Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 18/04/1986 |
Numero: | 121 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul [...] |
Art. 2. [1] |
Art. 3. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 gennaio 1986, [...] |
§ 98.1.26350 - Legge 18 aprile 1986, n. 121.
Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, concernente revisione delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
(G.U. 26 aprile 1986, n. 96)
1. E' convertito in legge il
[1. Con effetto dal 1° gennaio 1987:
a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano L. 20.000. Se gli importi superano L. 20.000 sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare. La stessa disposizione si applica per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi;
b) per gli stessi importi di cui alla lettera a), comprensivi delle soprattasse e degli interessi, non si fa luogo a iscrizione nei ruoli nè a rimborsi.]
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 137, della