§ 98.1.27773 - D.L. 20 settembre 1985, n. 477 .
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonchè misure in materia previdenziale, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/09/1985
Numero:477


Sommario
Art. 1.      1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per [...]
Art. 2.      1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che non provvedano al pagamento dei contributi e dei [...]
Art. 3.      1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale [...]
Art. 4.      1. Se il termine stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, cade in giorno non [...]
Art. 5.      Il comma 4 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427, è sostituito dal seguente
Art. 6.      All'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguardante la sanatoria delle opere edilizie abusive, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 7.      Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1985, n. [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27773 - D.L. 20 settembre 1985, n. 477 [1].

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonchè misure in materia previdenziale, di tesoreria e di sanatoria edilizia.

(G.U. 21 settembre 1985, n. 223)

 

 

     Art. 1.

     1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1985, n. 155, sono differiti al 30 novembre 1985, fatta eccezione del termine relativo al contributo dello Stato di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267.

     2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 15 giugno 1985 e fermo restando il termine di cui al comma 1, gli sgravi contributivi di cui all'art. 1, primo, secondo e terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, si applicano nelle seguenti misure:

     a) per il personale maschile: 2,28 punti;

     b) per il personale femminile: 6,30 punti;

     c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'art. 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267, ulteriori 5,24 punti;

     d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

     3. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 è fissata in 1,40 punti.

     4. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'art. 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento.

     5. A decorrere dal 1° giugno 1985 le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'art. 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applicano nelle seguenti misure:

     a) per il personale maschile: 2,28 punti;

     b) per il personale femminile: 6,30 punti.

     6. Ai fini del riconoscimento degli sgravi di cui al precedente comma 5 si applicano, anche per l'anno 1985, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 21, 22 e 23, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. Il decreto di cui al comma 24 del predetto articolo è emanato entro il 31 gennaio 1986.

     7. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli sgravi relativi ai contributi dovuti per il mese di giugno ovvero siano stati dedotti secondo le norme vigenti sino al 31 maggio 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 10 ottobre 1985.

     8. Gli sgravi di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

     9. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, limitatamente al periodo di omissione o di inesattezza della denuncia.

     10. Per l'anno 1985 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta, fissato al 30 giugno di ciascun anno dall'art. 2, comma 17, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 novembre 1985.

     11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi per l'anno 1985, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e in lire 750 miliardi per il periodo 1988-96, si provvede, quanto a lire 3.500 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", quanto a lire 1500 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 750 miliardi per il periodo 1988-96 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 e per gli anni successivi all'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.

     12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che non provvedano al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvedano in misura inferiore, sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari all'importo non versato, ferme restando le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.

     2. Qualora il pagamento dei contributi e dei premi di cui al comma precedente venga effettuato nei trenta giorni successivi al termine stabilito, la somma aggiuntiva è ridotta del cinquanta per cento.

     3. La maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, è elevata da cinque a dieci punti.

     4. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì ai soggetti che entro il 20 ottobre 1985 non abbiano provveduto al versamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e per i quali non siano state già accordate rateazioni.

     5. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

     6. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi.

     7. Per la riscossione dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 3.

     1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, devono essere versati nei conti correnti presso la tesoreria centrale o nelle contabilità speciali presso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato intestate agli enti stessi.

     2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in sei rate di ammontare pari ad un sesto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 20 agosto, 20 settembre e 20 dicembre 1985 e 20 febbraio, 20 maggio e 20 agosto 1986.

     3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istruzioni creditizie di cui al precedente comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.

     4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 4.

     1. Se il termine stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, cade in giorno non lavorativo, le somme relative ai versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo e quelle per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali, devono essere versate, in deroga al primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, entro il giorno 25 dello stesso mese cumulativamente alle somme riscosse nella decade precedente.

     2. Le somme riscosse, a titolo di imposte erariali, dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, escluse quelle introitate con le modalità di cui al successivo comma 4, devono essere versate presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Restano ferme le altre modalità nonchè i termini previsti dalle norme vigenti.

     3. Le aziende di credito non aventi sede nel capoluogo di provincia, sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, devono effettuare i versamenti di cui al precedente comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti.

     4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite postagiro nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

 

          Art. 5.

     Il comma 4 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427, è sostituito dal seguente:

     "4. Le ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, a far data dal 1° gennaio 1987".

 

          Art. 6.

     All'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguardante la sanatoria delle opere edilizie abusive, sono apportate le seguenti modifiche:

     al comma 1 le parole "ad un terzo" sono sostituite con le seguenti: "alla metà";

     al comma 6 le parole "un terzo" sono sostitute con le seguenti: "un quarto".

 

          Art. 7.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2, L. 31 gennaio 1986, n. 11, sono fatti salvi gli effetti prodotti ed  i  rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.