Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 04/01/1986 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 2. L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 4. 1. L'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 6. 1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è sostituito dal seguente |
Art. 7. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Tuttavia fino al periodo di paga anteriore a quello che ha inizio dopo il 28 febbraio 1986 i [...] |
Art. 8. 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.250 miliardi per l'anno 1986,in lire 7.400 miliardi per l'anno 1987 e in lire 8.600 [...] |
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.27864 - D.L. 4 gennaio 1986, n. 1 [1].
Revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
(G.U. 4 gennaio 1986, n. 3)
L'art. 11 del
"Art. 11 - (Determinazione dell'imposta). - L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
fino a 6 milioni di lire 12 per cento;
oltre 6 fino a 12 milioni di lire 22 per cento;
oltre 12 fino a 30 milioni di lire 28 per cento;
oltre 30 fino a 50 milioni di lire 34 per cento;
oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento;
oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento;
oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento;
oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento;
oltre 600 milioni di lire 62 per cento".
L'art. 15 del
"Art. 15 - (Detrazioni per carichi di famiglia). - Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
1) L. 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:
L. 48.000 per un figlio;
L. 96.000 per due figli;
L.144.000 per tre figli;
L.192.000 per quattro figli;
L.240.000 per cinque figli;
L.288.000 per sei figli;
L.336.000 per sette figli;
L.384.000 per otto figli;
L. 48.000 per ogni altro figlio;
3) L. 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'art. 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
La detrazione per i figli prevista al numero 2) del comma precedente spetta in misura doppia:
a) se il contribuente è coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente;
b) se l'altro genitore manca e il contribuente è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi;
d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore;
e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente contribuente;
f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente.
Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, è raddoppiata e successivamente ridotta di L. 96.000.
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a L. 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a L. 2.000.000. Non si tiene conto:
a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato;
b) delle pensioni sociali;
c) delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
d) delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare".
L'art. 16 del
"Art. 16 - (Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente). - Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di L. 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno.
Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresì una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di L. 156.000. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni.
Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell'art. 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo".
1. L'art. 16-bis del
"Art. 16-bis - (Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa). - Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all'art. 72 compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all'articolo precedente, di L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'art. 72-bis. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa è superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni.
La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'art. 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contribuenti ammessi ai regimi forfettari di cui all'art. 2, commi 9 e 10, del
1. Al
a) nell'art. 13, primo comma, il secondo periodo è abrogato;
b) nell'art. 20 il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non competono".
2. Al
a) nell'art. 3, ultimo comma, e nell'art. 53, ultimo comma, le parole "terzo comma" sono sostituite dalle parole "quarto comma";
b) nell'art. 7, secondo comma, n. 4), le parole "per quote esenti e per carichi di famiglia" sono sostituite dalla parola "effettuate".
3. Nel quarto comma dell'art. 3 della
4. Sono soppresse le detrazioni previste dall'art. 3 della
1. Il secondo comma dell'art. 17 della
"Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo".
2. Gli uffici delle imposte e i centri di servizio procedono ai controlli previsti nell'art. 36-bis del
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Tuttavia fino al periodo di paga anteriore a quello che ha inizio dopo il 28 febbraio 1986 i sostituti di imposta operano le ritenute di cui agli articoli 23 e 29 del
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 5.250 miliardi per l'anno 1986,in lire 7.400 miliardi per l'anno 1987 e in lire 8.600 miliardi per l'anno 1988, si provvede:
per l'anno 1986 quanto a lire 3.450 miliardi e lire 1.800 miliardi mediante utilizzo di quota parte, rispettivamente, delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 del
per gli anni 1987 e 1988 con la proiezione per gli anni medesimi delle maggiori entrate di cui al richiamato art: 1 del
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 3 della