§ 98.1.28083 - D.L. 30 dicembre 1988, n. 550 .
Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote IRPEF e l'elevazione di talune detrazioni ai fini dell'IRPEF, nonchè per la determinazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1988
Numero:550


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'art. 11 del [...]
Art. 2.      1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del [...]
Art. 3.      1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 [...]
Art. 4.      1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. Il comma 7 dell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal [...]
Art. 6.      1. Nei commi primo e settimo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "settecentottanta milioni" sono sostituite con [...]
Art. 7.      1. L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Art. [...]
Art. 8.      1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario [...]
Art. 9.      1. Ai fini delle imposte sul reddito
Art. 10.      1. Ai fini della effettuazione dei controlli di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che si [...]
Art. 11.      1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del [...]
Art. 12.      1. Le disposizioni degli articoli da 4 a 567891011 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime [...]
Art. 13.      1. Sono istituiti i centri di assistenza fiscale ai contribuenti. I centri possono effettuare il controllo della regolarità formale della documentazione allegata alle [...]
Art. 14.      1. I contribuenti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa di cui al decreto - legge 19 [...]
Art. 15.      1. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 14 sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva anche ai fini dell'imposta sul valore [...]
Art. 16.      1. La dichiarazione sostitutiva, unica per le imposte sul reddito e per l'imposta sul valore aggiunto, è irrevocabile e deve comprendere, a pena di nullità, tutti gli [...]
Art. 17.      1. Le somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 14 in base alla dichiarazione sostitutiva, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al [...]
Art. 18.      1. L'ammontare complessivo dell'importo dovuto, determinato a norma dell'art. 15, deve essere versato, senza applicazioni di interessi, in ragione del 40 per cento, [...]
Art. 19.      1. I giudizi in corso relativi agli accertamenti di cui al comma 7 dell'art. 14 e al comma 2 dell'art. 15, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, [...]
Art. 20.      1. I termini per l'accertamento previsti in materia di imposta sul valore aggiunto che scadono il 31 dicembre 1988 sono prorogati di un anno, relativamente ai [...]
Art. 21.      1. Gli imponibili e le imposte sul reddito definiti ai sensi dell'art. 14 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta [...]
Art. 22.      1. Nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In deroga alle disposizioni del comma [...]
Art. 23.      Nell'art. 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma [...]
Art. 24.      1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 25.      1. Nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , è aggiunto il seguente comma:"Le partecipazioni in società di ogni tipo si [...]
Art. 26.      1. Nell'art. 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è [...]
Art. 27.      1. Nell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "può essere [...]
Art. 28.      1. Nell'art. 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "quale [...]
Art. 29.      1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle [...]
Art. 30.      1. Nell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, infine, il seguente comma:"In sede di rettifica o di accertamento [...]
Art. 31.      1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e [...]
Art. 32.      1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi [...]
Art. 33.      1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 [...]
Art. 34.      1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è elevata al quattro per cento
Art. 35.      1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, è fissata, per l'anno 1989, nella [...]
Art. 36.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le [...]
Art. 37.      1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in [...]
Art. 38.      1. Le disposizioni dell'art. 23 e dell'art. 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 39.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28083 - D.L. 30 dicembre 1988, n. 550 [1].

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote IRPEF e l'elevazione di talune detrazioni ai fini dell'IRPEF, nonchè per la determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA dovuta da particolari categorie di contribuenti e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive. Disposizioni urgenti per ampliare gli imponibili e per contenere le elusioni, nonchè in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative

(G.U. 31 dicembre 1988, n. 306)

 

Titolo I

REVISIONE DELLE ALIQUOTE IRPEF E AUMENTO DI DETRAZIONI AI FINI DELL'IRPEF

 

     Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

     a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;

     b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;

     c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;

     d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;

     e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;

     f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;

     g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento.

 

          Art. 2.

     1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata per l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione è ulteriormente elevata, per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 624 mila.

 

          Art. 3.

     1. L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il predetto ammontare è ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire 576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila.

     2. L'ammontare della ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al comma 1, è stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire 180 mila.

 

Titolo II

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO E DELL'IVA PER TALUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER GLI ANNI DAL 1983 AL 1987

 

          Art. 4.

