§ 98.1.27996 - D.L. 10 luglio 1987, n. 271 .
Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego.


Settore:Normativa nazionale
Data:10/07/1987
Numero:271


Sommario
Art. 1.  Conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale
Art. 2.  Retribuzione individuale di anzianità
Art. 3.  Patronato sindacale
Art. 4.  Contrattazione decentrata per il personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Art. 5.  Personale degli ordini, collegi professionali relative federazioni e delle casse conguagli prezzi
Art. 6.  Rivalutazione per il personale degli enti parastatali dei compensi per lavoro straordinario relativi al primo semestre dell'anno 1976
Art. 7.  Compensi incentivanti la produttività per il personale degli enti parastatali
Art. 8.  Norme per il personale della scuola
Art. 9.  Criteri per la determinazione degli organici degli uffici dei Ministeri
Art. 10.  Assunzione mediante prove selettive del personale del comparto sanità
Art. 11.  Istituzione del livello retributivo-funzionale ottavo-bis nel comparto sanità
Art. 12.  Lavoro a tempo parziale nel comparto sanità
Art. 13.  Disposizioni comuni al comparto enti locali
Art. 14.  Istituzione di posti di organico nei comuni e tipologia delle comunità montane
Art. 15.  Funzioni dirigenziali nel comparto enti locali
Art. 16.  Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore nel comparto enti locali
Art. 17.  Inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dei Ministeri e delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Art. 18.  Ammissione ai concorsi di personale in servizio per il comparto dei Ministeri
Art. 19.  Disposizioni particolari per il personale di alcune aziende autonome dello Stato
Art. 20.  Copertura finanziaria
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 98.1.27996 - D.L. 10 luglio 1987, n. 271 [1].

Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego.

(G.U. 11 luglio 1987, n. 160)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale

     1. Con decorrenza 30 giugno 1988 al personale compreso nei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, è conglobata nello stipendio iniziale di livello, in godimento alla stessa data, una quota dell'indennità integrativa speciale, pari a L. 1.081.000 annue lorde.

     2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante allo stesso personale di cui al comma 1, in attività di servizio, è ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

     3. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennità integrativa speciale, spettante ai sensi dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui la indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

     4. Ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione all'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse modalità di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta retribuzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe.

     5. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera, agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilità, nei confronti dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

 

          Art. 2. Retribuzione individuale di anzianità

     1. I valori economici di anzianità individuale in godimento al 31 dicembre 1986, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe, scatti o similari maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui ai decreti del Presidente della Repubblica recettivi degli accordi del triennio 1982-84 ed ai relativi valori di progressione per anzianità delle classi e scatti negli stessi previsti. Di conseguenza, fino al 31 dicembre 1988, non opera la progressione per classi e scatti prevista dai predetti decreti.

     2. Qualora non venga adottata entro il 30 giugno 1989 una nuova normativa in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità per il personale compreso nei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sarà incrementata, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dai rispettivi ordinamenti sulla base dei relativi valori tabellari. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 i predetti importi competono in ventiquattresimi in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l'importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica funzionale e profilo professionale di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.

     3. Per il personale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, la retribuzione da corrispondere ai sensi del comma 2 verrà incrementata della somma corrispondente a ciascun livello retributivo prevista dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53. Analoga disposizione si applica al personale compreso nel comparto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, con riferimento al disposto dell'art. 41, punto B, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347.

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale di cui all'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

 

          Art. 3. Patronato sindacale

     1. I dipendenti compresi nei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, in servizio e in quiescenza, per l'espletamento di pratiche inerenti alle prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI COMPARTI

 

          Art. 4. Contrattazione decentrata per il personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

     1. La negoziazione decentrata, per le materie alla medesima demandate, relativamente ai comparti del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, può articolarsi anche per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purchè diretti da funzionari con qualifica dirigenziale.

     2. La delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.

 

          Art. 5. Personale degli ordini, collegi professionali relative federazioni e delle casse conguagli prezzi

     1. Per la completa definizione della regolamentazione del personale degli ordini, collegi professionali e relative federazioni e delle casse conguagli prezzi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale nella composizione di cui all'art. 7, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per la predisposizione di un regolamento organico tipo, il quale non potrà prevedere più di due posizioni dirigenziali.

