Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 06/11/1985 |
Numero: | 597 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari [...] |
Art. 2. 1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del [...] |
Art. 3. All'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportare le seguenti [...] |
Art. 4. Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dal [...] |
Art. 5. 1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive [...] |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27779 - D.L. 6 novembre 1985, n. 597 [1].
Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno.
(G.U. 6 novembre 1985, n. 261)
1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali i cui titolari non notificano entro il 20 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal
2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito nel comma successivo, le disposizioni del predetto
3. In nessun caso l'ammontare complessivo degli aggi per ciascuna esattoria per l'anno 1986 può eccedere l'ammontare degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno, maggiorato del 6 per cento; lo stesso limite si applica all'ammontare della integrazione o della indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del
4. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-quater e 13-quinquies del
5. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'art. 3 del
6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 31 dicembre 1985 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal
7. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la
8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.
1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980 rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1986. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui iniziano ad avere effetto le stesse modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 87 del
2. Il termine di cui all'art. 12, primo comma, del
3. Fino alla stessa data indicata nel comma 2 i redditi delle unità immobiliari urbane continuano a determinarsi secondo le norme dell'art. 88 del
All'art. 5 del
il comma 51 è sostituito dal seguente:
"51. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte";
il comma 54 è sostituito dal seguente:
"54. Per i veicoli e gli autoscafi per i quali non è stato effettuato alcun pagamento della tassa di circolazione per i periodi fissi relativi agli anni successivi al 1977 o è stato effettuato il pagamento per uno solo dei periodi fissi relativi agli anni 1978 o 1979, la cancellazione dai pubblici registri è effettuata d'ufficio se per gli stessi veicoli e autoscafi non sono state corrisposte entro il 31 dicembre 1983 le tasse dovute per l'anno 1983";
il comma 56 è sostituito dal seguente:
"56. Le cancellazioni effettuate entro il termine stabilito dal decreto di cui al precedente comma 52 hanno effetto dal 1° gennaio 1983. Gli interessati possono proporre opposizione alla cancellazione d'ufficio entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione degli elenchi dei veicoli e degli autoscafi che risultano soggetti a cancellazione; entro lo stesso termine possono altresì richiedere che non si dia luogo alla cancellazione d'ufficio con domanda alla quale deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse automobilistiche dal 1° gennaio 1983, delle penalità e degli interessi di cui alla
Le disposizioni di cui alle lettere c) e d) del secondo comma dell'art. 19 del
1. Le disposizioni del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
2. Alle minori entrate derivanti dalle agevolazioni fiscali prorogate ai sensi del precedente comma, valutate in lire 5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno".
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2,