Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 20/09/1985 |
Numero: | 477 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per [...] |
Art. 2. 1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che non provvedano al pagamento dei contributi e dei [...] |
Art. 3. 1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale [...] |
Art. 4. 1. Se il termine stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, cade in giorno non [...] |
Art. 5. Il comma 4 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 427, è sostituito dal seguente |
Art. 6. All'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguardante la sanatoria delle opere edilizie abusive, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 7. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1985, n. [...] |
Art. 8. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27773 - D.L. 20 settembre 1985, n. 477 [1].
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonchè misure in materia previdenziale, di tesoreria e di sanatoria edilizia.
(G.U. 21 settembre 1985, n. 223)
1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'art. 1, comma 1, del
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 15 giugno 1985 e fermo restando il termine di cui al comma 1, gli sgravi contributivi di cui all'art. 1, primo, secondo e terzo comma, del
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti;
c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'art. 1, primo comma, della
d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
3. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), del
4. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'art. 4, comma 26, del
5. A decorrere dal 1° giugno 1985 le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'art. 4, comma 19, del
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti.
6. Ai fini del riconoscimento degli sgravi di cui al precedente comma 5 si applicano, anche per l'anno 1985, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 21, 22 e 23, del
7. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli sgravi relativi ai contributi dovuti per il mese di giugno ovvero siano stati dedotti secondo le norme vigenti sino al 31 maggio 1985, i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 10 ottobre 1985.
8. Gli sgravi di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.
9. I benefici di cui al presente articolo non si applicano per i lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali o per i quali siano stati denunciati orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti, limitatamente al periodo di omissione o di inesattezza della denuncia.
10. Per l'anno 1985 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del
11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi per l'anno 1985, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e in lire 750 miliardi per il periodo 1988-96, si provvede, quanto a lire 3.500 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", quanto a lire 1500 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 750 miliardi per il periodo 1988-96 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 e per gli anni successivi all'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.
12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che non provvedano al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvedano in misura inferiore, sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari all'importo non versato, ferme restando le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.
2. Qualora il pagamento dei contributi e dei premi di cui al comma precedente venga effettuato nei trenta giorni successivi al termine stabilito, la somma aggiuntiva è ridotta del cinquanta per cento.
3. La maggiorazione di cui all'art. 13, primo comma, del
4. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì ai soggetti che entro il 20 ottobre 1985 non abbiano provveduto al versamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e per i quali non siano state già accordate rateazioni.
5. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi.
7. Per la riscossione dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con
1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 40 della
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciali o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in sei rate di ammontare pari ad un sesto degli importi di cui al comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 20 agosto, 20 settembre e 20 dicembre 1985 e 20 febbraio, 20 maggio e 20 agosto 1986.
3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istruzioni creditizie di cui al precedente comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.
4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato.
1. Se il termine stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 14 luglio 1984, cade in giorno non lavorativo, le somme relative ai versamenti dovuti entro tale termine, affluite in esattoria nel primo giorno lavorativo successivo e quelle per le quali in tale giorno è pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali, devono essere versate, in deroga al primo comma dell'art. 7 del
2. Le somme riscosse, a titolo di imposte erariali, dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, escluse quelle introitate con le modalità di cui al successivo comma 4, devono essere versate presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
3. Le aziende di credito non aventi sede nel capoluogo di provincia, sempre nei termini previsti dalle norme vigenti, devono effettuare i versamenti di cui al precedente comma 2 tramite corrispondenti bancari coesistenti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti.
4. Le somme riscosse dalle aziende di credito, anche in qualità di esattori, mediante accreditamento in conto corrente postale intestato alle aziende medesime, devono essere versate esclusivamente tramite postagiro nel conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Il comma 4 dell'art. 2 della
"4. Le ragionerie provinciali dello Stato cessano di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'art. 13 del
All'art. 35 della
al comma 1 le parole "ad un terzo" sono sostituite con le seguenti: "alla metà";
al comma 6 le parole "un terzo" sono sostitute con le seguenti: "un quarto".
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2,