§ 98.1.27907 - D.L. 22 dicembre 1986, n. 881 .
Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni Uffici finanziari e per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/12/1986
Numero:881


Sommario
Art. 1.      1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988
Art. 2.      1. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli [...]
Art. 3.      1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27907 - D.L. 22 dicembre 1986, n. 881 [1].

Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni Uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente

(G.U. 22 dicembre 1986, n. 296)

 

     Art. 1.

     1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988:

     a) le gestioni delle Esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle Tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 31 dicembre 1986 atto di rinuncia, continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal D.L. 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché dall'art. 1-bis, comma primo, del D.L. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante;

     b) le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori continuano ad avere efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del citato D.L. n. 568 del 1983, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'art. 3 dello stesso decreto, intendendosi posticipato, con i correlativi adeguamenti temporali, il riferimento agli anni 1983 e 1984;

     c) le disposizioni dell'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite in società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

     2. Fino alla stessa data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla citata legge n. 657 del 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla egione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858.

     4. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma primo non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli artt. 416 e 416-bis del Codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma terzo; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

     5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle Tesorerie comunali della Regione Trentino-Alto Adige.

 

          Art. 2.

     1. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'art. 3, comma primo, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644.

     2. Le Ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'art. 13 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.

     3. Il termine di prescrizione per il recupero delle tasse automobilistiche relative all'anno 1983 è prorogato al 31 dicembre 1987; alla stessa data è prorogato il termine di prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte per lo stesso anno 1983.

     4. Per la notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli altri atti di cui all'art. 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, le tasse di spedizione sono poste a carico del destinatario. Si applicano le disposizioni dell'art. 12, ultimo comma, della legge medesima.

 

          Art. 3.

     1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella G.U. n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 87 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 403, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.