     2. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione e sottoponendolo alla prescritta approvazione, ivi compresa quella del Dipartimento della funzione pubblica, qualora venga proposto un ordinamento dei servizi che comporti la previsione di qualifiche dirigenziali e nei casi di variazione delle dotazioni organiche.

     3. Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche gli enti rimetteranno all'esame della predetta commissione i casi di espletamento di mansioni superiori esercitate in modo continuativo e risultanti da atti certi dell'amministrazione di data anteriore al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

 

          Art. 6. Rivalutazione per il personale degli enti parastatali dei compensi per lavoro straordinario relativi al primo semestre dell'anno 1976

     1. Nei confronti del personale destinatario del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, i compensi riguardanti le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria.

 

          Art. 7. Compensi incentivanti la produttività per il personale degli enti parastatali

     1. In relazione all'attuazione della disciplina dei compensi incentivanti la produttività di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, restano confermate le deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione degli enti per quanto concerne gli anni 1983 e seguenti.

 

          Art. 8. Norme per il personale della scuola

     1. Il disposto di cui all'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, si applica a tutti gli effetti con le decorrenze previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

     2. Le misure delle indennità di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamenti educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi e da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, nel quale sono determinate anche le misure delle indennità di carica relative agli anni precedenti.

 

          Art. 9. Criteri per la determinazione degli organici degli uffici dei Ministeri

     1. In attuazione del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, i risultati dell'indagine, finalizzata alla verifica e definizione dei flussi di attività e degli organici, sono riassunti a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro, da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale.

     2. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 1, si terrà conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonchè delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi.

     3. In relazione a quanto precede potranno essere individuate, in sede di accordi decentrati, modalità concrete di articolazione di orario di lavoro tenendo anche conto delle realtà locali e delle esigenze degli utenti.

 

          Art. 10. Assunzione mediante prove selettive del personale del comparto sanità

     1. L'assunzione in ruolo per chiamata diretta del personale degli enti individuati dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, riguarda le figure del comparto sanitario per le quali non sia richiesto un titolo professionale specifico, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     2. L'assunzione in ruolo degli operatori professionali di seconda categoria del ruolo sanitario, degli operatori tecnici coordinatori, degli operatori nonchè agenti tecnici del ruolo tecnico del medesimo comparto, per i quali siano richiesti specifici titoli professionali ovvero il possesso di particolari certificazioni abilitative obbligatorie è effettuato con le modalità della pubblica selezione, ai sensi dell'art. 20 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.

     3. Per quanto riguarda i requisiti generali per l'ammissione alla pubblica selezione, il bando, la pubblicazione, i termini, le domande di ammissione, l'esclusione, la nomina delle commissioni giudicatrici, nonchè tutte le modalità di espletamento delle procedure concorsuali, si fa riferimento a quanto disposto dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dai titoli I e II del decreto del Ministro della sanità del 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, così come modificati dalla legge 20 maggio 1985, n. 207.

     4. I requisiti specifici di ammissione alla selezione di cui al comma 2 sono i seguenti:

     A) Operatore tecnico coordinatore (ruolo tecnico):

     1) anzianità di cinque anni nella posizione funzionale di operatore tecnico nello stesso settore di attività alla data di scadenza del bando ed, ove previsto, il possesso del titolo professionale specifico relativo all'attività oggetto della selezione.

     B) Operatore professionale di seconda categoria (ruolo sanitario) ed operatore tecnico (ruolo tecnico):

     1) età non superiore ad anni 35, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1), lettera b), del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1982, e successive modificazioni;

     2) diploma di scuola dell'obbligo;

     3) titolo professionale specifico richiesto per l'assunzione del posto da ricoprire, rilasciato da scuola autorizzata.

     C) Agente tecnico (ruolo tecnico):

     1) gli stessi requisiti di cui alla lettera B) punti 1) e 2);

     2) certificazione abilitativa obbligatoria.

     5. La composizione delle commissioni giudicatrici, le prove di esame e i punteggi attribuiti ai candidati sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità.

