| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.3 arma dei carabinieri | 
| Data: | 24/07/1985 | 
| Numero: | 410 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della [...] | 
| Art. 2. Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue | 
| Art. 3. 1. L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli è realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge | 
| Art. 4. 1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 150 miliardi in ragione d'anno | 
| Art. 5. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica | 
§ 46.3.110 - Legge 24 luglio 1985, n. 410. [1]
Incremento degli organici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri
(G.U. 14 agosto 1985, n. 191)
     1. Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformità alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della tabella 1 annessa alla 
     2. Per l'avanzamento dei capitani e dei maggiori resta fermo il disposto dell'art. 3 della 
Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:
a) sottufficiali n. 25.000, di cui 900 marescialli maggiori carica speciale [2] ;
b) militari di truppa n. 67.200.
1. L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli è realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge.
     2. Per gli anni indicati nella tabella n. 2 il Ministro della difesa ha facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di cui all'art. 37 della 
     3. Per gli anni dal 1986 al 1989 i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri sono reclutati anche tra i tenenti di complemento in ferma biennale delle varie Armi dell'Esercito con le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 9 della 
1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 150 miliardi in ragione d'anno.
2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987, valutata, rispettivamente, in lire 35 miliardi e lire 70 miliardi - ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 1,5 miliardi per ciascun anno del triennio - si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e per gli anni 1986 e 1987 mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Tabella 1.
| 
						 Grado  | 
					
						 Forma di avanzamento al grado superiore  | 
					
						 Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento  | 
					
						 Organico del grado  | 
					
						 Promozioni annuali al grado superiore  | 
					
						 Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (1)  | 
				
| 
						 1  | 
					
						 2  | 
					
						 3  | 
					
						 4  | 
					
						 5  | 
					
						 6  | 
				
| 
						 Generale di divisione  | 
					
						 -  | 
					
						 -  | 
					
						 7  | 
					
						 -  | 
					
						 -  | 
				
| 
						 Generale di brigata  | 
					
						 Scelta  | 
					
						 un anno di comando brigata o incarico equipollente  | 
					
						 17  | 
					
						 1 o 2 (2)  | 
					
						 1/4 dei generali di brigata non ancora valutati  | 
				
| 
						 Colonnello  | 
					
						 Scelta  | 
					
						 -  | 
					
						 61  | 
					
						 4 o 5 (3)  | 
					
						 1/5 dei colonnelli non ancora valutati  | 
				
| 
						 Tenente colonnello  | 
					
						 Scelta  | 
					
						 due anni di comando di gruppo e comando equipollente, anche se compiuti in tutto in o in parte nel grado di maggiore  | 
					
						 308  | 
					
						 12 o 13 (4)  | 
					
						 1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo  | 
				
| 
						 Maggiore  | 
					
						 Anzianità  | 
					
						 -  | 
					
						 190  | 
					
						 -  | 
					
						 -  | 
				
| 
						 Capitano  | 
					
						 Scelta  | 
					
						 due anni di comando territoriale intermedio anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente  | 
					
						 783  | 
					
						 53  | 
					
						 1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo  | 
				
| 
						 Tenente  | 
					
						 Anzianità  | 
					
						 -  | 
					
						 515  | 
					
						 - -  | 
					
						 - -  | 
				
| 
						 Sottotenente  | 
					
						 Anzianità  | 
					
						 Superare il corso di applicazione (5)  | 
					
						 
  | 
					
						 - -  | 
					
						 - -  | 
				
| 
						 (1) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.  | 
				|||||
| 
						 (2) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno ed 1 promozione nel quarto anno.  | 
				|||||
| 
						 (3) Ciclo di 4 anni con inizio dal 1986: 5 promozioni nel primo anno e 4 promozioni nel secondo, terzo e quarto anno.  | 
				|||||
| 
						 (4) Ciclo di 5 anni con inizio dal 1986: 13 promozioni nel primo anno e 12 promozioni nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.  | 
				|||||
| 
						 (5) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65.  | 
				|||||
Tabella 2 - Progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (*).
| 
						 Grado  | 
					
						 Organici al 1° gennaio  | 
				||||
| 
						 
  | 
					
						 1985  | 
					
						 1986  | 
					
						 1987  | 
					
						 1988  | 
					
						 1989  | 
				
| 
						 Generali di divisione  | 
					
						 6  | 
					
						 6  | 
					
						 7  | 
					
						 7  | 
					
						 7  | 
				
| 
						 Generali di brigata  | 
					
						 15  | 
					
						 16  | 
					
						 17  | 
					
						 17  | 
					
						 17  | 
				
| 
						 Colonnelli  | 
					
						 53  | 
					
						 55  | 
					
						 57  | 
					
						 59  | 
					
						 61  | 
				
| 
						 Tenenti colonnelli  | 
					
						 265  | 
					
						 275  | 
					
						 285  | 
					
						 296  | 
					
						 308  | 
				
| 
						 Maggiori  | 
					
						 160  | 
					
						 168  | 
					
						 175  | 
					
						 183  | 
					
						 190  | 
				
| 
						 Capitani  | 
					
						 664  | 
					
						 700  | 
					
						 735  | 
					
						 760  | 
					
						 783  | 
				
| 
						 Tenenti e sottotenenti  | 
					
						 450  | 
					
						 465  | 
					
						 485  | 
					
						 500  | 
					
						 515  | 
				
Tabella 3 [3]
| 
						 
  | 
					
						 Organici al 1° gennaio  | 
				|||||
| 
						 Grado  | 
					
						 Organici al 1° gennaio 1985  | 
					
						 Organici al 1° gennaio 1986  | 
					
						 Organici al 1° gennaio 1987  | 
					
						 Organici al 1° gennaio 1988  | 
					
						 Organici al 1° gennaio 1989  | 
					
						 Organici al 1° gennaio 1990  | 
				
| 
						 Sottufficiali  | 
					
						 22.500  | 
					
						 23.000  | 
					
						 23.500  | 
					
						 24.000  | 
					
						 24.800  | 
					
						 25.000  | 
				
| 
						 Militari di truppa  | 
					
						 63.000  | 
					
						 64.000  | 
					
						 65.000  | 
					
						 66.000  | 
					
						 67.200  | 
					
						 67.200  | 
				
[1] Abrogata dall'art. 2268 del 
[2]  Lettera così sostituita dall'art. 19 del 
[3]  Tabella così sostituita dall'art. 19 del