§ 98.1.27872 - D.L. 28 marzo 1986, n. 76 .
Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/03/1986
Numero:76


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il quarto comma dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente
Art. 2.      1. Alla lettera b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, [...]
Art. 3.      1. Il primo e secondo comma dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti
Art. 4.      1. Al secondo comma dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con [...]
Art. 5.      1. Al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 8, comma 5-quater, e dall'art. 8-bis, comma 2, del decreto-legge 23 [...]
Art. 6.      1. Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stato [...]
Art. 7.      1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti [...]
Art. 8.      1. All'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato ed integrato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 [...]
Art. 9.      1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 3, 3 e 7 del presente decreto, sono tenuti a corrispondere la maggiorazione del 2 per [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27872 - D.L. 28 marzo 1986, n. 76 [1].

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

(G.U. 28 marzo 1986, n. 73)

 

     Art. 1.

     1. Dopo il quarto comma dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

     "Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, semprechè ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni".

 

          Art. 2.

     1. Alla lettera b) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

     "Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria;".

     2. La lettera e) del terzo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è soppressa.

     3. Il quarto comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

     "Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale, e sono determinate altresì le norme per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto".

     4. Il quinto comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780, è sostituito dal seguente:

     "Nei casi di non idoneità statica o sismica dell'opera deve altresì essere presentato un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma deve essere presentata all'ultimazione dell'intervento di adeguamento".

     5. Al nono comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto infine il seguente periodo:

     "e della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento".

     6. Al dodicesimo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto infine il seguente periodo:

     "ed alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento".

     7. Il quattordicesimo comma dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

     "A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastano con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma del presente articolo, e di prevenzione degli incendi e degli infortuni".

 

          Art. 3.

     1. Il primo e secondo comma dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

     "Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

     Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo".

 

          Art. 4.

     1. Al secondo comma dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

     "Essa estingue altresì i reati di cui all'art. 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64".

 

          Art. 5.

     1. Al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'art. 8, comma 5-quater, e dall'art. 8-bis, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

     "Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata".

 

          Art. 6.

     1. Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stato concesso il mutuo agevolato di cui all'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non determina la decadenza dal beneficio prevista dal terzo comma della norma citata.

 

          Art. 7.

     1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 8.

     1. All'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato ed integrato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

     "I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati".

 

          Art. 9.

     1. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, comma 3, 3 e 7 del presente decreto, sono tenuti a corrispondere la maggiorazione del 2 per cento mensile di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780, solo a partire dal 1° maggio 1986.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 13 marzo 1988, n. 68, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.