     6. I provvedimenti relativi alle procedure delle prove selettive sono adottati dal comitato di gestione delle unità sanitarie locali o dall'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

 

          Art. 11. Istituzione del livello retributivo-funzionale ottavo-bis nel comparto sanità

     1. Ai sensi dell'art. 2, n. 3), della legge 29 marzo 1983, n. 93, è istituito nell'ambito delle qualifiche funzionali previste per il comparto della sanità un nuovo livello funzionale-retributivo ottavo-bis, da collocare fra l'ottavo ed il nono livello funzionale-retributivo, nel quale ascrivere appositi profili ad elevato contenuto professionale; a tale livello è attribuito il trattamento retributivo base di L. 11.300.000 annue lorde.

     2. L'identificazione dei profili professionali e la relativa declaratoria delle funzioni e delle mansioni è effettuata dall'apposita commissione per i profili professionali ed avrà valore per il prossimo triennio contrattuale.

     3. Al predetto nuovo livello retributivo-funzionale potranno accedere mediante pubblico concorso, secondo le vigenti disposizioni, gli appartenenti ai profili professionali di settimo ed ottavo livello dei vari ruoli, sulla base dei criteri e delle modalità indicati nella declaratoria dei profili professionali medesimi.

 

          Art. 12. Lavoro a tempo parziale nel comparto sanità

     1. Gli enti indicati nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, possono istituire, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio, previa consultazione con le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, posti di ruolo con rapporto a tempo parziale, nel limite massimo del 15 per cento dei posti in organico ad orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento o di responsabilità operative.

     2. L'istituzione di posti con rapporto a tempo parziale non può comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a metà tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa.

     3. L'assunzione in un posto con rapporto a tempo parziale comporta la prestazione del 50 per cento dell'orario di lavoro; tale orario è di norma articolato su cinque giorni settimanali.

     4. Salvo quanto previsto dal comma 5, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilità, previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e con qualsiasi attività libero-professionale.

     5. Il trattamento economico per rapporto di lavoro a tempo parziale è pari al 50 per cento di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio è quella prevista per il restante personale calcolata sul 50 per cento dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale ad orario intero. Il personale con rapporto a tempo parziale non può eseguire prestazioni oltre il proprio normale orario di lavoro, nè può fruire di benefici che comportino riduzioni di orario di lavoro.

     6. La copertura dei posti con rapporto a tempo parziale avviene nel rispetto della normativa concorsuale vigente.

     7. In ogni caso, prima della attivazione della suddetta procedura, l'ente deve consentire al proprio personale di ruolo già in servizio la possibilità di optare per i posti con il rapporto a tempo parziale.

     8. In caso di più opzioni rispetto ai posti disponibili, l'accoglimento della richiesta viene disposto in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita. In caso di parità, si deve tener conto nell'ordine:

     a) del numero e dell'età dei componenti il nucleo familiare;

     b) delle condizioni di salute del dipendente.

     9. La richiesta di passaggio a posti ad orario pieno in caso di più domande viene disposta in base all'anzianità complessiva nella posizione funzionale rivestita.

     10. Le richieste di passaggio a rapporto a tempo parziale o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione.

     11. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto a ventisei giornate di congedo ordinario, se il suo orario di lavoro settimanale è articolato su cinque giornate lavorative, ovvero ad un numero proporzionale all'articolazione delle giornate lavorative stesse.

     12. Con separato provvedimento legislativo saranno adottate norme particolari relative al trattamento di previdenza e di quiescenza per il lavoro a tempo parziale.

 

          Art. 13. Disposizioni comuni al comparto enti locali

     1. Ai fini della omogeneizzazione degli istituti economici retributivi e delle posizioni giuridiche del personale dipendente dagli enti confluiti nel comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, sono estese, con le modifiche di seguito indicate e nella salvaguardia delle autonomie dei singoli enti e delle rispettive specificità, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, nelle seguenti materie:

     a) organizzazione del lavoro (art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);

     b) struttura organizzativa degli enti (art. 14, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);

     c) rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 9, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);

     d) rapporto di lavoro stagionale (art. 9, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347);

     e) attribuzione compiti e responsabilità dei dirigenti (allegato A - qualifiche funzionali dirigenziali - del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347).

     2. Oltre al settore, al servizio ed alla unità operativa complessa previsti dall'art. 14, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, la struttura organizzativa dell'ente può prevedere l'unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa - ove prevista per l'espletamento dell'attività di erogazione di servizi alla collettività. Ove costituisca struttura apicale esplica altresì funzione di programmazione.

     3. Il ricorso alle graduatorie di collocamento di cui all'art. 9, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, potrà avvenire solo per le qualifiche comprese tra la prima e la quarta.

 

          Art. 14. Istituzione di posti di organico nei comuni e tipologia delle comunità montane

     1. I comuni con la popolazione fino a 3.000 abitanti possono prevedere l'istituzione di posti attribuibili alla settima qualifica funzionale nelle aree tecnica, contabile e amministrativa, qualora ciò sia reso indispensabile in relazione al livello quali-quantitativo dei servizi istituiti, all'economicità di gestione ed a condizione di idonea garanzia della copertura dei relativi oneri finanziari. Tali nuovi posti in organico dovranno essere approvati dalla commissione centrale per la finanza locale.

     2. I comuni da 3.001 a 10.000 abitanti, con le procedure ed i criteri di cui al comma 1, possono istituire posti di organico di ottava qualifica per il cui accesso è richiesto il possesso della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

     3. In relazione alle finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della polizia municipale, i comuni, fermo restando l'organico complessivo dell'area di vigilanza ed il procedimento di cui ai precedenti commi, potranno istituire posti di istruttore di vigilanza (sesta qualifica funzionale), previa organizzazione del servizio e conseguente emanazione della prevista normativa regolamentare, nel limite del 30% nei comuni di I A e per i restanti del 20%, arrotondando all'unità superiore, dell'organico della quinta qualifica funzionale.

     4. Per quanto concerne la tipologia delle comunità montane di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, si precisa che rientrano tra gli enti di tipo 2 le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, ovvero con funzioni plurime (USL, consorzi di bonifica o altre funzioni formalmente delegate dalla regione o dai comuni).

 

          Art. 15. Funzioni dirigenziali nel comparto enti locali

     1. Per le regioni i posti della prima qualifica dirigenziale non possono superare di tre volte quelli previsti per l'organico della seconda qualifica dirigenziale nell'accordo 1983-85.

     2. Qualora il numero dei dirigenti di prima qualifica attualmente in servizio superi l'aliquota prevista dal comma 1 verranno istituiti corrispondenti posizioni in soprannumero ad esaurimento.

     3. Negli istituti autonomi case popolari e nei consorzi di sviluppo industriale vengono istituiti posti di ruolo della prima qualifica dirigenziale e possono essere istituiti posti di ruolo della seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:

     a) nella fase di prima applicazione il contingente organico per ciascun ente della prima qualifica dirigenziale sarà pari al numero dei dipendenti appartenenti all'attuale settima fascia funzionale che vengono inquadrati nella predetta qualifica e ad ognuno è confermato l'incarico di coordinamento in essere e la relativa indennità, che sarà riassorbita per effetto o del passaggio alla seconda qualifica dirigenziale o per nuovo conferimento dell'indennità di coordinamento;

     b) successivamente l'eventuale contingente organico della seconda qualifica dirigenziale, conseguente alla ristrutturazione dei servizi ed alla determinazione delle strutture funzionali apicali per ogni singolo ente, sarà determinato con apposito provvedimento nel rispetto dei criteri definiti dalle leggi regionali.

     4. Nelle camere di commercio vengono istituiti posti di ruolo nella prima e seconda qualifica dirigenziale, con i criteri e le modalità seguenti:

     a) la seconda qualifica dirigenziale è consentita negli enti presso i quali risultano iscritte o annotate nel relativo registro almeno 65.000 ditte operanti e la corrispondente provincia e/o comune capoluogo preveda tale seconda qualifica;

     b) il contingente organico iniziale della prima qualifica dirigenziale è pari al numero dei posti dell'attuale qualifica ottava-bis, che viene soppressa;

     c) i contingenti organici delle qualifiche dirigenziali saranno stabiliti in sede di ristrutturazione dei servizi e di determinazione delle strutture apicali di ogni singolo ente, sentite le organizzazioni sindacali.

     5. In prima applicazione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono inquadrati nella prima qualifica dirigenziale, previa verifica dei titoli di servizio, gli appartenenti, a tale data, alla qualifica ottava-bis, nonchè coloro che successivamente risultino vincitori di concorsi per posti disponibili sino al 31 dicembre 1986 per la ex qualifica ottava-bis, con decorrenza dalla data di inquadramento.

 

          Art. 16. Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore nel comparto enti locali

     1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle massime strutture organizzative degli enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono essere transitoriamente assegnate, con provvedimento ufficiale, a dipendente di qualifica immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale appartenente alla stessa struttura organizzativa.

     2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono essere affidate a condizioni che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino all'espletamento della stessa e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

     3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto al conferimento del posto stesso.

     4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore a trenta giorni va attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

          Art. 17. Inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dei Ministeri e delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

     1. In sede di prima applicazione delle norme conseguenti all'attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, limitatamente al personale dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, nella nona qualifica funzionale sono inquadrati, anche in soprannumero, a decorrere dal 1° gennaio 1987, i direttori aggiunti di divisione e qualifiche equiparate, nonchè il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, rivestiva la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, ed il personale che alla predetta data aveva comunque maturato una effettiva anzianità di servizio nella carriera direttiva di almeno nove anni e sei mesi.

     2. Nella nona qualifica sono, altresì, inquadrati gli appartenenti alla ex carriera direttiva assunti mediante concorso per l'esercizio di attività tecnico-professionali per le quali è richiesto il possesso di apposito diploma di laurea e relativo titolo di abilitazione professionale ed il personale tecnico laureato inquadrato nei ruoli ove è richiesta l'abilitazione professionale suddetta, aventi entrambe le categorie almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività. Inoltre sono inquadrati nella predetta qualifica i direttori ed i vice dirigenti di ottava qualifica o categoria appartenenti all'ex carriera direttiva, preposti ad uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o di stabilimenti non riservati a qualifiche dirigenziali, aventi almeno cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni, nonchè il personale assunto per compiti di studio e ricerca ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, transitato in ruolo in applicazione del combinato disposto degli articoli 30 e 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con almeno cinque anni di effettivo servizio nell'esercizio delle predette attività, ed il personale dell'ex carriera direttiva appartenente a profili professionali da ascrivere alla nona qualifica.

 

          Art. 18. Ammissione ai concorsi di personale in servizio per il comparto dei Ministeri

     1. La disposizione transitoria di cui all'art. 8 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogata fino al 31 dicembre 1987.

     2. Alla copertura dei posti disponibili nei profili professionali, a conclusione del primo inquadramento ed in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si provvede mediante concorsi, ai quali possono partecipare i dipendenti in possesso di un'anzianità di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore, con le modalità che saranno stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 19. Disposizioni particolari per il personale di alcune aziende autonome dello Stato

     1. Fino al 31 dicembre 1987 in tema di profili professionali si procede con le modalità di cui all'art. 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, e di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797, per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e con le modalità previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e dagli articoli 98, 104, 110 e 111 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

     2. Fino al 31 dicembre 1987 nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40 per cento dei posti è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101.

     3. Il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, appartenente alla ottava categoria di esercizio, che da almeno cinque anni alla data del 1° gennaio 1987 diriga uffici o impianti di rilevante importanza ovvero sia addetto ad attività di particolare rilevanza, tutte ascritte al profilo professionale di vice dirigente di ottava categoria direttiva, è inquadrato in quest'ultima. Tale inquadramento avviene nel rispetto del limite del 20 per cento dei posti di ottava categoria direttiva riservato al personale della settima e ottava categoria di esercizio ai sensi della normativa vigente.

     4. Il personale in servizio continuativo presso la Cassa depositi e prestiti al 1° gennaio 1986 può optare per l'inserimento nel ruolo del personale della Cassa medesima entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine di trenta giorni il personale che ha già optato per i ruoli della Cassa può recedere dall'opzione e rientrare nei ruoli di provenienza ove negli stessi vi sia disponibilità di posti.

 

          Art. 20. Copertura finanziaria

     1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono ricompresi negli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria dei decreti recettivi degli accordi dei singoli comparti per il triennio 1985-87.

 

          Art. 21. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge.