
76 per cento |
i) matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati |
81 per cento |
m) geometri, periti industriali, disegnatori ed assimilati |
79 per cento |
n) atleti, allenatori ed assimilati |
82 per cento |
o) agenti di borsa ed assimilati |
82 per cento |
p) agronomi, veterinari, periti agrari ed assimilati |
77 per cento |
q) altre attività professionali |
81 per cento |
2. Il contribuente che esercita l'opzione prevista nel comma 6 dell'art. 30-bis del
1. Nei commi primo e settimo dell'art. 18 del
2. Nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.";
d) il comma 4 è abrogato;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:"5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75 e ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76. La disposizione del comma 1 dell'art. 77 si applica ai soggetti tenuti alla redazione dell'inventario. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75";
f) i commi 6 e 9 sono abrogati.
1. L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) imprese operanti nel settore dell'agricoltura, foreste, caccia e pesca |
34 per cento |
b) imprese industriali e artigiane operanti nei settori: |
|
1) alimentare |
36 per cento |
2) estrattivo e di trasformazione primaria |
43 per cento |
3) manufatturiero |
53 per cento |
c) imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso |
21 per cento |
d) imprese operanti nel settore del commercio al minuto |
29 per cento |
e) imprese operanti negli altri settori di attività commerciale |
47 per cento |
g) imprese operanti nel settore del credito e delle assicurazioni |
64 per cento |
h) imprese operanti in altri settori di attività |
52 per cento |
2. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del
1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'art. 18 del
a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonchè le rettifiche ai componenti ivi indicati rilevanti ai fini della determinazione del reddito;
b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le altre annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonchè il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste degli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per le annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I soggetti indicati nell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, devono tenere il registro dei corrispettivi prescritto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel quale devono essere separatamente annotate le plusvalenze patrimoniali realizzate e le operazioni attive non soggette a registrazione ai fini della predetta imposta.
1. Ai fini delle imposte sul reddito:
a) i soggetti indicati nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) i soggetti indicati nell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione prevista nel comma 6 dell'art. 30-bis del
2. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del
3. Ai fini dell'esercizio della opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta, il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 1.
1. Ai fini della effettuazione dei controlli di cui all'art. 37 del
2. I coefficienti previsti dal comma 1 sono determinati entro il 31 marzo 1989 e sono aggiornati entro lo stesso mese degli anni successivi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, Sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale .
1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del
2. Ai soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nonchè agli esercenti arti e professioni i cui compensi annui non superano l'ammontare di lire 360 milioni si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 1 e, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano, rispettivamente, le disposizioni dell'art. 39 del
3. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni e, in caso di falsità degli elementi indicati, le pene previste nell'art. 4 del
4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, in relazione agli elementi indicati nel comma 1.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della
6. Ai fini della determinazione dei coefficienti di riscontro di cui all'art. 10 e dei coefficienti presuntivi di cui al comma 4 del presente articolo saranno richiesti dati ed elementi, secondo schemi predeterminati per singole categorie di imprese, alle organizzazioni economiche di categoria e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti si applicano le disposizioni dell'art. 52 del
7. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, le disposizioni del
1. Le disposizioni degli articoli da 4 a 567891011 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime applicabile, si fa riferimento ai compensi, ricavi e volume di affari del periodo di imposta precedente.
2. Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al
3. Per gli esercenti arti e professioni che si sono avvalsi del regime forfetario di cui alle disposizioni richiamate nel comma 2, ai quali non è applicabile la disposizione di cui all'art. 50, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1989, concorrono a formare il reddito di tale anno ancorché siano stati percepiti nel corso del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.
4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1989 dai contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione del regime previsto dall'art. 30-bis del
5. Le disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche per la determinazione del reddito relativo ad anni successivi a quello in cui è stato applicato il regime previsto dall'art. 80 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986; quelle previste dal comma 4 si applicano anche per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno successivo a quello in cui è stato applicato il regime previsto dall'art. 30-bis del decreto n. 633 del 1972. Le indicazioni temporali devono tuttavia intendersi riferite agli anni in cui i contribuenti si sono avvalsi dei predetti regimi ovvero all'anno precedente.
6. La disposizione di cui all'art. 3, comma 9, ultimo periodo, del
1. Sono istituiti i centri di assistenza fiscale ai contribuenti. I centri possono effettuare il controllo della regolarità formale della documentazione allegata alle dichiarazioni e della rispondenza alle scritture contabili obbligatorie dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime. Restano fermi i poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
2. I centri di assistenza hanno natura privata, non possono svolgere altra attività ad eccezione di quella prevista nel comma 1 e ad essi partecipano le associazioni economiche di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonchè gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti. Gli iscritti in tali albi se sono appartenuti all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza possono partecipare ai centri a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.
3. Con disposizioni legislative verrà disciplinata l'attività di controllo indicata nel comma 1 e fissata la data di entrata in funzione dei centri.