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente: "Art. 30-bis (Applicazione dell'imposta per i contribuenti minimi). - 1. Per i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 36 milioni di lire, l'imposta dovuta è calcolata sulla base imponibile determinata applicando all'ammontare delle operazioni imponibili effettuate, registrate nell'anno, le seguenti percentuali per le attività esercitate:

 

a) produzione di beni

52 per cento

b) produzione di servizi

71 per cento

c) commercio all'ingrosso

13 per cento

d) commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande

16 per cento

e) commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati, di merceria e di articoli per l'abbigliamento

41 per cento

f) commercio al minuto di altri beni

32 per cento

g) commissionari con deposito

15 per cento

h) commissionari senza deposito e altri intermediari con o senza deposito, altri servizi di imprese

60 per cento

i) alberghi e altri complessi ricettivi

74 per cento

l) somministrazioni di alimenti e bevande; alberghi e altri complessi ricettivi con ristorante

62 per cento

m) esercenti arti e professioni

90 per cento

 

     Per i soggetti che iniziano l'attività il volume di affari dichiarato in via presuntiva è ragguagliato ad anno. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 valgono agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti di cui agli articoli 28, 30 e 33. 3. Se nel corso dell'anno il limite di 36 milioni di lire è superato le disposizioni di cui ai precedenti commi cessano di avere applicazione dalla liquidazione relativa al trimestre nel corso del quale il limite è superato; tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta per l'anno non può essere inferiore a quello dell'imposta calcolata sulla base imponibile, determinata a norma del comma 1, con riferimento ad un volume di affari di 36 milioni di lire.4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle società, agli enti e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a, b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; non si applicano altresì per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del presente decreto. 5. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi del comma 1 non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta di cui ai commi primo lettera c), e secondo dell'art. 8 e al comma secondo degli articoli 8-bis e 9 e all'art. 68, lettera a); le imprese manufatturiere che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'art. 74 sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta nel modo normale nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente ovvero che esercitano tale opzione nella dichiarazione di inizio della attività. L'opzione vale per tutte le attività esercitate, salvo quanto disposto nel comma 4; essa ha effetto, anche ai fini delle imposte sul reddito, fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio";

     b) nel primo comma dell'art. 32 e nell'art. 33 le parole quattrocentottanta milioni" sono sostituite con le parole: "trecentosessanta milioni".

 

          Art. 5.

     1. Il comma 7 dell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta precedente non è superiore a 36 milioni di lire, il reddito è determinato, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, applicando all'ammontare dei compensi i seguenti coefficienti di redditività:

 

a) autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati) per i compensi diversi da quelli di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b)

81 per cento

b) artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori ed assimilati)

73 per cento

c) medici

77 per cento

d) ostetriche, infermieri ed assimilati

82 per cento

e) avvocati, procuratori e patrocinatori legali

75 per cento

f) notai

57 per cento

g) commercialisti e fiscalisti

75 per cento

h) consulenti del lavoro, amministratori ed assimilati

75 per cento

i) ingegneri ed architetti

76 per cento

i) matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati

81 per cento

m) geometri, periti industriali, disegnatori ed assimilati

79 per cento

n) atleti, allenatori ed assimilati

82 per cento

o) agenti di borsa ed assimilati

82 per cento

p) agronomi, veterinari, periti agrari ed assimilati

77 per cento

q) altre attività professionali

81 per cento

 

     2. Il contribuente che esercita l'opzione prevista nel comma 6 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte con raccomandata entro il 31 marzo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

 

          Art. 6.

     1. Nei commi primo e settimo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "settecentottanta milioni" sono sostituite con le parole "trecentosessanta milioni".

     2. Nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e non hanno optato per il regime ordinario è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza è rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed è ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66.";

     b) il comma 2 è abrogato;

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1.";

     d) il comma 4 è abrogato;

     e) il comma 5 è sostituito dal seguente:"5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art. 75 e ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76. La disposizione del comma 1 dell'art. 77 si applica ai soggetti tenuti alla redazione dell'inventario. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75";

     f) i commi 6 e 9 sono abrogati.

 

          Art. 7.

     1. L'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Art. 80 (Imprese minime). - 1. Per le imprese che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammesse al regime di contabilità semplificata, i cui ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente non hanno superato 36 milioni di lire, il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 i seguenti coefficienti di redditività e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54:

 

a) imprese operanti nel settore dell'agricoltura, foreste, caccia e pesca

34 per cento

b) imprese industriali e artigiane operanti nei settori:

 

1) alimentare

36 per cento

2) estrattivo e di trasformazione primaria

43 per cento

3) manufatturiero

53 per cento

c) imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso

21 per cento

d) imprese operanti nel settore del commercio al minuto

29 per cento

e) imprese operanti negli altri settori di attività commerciale

47 per cento

g) imprese operanti nel settore del credito e delle assicurazioni

64 per cento

h) imprese operanti in altri settori di attività

52 per cento

 

     2. Ai fini del presente articolo i ricavi si considerano conseguiti nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in cui si è verificata la percezione. Si applica il penultimo comma dell'art. 18 sopra indicato.".

