Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/09/1987 |
Numero: | 367 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'art. 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, [...] |
Art. 2. 1. Al quarto comma dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: "La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, [...] |
Art. 3. 1. Dopo il quarto comma dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente |
Art. 4. 1. Alla lettera b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata dall'art. 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, [...] |
Art. 5. 1. Il primo e secondo comma dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 6. 1. Al secondo comma dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con [...] |
Art. 7. 1. Al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla [...] |
Art. 8. 1. All'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, [...] |
Art. 9. 1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è così modificato: "Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della [...] |
Art. 10. 1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato [...] |
Art. 11. 1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti [...] |
Art. 12. 1. Il parere prescritto dall'art. 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale, è reso dal Ministero per [...] |
Art. 13. 1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno [...] |
Art. 14. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28022 - D.L. 4 settembre 1987, n. 367 [1].
Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
(G.U. 8 settembre 1987, n. 209)
1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, di cui all'art. 35, primo comma, della
2. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 40 della
3. Il termine per la denunzia al catasto, di cui all'art. 52, secondo comma, della
1. Al quarto comma dell'art. 32 della
1. Dopo il quarto comma dell'art. 34 della
"Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, semprechè ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni".
1. Alla lettera b) del terzo comma dell'art. 35 della
2. Al terzo comma dell'art. 35 della
3. Il primo periodo del quarto comma dell'art. 35 della
"Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64 e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della
4. Il quinto comma dell'art. 35 della
"Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.
Nei casi di costruzione di cui all'art. 1 della
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 2 del
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa".
5. Al nono comma dell'art. 35 della
6. Al dodicesimo comma dell'art. 35 della
7. Il quattordicesimo comma dell'art. 35 della
"A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni".
8. Dopo il quindicesimo comma dell'art. 35 della
"Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente".
9. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 8 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. Il primo e secondo comma dell'art. 36 della
"Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.
Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari a un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo".
1. Al secondo comma dell'art. 38 della
1. Al secondo comma dell'art. 40 della
2. L'ultimo comma dell'art. 40 della
"Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purchè le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".
1. All'art. 44 della
"I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati".
1. L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 46 della
2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 46 della
3. Qualora il termine annuale di cui ai commi 1 e 2 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo termine di novanta giorni decorre dalla predetta data di entrata in vigore.
1. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.
1. Agli effetti della tabella allegata alla
1. Il parere prescritto dall'art. 32, primo comma, della
2. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende in senso favorevole, decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo con atto motivato notifichi il parere negativo specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente.
3. Per le istanze di parere di cui al comma 1 proposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dall'art. 32, primo comma, della
1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce, sentiti i Ministeri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo.
2. Con la relazione di cui al comma 3 dell'art. 9 del
3. Per le occorrenze di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e di lire 40 miliardi per l'anno 1988. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della