§ 98.1.27874 - D.L. 11 aprile 1986, n. 104 .
Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/04/1986
Numero:104


Sommario
Art. 1.      1. Dopo l'art. 445 del codice penale è inserito il seguente
Art. 2.      1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il [...]
Art. 3.      1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste presiedono al coordinamento ed all'azione integrata dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri [...]
Art. 4.      1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio [...]
Art. 5.      1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e [...]
Art. 6.      1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal [...]
Art. 7.      1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in aumento dal presente [...]
Art. 8.      1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Age-Control S.p.a.), di cui all'art. 18, nono [...]
Art. 9.      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il [...]
Art. 10.      1. E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare in materia di consumo del vino e di informazione dei consumatori [...]
Art. 11.      1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle [...]
Art. 12.      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'art. [...]
Art. 13.      1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, [...]
Art. 14.      1. A valere sull'aumento di organico dell'Arma dei carabinieri autorizzato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410, il contingente dei nuclei antisofisticazione operanti alle [...]
Art. 15.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12 e 13, in lire 14.240 milioni per l'anno 1986 e [...]
Art. 16.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27874 - D.L. 11 aprile 1986, n. 104 [1].

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

(G.U. 14 aprile 1986, n. 86)

 

     Art. 1.

     1. Dopo l'art. 445 del codice penale è inserito il seguente:

     "Art. 446. (Confisca obbligatoria). In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'art. 240 è obbligatoria".

     2. Dopo il primo comma dell'art. 448 del codice penale è inserito il seguente:

     "La condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per anni cinque, nonchè l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata non inferiore ad anni cinque".

 

          Art. 2.

     1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

     2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione dell'analisi questa è richiesta dal sindaco.

     3. Se le analisi di revisione non confermano la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere immediatamente revocata.

     4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti l'esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

     5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

     6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonchè all'autorità di governo per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

     7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

     8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

 

          Art. 3.

     1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste presiedono al coordinamento ed all'azione integrata dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonchè del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e degli organi del Servizio sanitario nazionale preposti all'attività di prevenzione e di repressione nel settore delle frodi alimentari.

     2. A tal fine i Ministri predetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

     3. Il programma indicato al comma 2 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità, ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'art. 4.

     4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'art. 12, comma 5.

     5. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in quanto occorra, in collaborazione con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Age-Control S.p.a.).

     6. In situazione di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovraintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati.

     7. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 6 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

 

          Art. 4.

     1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (S.I.S.) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna.

     2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     3. L'Ispettorato centrale repressione frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

 

          Art. 5.

     1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso.

     2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello regionale ed interprovinciale.

     3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

 

          Art. 6.

     1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonchè della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

     2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1.

     3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

     4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B.

     5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

 

          Art. 7.

     1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'art. 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

     3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al "Ministro per le finanze" con quello al "Ministro dell'agricoltura e delle foreste".

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in attuazione del riordinamento dell'Azienda disposto con legge 14 agosto 1982, n. 610, e per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella B.

 

          Art. 8.

     1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Age-Control S.p.a.), di cui all'art. 18, nono comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assolve, sotto l'alta direzione e la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, oltre ai compiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio, i compiti di controllo contro le frodi in danno della Comunità economica europea sul vino e sull'alcole da distillazione conferiti all'AIMA in base alla normativa comunitaria.

     2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, i compiti di controllo dell'Agenzia potranno essere estesi all'applicazione delle provvidenze ed agevolazioni nazionali e comunitarie nei vari settori agricoli, nonchè all'osservanza degli obblighi e divieti previsti da norme nazionali e comunitarie nei settori medesimi.

     3. Nell'esercizio delle funzioni di accertamento e controllo loro attribuite, per i fini previsti dalla normativa comunitaria e dal presente decreto, i funzionari ed impiegati dell'Agenzia sono pubblici ufficiali; ad essi spettano gli stessi poteri di accesso, di ispezione e di verifica previsti per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria dall'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da esercitare nei modi e nei limiti fissati dallo stesso articolo.

     4. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia nel settore del vino e dell'alcole conferiti all'AIMA è stanziata, per l'anno 1986, la somma di lire 1.000 milioni. Per l'anno 1987 e successivi, l'AIMA è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Age-Control S.p.a. per assicurare lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1.

 

          Art. 9.

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, possono essere apportate, in base a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, integrazioni ai divieti, alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

     2. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 10.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare in materia di consumo del vino e di informazione dei consumatori all'interno ed all'estero.

     2. La campagna di cui al comma 1 è promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) e con gli organismi nazionali di settore.

 

          Art. 11.

     1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

     2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

     3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'art. 189 del trattato di Roma.

 

          Art. 12.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'art. 66, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli articoli 18 e 22 della medesima legge, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti ed all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

     2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e modalità tecniche da questi ultimi fissate.

     3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica.

     4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

     5. Per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica aventi rilievo in più ambiti regionali o sull'intero territorio nazionale, il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori di cui al comma 1, ed ai servizi a questi connessi, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario.

     6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

          Art. 13.

     1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 12 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

     a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'art. 12, anche in deroga ai divieti di cui all'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'art. 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

     b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'art. 14, terzo comma, lettera o), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto;

     c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere a) e b), secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

     3. I fondi indicati al comma 6 dell'art. 12 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 14.

     1. A valere sull'aumento di organico dell'Arma dei carabinieri autorizzato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410, il contingente dei nuclei antisofisticazione operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità.

     2. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire due miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986.

     3. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'art. 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

 

          Art. 15.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12 e 13, in lire 14.240 milioni per l'anno 1986 e in lire 17.500 milioni annui a decorrere dal 1987, si provvede:

     a) quanto a lire 8.740 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste";

     b) quanto a lire 5.500 milioni per lo stesso anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste";

     c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Piano agricolo nazionale e piano della forestazione";

     d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi della Avvocatura generale dello Stato".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Allegati

     (Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 7 agosto 1986, n. 462, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.