| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica | 
| Capitolo: | 38.2 condoni e sanatorie | 
| Data: | 20/11/1985 | 
| Numero: | 656 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 30 [...] | 
| Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. | 
§ 38.2.9 - D.L. 20 novembre 1985, n. 656. [1]
Disposizioni urgenti in materia di sanatoria delle opere edilizie abusive.
(G.U. 22 novembre 1985, n. 275).
     1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della 
2. [2].
     3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della 
     4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della 
Artt. 2. - 4. [3]
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dalla 
[2] Modifica il 1° comma, art. 40, della 
[3] Modificano gli artt. 35, 44 e 52 della