 

          Art. 8.

     1. I soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

     a) entro sessanta giorni, i componenti positivi e negativi del reddito di impresa non risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonchè le rettifiche ai componenti ivi indicati rilevanti ai fini della determinazione del reddito;

     b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le altre annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonchè il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste degli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per le annotazioni previste dal comma 1; il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. I soggetti indicati nell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, devono tenere il registro dei corrispettivi prescritto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel quale devono essere separatamente annotate le plusvalenze patrimoniali realizzate e le operazioni attive non soggette a registrazione ai fini della predetta imposta.

 

          Art. 9.

     1. Ai fini delle imposte sul reddito:

     a) i soggetti indicati nell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per il regime di contabilità ordinaria, se l'ammontare dei ricavi supera 36 milioni di lire ma non supera 360 milioni di lire. L'opzione deve essere esercitata con apposita dichiarazione da comunicare all'ufficio delle imposte con raccomandata entro il 31 gennaio secondo modalità stabilite con il decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 2 dell'art. 5; dalla data di spedizione il contribuente è soggetto agli obblighi previsti per il regime di contabilità per il quale è stata espressa l'opzione. L'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e in ogni caso per almeno un triennio;

     b) i soggetti indicati nell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione prevista nel comma 6 dell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono inviare la comunicazione prevista nella precedente lettera a) indicando se l'opzione è stata effettuata per il regime di contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o per quello di contabilità ordinaria. La comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo. Se nel corso del triennio l'ammontare dei ricavi supera 360 milioni di lire si applica per l'anno seguente il regime di contabilità ordinaria.

     2. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito.

     3. Ai fini dell'esercizio della opzione l'ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, è computato con riferimento ai ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, determinati secondo il regime applicabile in tale periodo. In caso di inizio di attività, per il primo periodo di imposta, il contribuente può esercitare l'opzione in considerazione dell'ammontare dei ricavi che prevede di conseguire, dandone comunicazione entro trenta giorni dall'inizio di attività con le modalità stabilite con il decreto previsto nel comma 1.

 

          Art. 10.

     1. Ai fini della effettuazione dei controlli di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono determinati coefficienti di riscontro degli elementi positivi e negativi di reddito. I coefficienti distinti per settore e tipologia dell'attività economica nonchè per caratteristiche e localizzazione delle imprese, tenendo conto anche del valore dei beni strumentali impiegati, del numero, qualità e retribuzione degli addetti, degli acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci e delle utenze di servizi, sono determinati sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonchè degli accertamenti e verifiche e sulla base dei dati ed elementi raccolti a norma del comma 6 dell'art. 11, avvalendosi altresì di indici presuntivi statistico-economici differenziati per area geografica.

     2. I coefficienti previsti dal comma 1 sono determinati entro il 31 marzo 1989 e sono aggiornati entro lo stesso mese degli anni successivi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, Sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale .

 

          Art. 11.

     1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito stabiliti nell'art. 30-bis del decreto n. 633 del 1972, e negli articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, determinando induttivamente l'ammontare dei compensi e dei ricavi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonchè altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attività. Sul maggiore ammontare dei compensi e dei ricavi ovvero dei corrispettivi non si applicano i coefficienti di redditività previsti negli articoli 50, comma 7, e 80 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, né le percentuali previste nell'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione.

     2. Ai soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nonchè agli esercenti arti e professioni i cui compensi annui non superano l'ammontare di lire 360 milioni si applicano le disposizioni del primo periodo del comma 1 e, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano, rispettivamente, le disposizioni dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; se il reddito dichiarato dai soggetti che si avvalgono della disciplina di cui all'art. 79 del testo unico delle imposte dirette, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, è inferiore a quello che risulta mediante l'applicazione dei coefficienti di riscontro, gli uffici possono rettificare le dichiarazioni determinando induttivamente l'ammontare del reddito sulla base di presunzioni desunte da uno o più degli elementi indicati nel comma 1. In ogni caso negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione.

     3. Se l'indicazione di elementi di cui al comma 1 è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni e, in caso di falsità degli elementi indicati, le pene previste nell'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

     4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili, in relazione agli elementi indicati nel comma 1.

     5. Si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione delle attività di controllo; gli uffici provvedono alla reciproca comunicazione di dati e notizie rilevanti ai fini dell'attività di accertamento.

     6. Ai fini della determinazione dei coefficienti di riscontro di cui all'art. 10 e dei coefficienti presuntivi di cui al comma 4 del presente articolo saranno richiesti dati ed elementi, secondo schemi predeterminati per singole categorie di imprese, alle organizzazioni economiche di categoria e ad enti ed istituti. Se i dati e gli elementi non vengono inviati o sono non rispondenti al vero o incompleti si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si considera omesso l'invio oltre il termine di sessanta giorni dalla richiesta.

     7. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria dell'imposta sul valore aggiunto e del reddito, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

 

          Art. 12.

     1. Le disposizioni degli articoli da 4 a 567891011 hanno effetto dal periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1988. Ai fini della determinazione del regime applicabile, si fa riferimento ai compensi, ricavi e volume di affari del periodo di imposta precedente.

     2. Per gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi del regime forfetario di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prorogato dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ai quali, per effetto del presente decreto si applica, anche a seguito di opzione, il regime ordinario ovvero quello previsto dall'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i ricavi, le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni poste in essere nel corso del quadriennio 1985-88 concorrono a formare il reddito dell'anno 1989 o quelli successivi nei quali avviene la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero la percezione nel caso di soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini, ancorché tali operazioni non siano imputabili ai predetti anni in base alle regole del regime ordinario. Tutti i costi, diversi da quelli indicati alle lettere da a) a f) del comma 9 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 853, inerenti agli stessi ricavi sono deducibili ancorché sostenuti, registrati o erogati nel quadriennio 1985-88. Concorrono altresì a formare il reddito dell'anno 1989 e successivi le sopravvenienze attive e passive imputabili a tali anni secondo gli articoli 55 e 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986, anche se riferibili a costi e ricavi del quadriennio 1985-88. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei ricavi, delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni la cui registrazione, ancorché non effettuata, doveva avvenire entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni o la cui percezione sia avvenuta entro la stessa data. Le esistenze iniziali di magazzino al 1° gennaio 1989 sono valutate con riferimento alle rimanenze finali al 31 dicembre 1984; in caso di incremento, le maggiori quantità sono valutate in base al costo medio ponderato risultante dalle fatture registrate o annotate nel triennio, ovvero nell'anno 1988.

     3. Per gli esercenti arti e professioni che si sono avvalsi del regime forfetario di cui alle disposizioni richiamate nel comma 2, ai quali non è applicabile la disposizione di cui all'art. 50, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, i compensi la cui registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, avviene nel corso del 1989, concorrono a formare il reddito di tale anno ancorché siano stati percepiti nel corso del quadriennio 1985-1988. Resta fermo il concorso alla formazione dei redditi degli anni 1985, 1986, 1987 e 1988 dei compensi e delle spese i cui termini di registrazione, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, venivano a scadenza entro il 31 dicembre di ciascuno dei suddetti anni.

     4. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1989 dai contribuenti che risultano esclusi dall'applicazione del regime previsto dall'art. 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche per effetto di opzione, l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate in tale anno, è ammessa in detrazione a condizione che i beni stessi non siano stati consegnati o spediti nell'anno 1988; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nell'anno 1989 è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi non siano stati pagati nell'anno 1988.

     5. Le disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche per la determinazione del reddito relativo ad anni successivi a quello in cui è stato applicato il regime previsto dall'art. 80 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con il citato decreto n. 917 del 1986; quelle previste dal comma 4 si applicano anche per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno successivo a quello in cui è stato applicato il regime previsto dall'art. 30-bis del decreto n. 633 del 1972. Le indicazioni temporali devono tuttavia intendersi riferite agli anni in cui i contribuenti si sono avvalsi dei predetti regimi ovvero all'anno precedente.

     6. La disposizione di cui all'art. 3, comma 9, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è abrogata.

 

          Art. 13.

     1. Sono istituiti i centri di assistenza fiscale ai contribuenti. I centri possono effettuare il controllo della regolarità formale della documentazione allegata alle dichiarazioni e della rispondenza alle scritture contabili obbligatorie dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime. Restano fermi i poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

     2. I centri di assistenza hanno natura privata, non possono svolgere altra attività ad eccezione di quella prevista nel comma 1 e ad essi partecipano le associazioni economiche di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro nonchè gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti. Gli iscritti in tali albi se sono appartenuti all'Amministrazione finanziaria o alla Guardia di finanza possono partecipare ai centri a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

     3. Con disposizioni legislative verrà disciplinata l'attività di controllo indicata nel comma 1 e fissata la data di entrata in funzione dei centri.

 

          Art. 14.

     1. I contribuenti che nell'anno 1988 si sono avvalsi del regime di determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di impresa di cui al decreto - legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono presentare dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo e di impresa per tutti i periodi di imposta relativi agli anni dal 1983 al 1987 per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo. La disposizione non si applica ai soggetti che hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito.

     2. L'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa da indicare nella dichiarazione sostitutiva non può essere inferiore per ciascun anno a quello risultante dall'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito determinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e Sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti di riscontro che verranno stabiliti entro il 31 marzo dello stesso anno e, in relazione al tipo di attività, di uno o più dei seguenti elementi: dimensione e ubicazione dei locali destinati all'esercizio; altri beni strumentali impiegati; numero, qualità e retribuzioni degli addetti; acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci; consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili; assicurazioni stipulate nonchè altri elementi espressamente previsti anche per singole categorie economiche.

     3. Sull'ammontare dei maggiori redditi dichiarati è dovuta una somma sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 25 per cento da parte degli esercenti imprese commerciali e al 20 per cento da parte degli esercenti arti e professioni.

     4. L'importo dovuto per ciascun anno, anche se chiuso in perdita, non può essere inferiore a lire 1 milione per gli esercenti imprese commerciali ed a lire 800 mila per gli esercenti arti e professioni e non può' essere superiore, rispettivamente, a lire sei milioni e a lire quattro milioni e cinquecentomila.

     5. Se per gli anni indicati nel comma 1 la dichiarazione è stata omessa o, se presentata, non sono stati indicati i redditi di lavoro autonomo e di impresa, sono dovuti, per ciascun anno, gli importi massimi previsti nel comma 4 maggiorati del 15 per cento. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se la dichiarazione che comprende redditi di lavoro autonomo e di impresa è stata presentata entro il 30 settembre 1988 gli importi di cui ai commi 3 e 4 sono maggiorati del 10 per cento; se è stata presentata oltre tale data resta ferma la maggiorazione del 15 per cento.

     6. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva è presentata dai soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ha effetti liberatori anche per i soci, associati o partecipanti.

     7. Per i periodi di imposta per i quali è stato notificato accertamento in rettifica o di ufficio non definitivo concernente i redditi di impresa e di lavoro autonomo di cui al comma 1, la dichiarazione sostitutiva comporta accettazione del 50 per cento del reddito o del maggior reddito accertato; il giudizio prosegue limitatamente agli altri elementi della controversia. Se per i predetti redditi l'accertamento in rettifica comporta solamente riduzione di perdite, sono dovuti gli importi minimi di cui al comma 4.

 

          Art. 15.

     1. I contribuenti che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 14 sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli anni dal 1983 al 1987 per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo ed a versare per ciascuno di detti anni un importo risultante dall'applicazione, sui maggiori redditi dichiarati, della percentuale del 20 per cento. L'ammontare dovuto per ciascun anno non può essere in ogni caso inferiore a lire cinquecentomila né superiore a lire tre milioni; se è stata omessa la dichiarazione annuale per uno o più anni l'importo minimo è elevato a lire tre milioni per ciascun anno.

     2. Per i periodi di imposta relativamente ai quali è stato notificato accertamento non definitivo, l'importo da indicare nella dichiarazione sostitutiva è pari al 50 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata.

     3. La dichiarazione sostitutiva deve comprendere anche gli anni per i quali è intervenuto accertamento definitivo per i redditi di lavoro autonomo e di impresa; in tal caso la percentuale del 20 per cento è applicata sull'ammontare del maggior reddito definitivamente accertato ridotto al 50 per cento.

 

          Art. 16.

     1. La dichiarazione sostitutiva, unica per le imposte sul reddito e per l'imposta sul valore aggiunto, è irrevocabile e deve comprendere, a pena di nullità, tutti gli anni indicati negli articoli 14 e 15; la dichiarazione può comprendere anche gli anni per i quali è stato notificato accertamento non definitivo. Essa deve essere redatta in duplice esemplare su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e spedita mediante raccomandata, nel periodo dal 1° al 30 settembre 1989, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o al centro di servizio competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di presentazione e di trasmissione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di uno degli esemplari.

 

          Art. 17.

     1. Le somme dovute ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 14 in base alla dichiarazione sostitutiva, sono riscosse mediante versamento diretto con le modalità di cui al comma 3.

     2. I versamenti delle somme dovute devono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva e per la differenza, in due rate uguali, senza applicazione di interessi, nel mese di aprile degli anni 1990 e 1991.

     3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi, a norma delle disposizioni vigenti, mediante versamento diretto con delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalità di conferimento della delega, quelle di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonchè quelle per la esecuzione dei versamenti in tesoreria e della trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.

     4. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, delle dichiarazioni sostitutive ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi, provvedono gli uffici delle imposte dirette o i centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per le ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 14 provvedono gli uffici delle imposte dirette che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte dirette o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

     5. Sulle somme non versate con le modalità e nei termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli interessi di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'art. 92 dello stesso decreto.

     6. Le somme dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva non sono deducibili ai fini del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

          Art. 18.

     1. L'ammontare complessivo dell'importo dovuto, determinato a norma dell'art. 15, deve essere versato, senza applicazioni di interessi, in ragione del 40 per cento, entro il termine di presentazione della dichiarazione sostitutiva e, per la differenza, in due rate uguali, senza applicazione di interessi, nel mese di aprile degli anni 1990 e 1991.

     2. I versamenti devono essere eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, e gli estremi delle attestazioni di versamento devono essere annotati a norma del primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. In caso di mancato o insufficiente versamento, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

          Art. 19.

     1. I giudizi in corso relativi agli accertamenti di cui al comma 7 dell'art. 14 e al comma 2 dell'art. 15, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi sino al 30 settembre 1989; successivamente a tale data i giudizi restano sospesi subordinatamente all'esibizione, da parte del contribuente, di copia anche fotostatica della dichiarazione sostitutiva e della ricevuta o di altro documento dell'Amministrazione postale comprovante la consegna della raccomandata di trasmissione. A seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolare liquidazione dell'imposta i giudizi sospesi si estinguono ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, per le imposte sul reddito, limitatamente alla parte concernente i redditi di lavoro autonomo e di impresa oggetto della predetta dichiarazione.

 

          Art. 20.

     1. I termini per l'accertamento previsti in materia di imposta sul valore aggiunto che scadono il 31 dicembre 1988 sono prorogati di un anno, relativamente ai contribuenti di cui all'art. 14, comma 1.

 

          Art. 21.

     1. Gli imponibili e le imposte sul reddito definiti ai sensi dell'art. 14 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi di impresa e di lavoro autonomo. Sugli importi risultanti dalla definizione non sono dovuti interessi e soprattasse.

     2. Le sanzioni amministrative, diverse dalle pene pecuniarie e dalle soprattasse di cui al comma 1, relative alle violazioni anche formali concernenti il reddito di impresa e di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto, non si applicano relativamente alle annualità definite ai sensi degli articoli 14 e 15.

     3. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui agli articoli da 14 al presente articolo. Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente o ritardato versamento.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI PER CONTENERE LE ELUSIONI E CONSENTIRE ACCERTAMENTI PARZIALI

 

          Art. 22.

     1. Nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In deroga alle disposizioni del comma precedente: a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) della allegata tabella B quale ne sia la cilindrata, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nella allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 concernenti i beni stessi, nonchè alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1990, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio; d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di detti autovetture, veicoli, aeromobili e natanti; e) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.".

     2. Nell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è inserito il seguente:"Per la violazione degli obblighi di fatturazione previsti dagli articoli 17, terzo comma, e 34, terzo comma, si applicano le pene pecuniarie di cui ai commi precedenti, fermo rimanendo l'obbligo del pagamento dell'imposta.".

     3. Nell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il cessionario o committente che nell'esercizio di imprese, arti o professioni abbia acquistato beni o servizi senza emissione della fattura o con emissione di fattura irregolare da parte del soggetto obbligato ad emetterla, è tenuto a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità: a) se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare contenente le indicazioni prescritte dall'art. 21 e deve contemporaneamente versare la relativa imposta; b) se ha ricevuto una fattura irregolare deve presentare all'ufficio competente nei suoi confronti, entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha registrato la fattura stessa, un documento integrativo, in duplice esemplare, contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e deve contemporaneamente versare la maggior imposta eventualmente dovuta. Un esemplare del documento con l'attestazione dell'avvenuto pagamento o della intervenuta regolarizzazione, è restituito dall'ufficio all'interessato che deve annotarlo a norma dell'art. 25. In caso di mancata regolarizzazione si applicano al cessionario o committente le pene pecuniarie previste dai primi tre commi, oltre al pagamento dell'imposta, salvo che la fattura risulti emessa.".

     4. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate: a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza; b) la distruzione dei beni.".

     5. Nell'art. 69, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione.".

     6. Nell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Con decreti del Ministro delle finanze possono inoltre essere determinate le formalità che devono essere osservate per effettuare, senza applicazione dell'imposta, la restituzione alle imprese produttrici o la sostituzione gratuita di beni invenduti previste da disposizioni legislative, usi commerciali o clausole contrattuali. Per determinate categorie di beni, contenuti in recipienti, imballaggi e simili per la diretta vendita al consumo, potrà essere disposta l'applicazione dei contrassegni di Stato atti a garantire il pagamento dell'imposta.".

 

          Art. 23.

     Nell'art. 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La presunzione di liberalità, se ricorre la condizione di cui al comma 1, vale anche per i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi da parte del coniuge o di un parente in linea retta dal precedente proprietario o titolare di diritto reale di godimento.".

     2. Nell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota: "II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa.".

 

          Art. 24.

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:"L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.";

     b) all'art. 4, il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:"L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.";

     c) all'art. 6, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:"Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione, salvo quanto disposto nel terzo comma.";

     d) all'art. 18, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:"In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione".

 

          Art. 25.

     1. Nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , è aggiunto il seguente comma:"Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'art. 22.".

 

          Art. 26.

     1. Nell'art. 4, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare;".

     2. Ai fini dell'applicazione della disposizione recata dall'art. 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.

     3. Nell'art. 8, comma 3, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "la differenza può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "la differenza può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi".

     4. Nell'art. 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "; si considerano in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice ivi residenti;".

     5. Nell'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "con avanzi di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "con avanzi di fusione per la parte corrispondente alle riserve e altri fondi iscritti nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate costituiti con utili che hanno concorso a formare il reddito di queste;".

     6. Nell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni. I canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano.";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:"4. Non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi agli aeromobili da turismo, alle navi o imbarcazioni da diporto, ai motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici e alle autovetture ed autoveicoli di cui all'art. 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici. Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore, la deduzione è ammessa nella misura del 50 per cento e limitatamente a un solo automezzo o, nel caso di esercizio dell'arte o professione in forma associata o da parte di società semplici, a un solo automezzo per ciascun associato o socio.".

     7. Nell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 4 la parola: "nono" è sostituita con la parola: "quarto";

     b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:"5-bis. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze relative ai beni di cui alle lettere a) e b), escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, del comma 8-bis dell'art. 67, nonchè ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.".

     8. Nell'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:"3-bis. Gli interessi derivanti da prestiti fatti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, se la misura non è determinata o è inferiore, si computano in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto medio vigente nel periodo di imposta. Questa disposizione non si applica per gli interessi, compresi quelli per dilazione di pagamento, derivanti da prestiti ai dipendenti e alla clientela.".

     9. Nell'art. 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:"1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'art. 48, comma 3.".

     10. Nell'art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:"5-bis. Non sono deducibili le minusvalenze di cui al comma 1 e le perdite di cui al comma 3 relative ai beni indicati alle lettere a) e b) del comma 8-bis dell'art. 67, escluse le autovetture e gli autoveicoli con motore di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici, nonchè ai beni di cui alla lettera c) dello stesso comma.".

     11. Nell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 8, la seconda parte è sostituita dalla seguente: “la deduzione dei canoni da parte dell'impresa utilizzatrice è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili.";

     b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi: "8-bis. Semprechè non siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, non sono deducibili le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ai seguenti beni: a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto; b) autovetture ed autoveicoli cui alle lettere a) e c) dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici; c) motocicli con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici. "8-ter. Per le imprese che esercitano attività di locazione o noleggio dei beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8-bis la disposizione del medesimo comma si applica per quelli dati in uso agli amministratori, soci, collaboratori o dipendenti.";

     c) alla fine del primo periodo del comma 10 sono aggiunte le seguenti parole: "; per le imprese individuali le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata non superiore a 2.500 centimetri cubici si considerano in ogni caso adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio.".

     12. Nell'art. 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.".

 

          Art. 27.

     1. Nell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "può essere portata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto" sono sostituite con le seguenti: può essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi. Detta differenza potrà tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui al precedente art. 94.".

     2. Nell'art. 112, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e le plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicati nell'art. 20, comma 1, lettera f).".

 

          Art. 28.

     1. Nell'art. 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "quale risulta dalla situazione patrimoniale" sono sostituite con le parole: "quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se le azioni o quote della società la cui perdita è riportabile erano possedute dalla società incorporante o da altra società partecipante alla fusione, la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla società partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della società risultante dalla fusione o incorporante.".

 

          Art. 29.

     1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 15 per cento. I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

     2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     3. Nell'art. 8, primo comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "all'aliquota del" sono aggiunte le parole: "15 per cento e del".

     4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinabilità degli utili residui a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

 

          Art. 30.

     1. Nell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, infine, il seguente comma:"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.".

     2. Nell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: possono limitarsi" in poi sono sostituite con le seguenti parole: "compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44.".

     3. Nell'art. 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico, delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.".

     4. Nell'art. 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Tuttavia è ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".

 

          Art. 31.

     1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'art. 6, primo comma, lettera e), dopo le parole: ai progettisti dell'opera;" sono aggiunte le parole: "domande ed amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;";

     b) nell'art. 6, primo comma, lettera f), dopo le parole: "ai soggetti che esercitano l'attività;" sono aggiunte le parole: "domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;";

     c) nell'art. 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere: "g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa; g-ter) atti posti in essere da aziende ed istituti di credito, nella qualità di banche agenti, per dare corso alle operazioni di investimento di capitali all'estero dei soggetti residenti nello Stato, relativamente al soggetto investitore; g-quater) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti";

     d) nell'art. 7, dopo il quarto comma e aggiunto il seguente comma: "Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti gli atti e i contratti di cui alle lettere g-ter) e g-quater) del primo comma dell'art. 6.";

     e) nell'art. 7, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:"Le modalità delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative agli atti e ai contratti di cui alle lettere g-ter) e g-quater) del primo comma dell'art. 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed è emanato di concerto con il Ministro del tesoro.".

 

          Art. 32.

     1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, è elevata dal 18 per cento al 30 per cento.

     2. E' altresì elevata al 30 per cento la ritenuta di cui al comma 1 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, nonchè delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati.

     3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sono applicate a titoli di acconto anche nei confronti delle società di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

          Art. 33.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la ritenuta del 18 per cento di cui al primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è elevata al 19 per cento.

 

Titolo IV

MODIFICHE Dl ALIQUOTE I.V.A. E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

 

          Art. 34.

     1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento è elevata al quattro per cento.

     2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

     3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera i) del terzo comma dell'art. 2 è sostituita dalla seguente: "i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;";

     b) nel terzo comma dell'art. 2, la lettera g) è soppressa;

     c) nel quarto comma dell'art. 3, la lettera g) è soppressa;

     d) il n. 10 dell'art. 10 è soppresso;

     e) alla lettera c) del primo comma dell'art. 74 dopo le parole "per il commercio" sono aggiunte le parole "dei giornali quotidiani e".

     4. I commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono soppressi.

     5. Allatabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il n. 18) è sostituito al seguente:"18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;";

     b) il n. 26 è sostituito dal seguente:"26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;";

     c) il n. 35) è sostituito dal seguente:"35) prestazioni relative alla composizione e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;".

     6. Nel secondo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 403, sono soppresse le parole: "e, dal 1° gennaio 1988, per le cessioni di libri".

     7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

 

          Art. 35.

     1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'art. 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, è fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.

 

          Art. 36.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le società non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio è stabilita in lire duecentocinquantamila.

     2. La tassa è altresì dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui è stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA è stato attribuito anteriormente alla predetta data.

     3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle società soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

     4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attività; quella annuale entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente a quello per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta. Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni.

     5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attività, ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

     6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione dell'attività.

     7. Per la mancata indicazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila.

     8. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è sostituito dal seguente:"1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è stabilita nella misura di lire 12 milioni per le società per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 50O mila per le società a responsabilità limitata e di lire 500 mila per le società di altro tipo.".

     9. Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 dellatariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al n. 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila.

     10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano alle tasse il cui termine di pagamento decorre dal 1° gennaio 1989.

 

          Art. 37.

     1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1, 2 e 3, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.310 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 35, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti per lo stesso anno 1989 dall'applicazione dell'art. 33. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 36 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo art. 36.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 38.

     1. Le disposizioni dell'art. 23 e dell'art. 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'art. 25 si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'art. 26, commi 1, 3, 4 e 5 e all'art. 27 hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'art. 26, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 12 hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'art. 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'art. 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari di cui al n. 36) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'art. 34 ha effetto dal 1° febbraio 1989; per le cessioni di libri le disposizioni relative alla emissione della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, e quelle relative al rilascio dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 1989.

 

          Art. 39.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 27 aprile 1989, n. 154, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto, esclusi quelli in materia di imposta sul valore aggiunto relativi ai giornali quotidiani, ai libri, ai periodici e alle assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie.