Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.2 condoni e sanatorie |
Data: | 23/04/1985 |
Numero: | 146 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 3 bis |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 5 bis. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 7 bis. |
Art. 8. |
Art. 8 qua ter. |
Art. 9. 1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 ed alle [...] |
Art. 10. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 38.2.7 - D.L. 23 aprile 1985, n. 146. [1]
Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
(G.U. 24 aprile 1985, n. 97).
1. [2].
2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della
3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del
3 bis. [4].
Artt. 8 bis. - 8 ter. [15]
Art. 8 quater. [16]
Non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede, entro il 30 maggio 1986, alla rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983 ed alle relative elaborazioni riferendone al Parlamento.
2. Al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione di cui al comma 1, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda da presentare ai sensi dell'art. 35 della
3. Il Ministro dei lavori pubblici presenta al Parlamento entro il 15 marzo di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione, nell'anno precedente, della
4. La prima relazione è presentata al Parlamento entro il 15 marzo 1986 [17].
Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Comma sostituito dalla
[3] Il presente comma è stato così modificato dalla
[3] Il presente comma è stato così modificato dalla
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Modifica il 7° comma, art. 7, della
[6] Modifica la lettera a), art. 20, della
[7] Articolo aggiunto dalla
[8] Modifica l'art. 32 della
[9] Articolo modificato dalla
[10] Articolo aggiunto dalla
[11] Modifica l'art. 39 della
[12] Articolo modificato dalla
[13] Articolo aggiunto dalla
[14] Modifica gli artt. 35, 36, 37, 44, 51, 17, 38, 40 e 41 della
[15] Articoli aggiunti dalla
[16] Articolo aggiunto dalla
[17] Il presente comma è stato così sostituito dalla
[17] Il presente comma è stato così sostituito dalla