§ 98.1.26336 - Legge 24 marzo 1986, n. 78.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'art. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/1986
Numero:78


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è convertito in legge [...]
Art. 2.      1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 98.1.26336 - Legge 24 marzo 1986, n. 78.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

(G.U. 29 marzo 1986, n. 74)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, concernente interpretazione autentica del quarto comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ferma restando la particolare disciplina dettata per il personale dei ruoli indicati nella legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione e successive norme di modifica";

     all'articolo 3, le parole: "dal disegno di legge finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)".

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626.

 

          Art. 2.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.