1. I contribuenti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa di cui al decreto -
2. L'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa da indicare nella dichiarazione sostitutiva non può essere inferiore per ciascun anno a quello risultante dall'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e Sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti di riscontro che verranno stabiliti entro il 31 marzo dello stesso anno e, in relazione al tipo di attività, di uno o più dei seguenti elementi: dimensione e ubicazione dei locali destinati all'esercizio; altri beni strumentali impiegati; numero, qualità e retribuzioni degli addetti; acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci; consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili; assicurazioni stipulate nonchè altri elementi espressamente previsti anche per singole categorie economiche.
3. Sull'ammontare dei maggiori redditi dichiarati è dovuta una somma sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 25 per cento da parte degli esercenti imprese commerciali e al 20 per cento da parte degli esercenti arti e professioni.
4. L'importo dovuto per ciascun anno, anche se chiuso in perdita, non può essere inferiore a lire 1 milione per gli esercenti imprese commerciali ed a lire 800 mila per gli esercenti arti e professioni e non può' essere superiore, rispettivamente, a lire sei milioni e a lire quattro milioni e cinquecentomila.
5. Se per gli anni indicati nel comma 1 la dichiarazione è stata omessa o, se presentata, non sono stati indicati i redditi di lavoro autonomo e di impresa, sono dovuti, per ciascun anno, gli importi massimi previsti nel comma 4 maggiorati del 15 per cento. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 9 del
6. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva è presentata dai soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
7. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio non definitivo concernente i redditi di impresa e di lavoro autonomo di cui al comma 1, la dichiarazione sostitutiva comporta accettazione del 50 per cento del reddito o del maggior reddito accertato; il giudizio prosegue limitatamente agli altri elementi della controversia. Se per i predetti redditi l'accertamento in rettifica comporta solamente riduzione di perdite, sono dovuti gli importi minimi di cui al comma 4.
1. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 14 sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni dal 1983 al 1987 per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo ed a versare per ciascuno di detti anni un importo risultante dall'applicazione, sui maggiori redditi dichiarati, della percentuale del 20 per cento. L'ammontare dovuto per ciascun anno non può essere in ogni caso inferiore a lire cinquecentomila né superiore a lire tre milioni; se è stata omessa la dichiarazione annuale per uno o più anni l'importo minimo è elevato a lire tre milioni per ciascun anno.
2. Per i periodi di imposta relativamente ai quali è stato notificato accertamento non definitivo, l'importo da indicare nella dichiarazione sostitutiva è pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata.
3. La dichiarazione sostitutiva deve comprendere anche gli anni per i quali è intervenuto accertamento definitivo per i redditi di lavoro autonomo e di impresa; in tal caso la percentuale del 20 per cento è applicata sull'ammontare del maggior reddito definitivamente accertato ridotto al 50 per cento.
1. La dichiarazione sostitutiva, unica per le imposte sul reddito e per l'imposta sul valore aggiunto, è irrevocabile e deve comprendere, a pena di nullità, tutti gli anni indicati negli articoli 14 e 15; la dichiarazione può comprendere anche gli anni per i quali è stato notificato accertamento non definitivo. Essa deve essere redatta in duplice esemplare su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e spedita mediante raccomandata, nel periodo dal 1° al 30 settembre 1989, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di presentazione e di trasmissione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di uno degli esemplari.
1. Le somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 14 in base alla dichiarazione sostitutiva, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al comma 3.
2. I versamenti delle somme dovute devono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva e per la differenza, in due rate uguali, senza applicazione di interessi, nel mese di aprile degli anni 1990 e 1991.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi, a norma delle disposizioni vigenti, mediante versamento diretto con delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento della delega, quelle di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonchè quelle per la esecuzione dei versamenti in tesoreria e della trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis del
5. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'art. 9 del
6. Le somme dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1. L'ammontare complessivo dell'importo dovuto, determinato a norma dell'art. 15, deve essere versato, senza applicazioni di interessi, in ragione del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva e, per la differenza, in due rate uguali, senza applicazione di interessi, nel mese di aprile degli anni 1990 e 1991.
2. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'art. 12 della
3. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'art. 44 del
1. I giudizi in corso relativi agli accertamenti di cui al comma 7 dell'art. 14 e al comma 2 dell'art. 15, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi sino al 30 settembre 1989; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte del contribuente, di copia anche fotostatica della dichiarazione sostitutiva e della ricevuta o di altro documento dell'Amministrazione postale comprovante la consegna della raccomandata di trasmissione. A seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolare liquidazione dell'imposta i giudizi sospesi si estinguono ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, per le imposte sul reddito, limitatamente alla parte concernente i redditi di lavoro autonomo e di impresa oggetto della predetta dichiarazione.
1. I termini per l'accertamento previsti in materia di imposta sul valore aggiunto che scadono il 31 dicembre 1988 sono prorogati di un anno, relativamente ai contribuenti di cui all'art. 14, comma 1.
1. Gli imponibili e le imposte sul reddito definiti ai sensi dell'art. 14 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo. Sugli importi risultanti dalla definizione non sono dovuti interessi e soprattasse.
2. Le sanzioni amministrative, diverse dalle pene pecuniarie e dalle soprattasse di cui al comma 1, relative alle violazioni anche formali concernenti il reddito di impresa e di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto, non si applicano relativamente alle annualità definite ai sensi degli articoli 14 e 15.
3. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.
Titolo III
DISPOSIZIONI PER CONTENERE LE ELUSIONI E CONSENTIRE ACCERTAMENTI PARZIALI
1. Nell'art. 19 del
2. Nell'art. 41 del
3. Nell'art. 41 del
4. Nell'art. 53 del
5. Nell'art. 69, comma primo, del
6. Nell'art. 73 del
Nell'art. 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
2. Nell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
1. Nel
a) il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:"L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.";
b) all'art. 4, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:"L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.";
c) all'art. 6, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:"Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma.";
d) all'art. 18, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:"In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione".
1. Nell'art. 10 del
1. Nell'art. 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'art. 4, lettera a), del
3. Nell'art. 8, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. Nell'art. 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. Nell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. Nell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del
7. Nell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nel comma 4 la parola: "nono" è sostituita con la parola: "quarto";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:"5-bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8-bis dell'art. 67, nonchè ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.".
8. Nell'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
9. Nell'art. 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
10. Nell'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
11. Nell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) nel comma 8, la seconda parte è sostituita dalla seguente: “la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.";
b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: "8-bis. Semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni: a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto; b) autovetture ed autoveicoli cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del
c) alla fine del primo periodo del comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: "; per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio.".
12. Nell'art. 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. Nell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Nell'art. 112, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. Nell'art. 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e8 del
3. Nell'art. 8, primo comma, n. 5, del
4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 26 del
1. Nell'art. 37 del
2. Nell'art. 41-bis del
3. Nell'art. 51, ultimo comma, del
4. Nell'art. 61, comma terzo, del
1. Nel
a) nell'art. 6, primo comma, lettera e), dopo le parole: ai progettisti dell'opera;" sono aggiunte le parole: "domande ed amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;";
b) nell'art. 6, primo comma, lettera f), dopo le parole: "ai soggetti che esercitano l'attività;" sono aggiunte le parole: "domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;";
c) nell'art. 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere: "g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa; g-ter) atti posti in essere da aziende ed istituti di credito, nella qualità di banche agenti, per dare corso alle operazioni di investimento di capitali all'estero dei soggetti residenti nello Stato, relativamente al soggetto investitore; g-quater) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti";
d) nell'art. 7, dopo il quarto comma e aggiunto il seguente comma: "Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti e i contratti di cui alle lettere g-ter) e g-quater) del primo comma dell'art. 6.";
e) nell'art. 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:"Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative agli atti e ai contratti di cui alle lettere g-ter) e g-quater) del primo comma dell'art. 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed è emanato di concerto con il Ministro del tesoro.".
1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'art. 5 del
2. E' altresì elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma 1 dell'art. 26 del
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'art. 26 del
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'art. 25 del
Titolo IV
MODIFICHE Dl ALIQUOTE I.V.A. E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è elevata al quattro per cento.
2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.
3. Al
a) la lettera i) del terzo comma dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;";
b) nel terzo comma dell'art. 2, la lettera g) è soppressa;
c) nel quarto comma dell'art. 3, la lettera g) è soppressa;
d) il n. 10 dell'art. 10 è soppresso;
e) alla lettera c) del primo comma dell'art. 74 dopo le parole "per il commercio" sono aggiunte le parole "dei giornali quotidiani e".
4. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 8 del
5. Allatabella A, parte seconda, allegata al
a) il n. 18) è sostituito al seguente:"18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;";
b) il n. 26 è sostituito dal seguente:"26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'art. 13 della
c) il n. 35) è sostituito dal seguente:"35) prestazioni relative alla composizione e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;".
6. Nel secondo comma dell'art. 1 della
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del
1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'art. 2, comma 2, della
1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila.
2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla predetta data.
3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del
4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività; quella annuale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni.
5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione dell'attività.
7. Per la mancata indicazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.
8. Il comma 1 dell'art. 8 del
9. Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 dellatariffa annessa al
10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano alle tasse il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1989.
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.310 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 35, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti per lo stesso anno 1989 dall'applicazione dell'art. 33. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 36 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo art. 36.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Le disposizioni dell'art. 23 e dell'art. 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'art. 25 si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'art. 26, commi 1, 3, 4 e 5 e all'art. 27 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'art. 26, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 12 hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'art. 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'art. 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari di cui al n. 36) della tabella A, parte seconda, allegata al
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della