Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/03/1986 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il quarto comma dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente |
Art. 2. 1. Alla lettera b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, [...] |
Art. 3. 1. Il primo e secondo comma dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti |
Art. 4. 1. Al secondo comma dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con [...] |
Art. 5. 1. Al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 8, comma 5-quater, e dall'art. 8-bis, comma 2, del decreto-legge 23 [...] |
Art. 6. 1. Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stato [...] |
Art. 7. 1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti [...] |
Art. 8. 1. All'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato ed integrato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 [...] |
Art. 9. 1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 3, 3 e 7 del presente decreto, sono tenuti a corrispondere la maggiorazione del 2 per [...] |
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27872 - D.L. 28 marzo 1986, n. 76 [1].
Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.
(G.U. 28 marzo 1986, n. 73)
1. Dopo il quarto comma dell'art. 34 della
"Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, semprechè ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni".
1. Alla lettera b) del terzo comma dell'art. 35 della
"Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria;".
2. La lettera e) del terzo comma dell'art. 35 della
3. Il quarto comma dell'art. 35 della
"Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della
4. Il quinto comma dell'art. 35 della
"Nei casi di non idoneità statica o sismica dell'opera deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento".
5. Al nono comma dell'art. 35 della
"e della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento".
6. Al dodicesimo comma dell'art. 35 della
"ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento".
7. Il quattordicesimo comma dell'art. 35 della
"A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastano con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma del presente articolo, e di prevenzione degli incendi e degli infortuni".
1. Il primo e secondo comma dell'art. 36 della
"Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.
Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo".
1. Al secondo comma dell'art. 38 della
"Essa estingue altresì i reati di cui all'art. 20 della
1. Al secondo comma dell'art. 40 della
"Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata".
1. Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stato concesso il mutuo agevolato di cui all'art. 16 della
1. Agli effetti della tabella allegata alla
1. All'art. 44 della
"I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati".
1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 3, 3 e 7 del presente decreto, sono tenuti a corrispondere la maggiorazione del 2 per cento mensile di cui all'art. 1 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della