§ 80.9.273 - Legge 7 agosto 1985, n. 427.
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/08/1985
Numero:427


Sommario
Art. 1.  Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici
Art. 2.  Servizi provinciali
Art. 3.  Adeguamento degli organici
Art. 4.  Reclutamento
Art. 5.  Servizi ispettivi di finanza
Art. 6.  Missioni di lunga durata
Art. 7.  Disciplina delle reggenze
Art. 8.  Conferimento dei posti
Art. 9.  Onere finanziario


§ 80.9.273 - Legge 7 agosto 1985, n. 427.

Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

(G.U. 21 agosto 1985, n. 196, S.O.)

 

 

     Art. 1. Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici [1]

 

          Art. 2. Servizi provinciali

     1. E' istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale di finanza, il servizio ispettivo delle ragionerie provinciali dello Stato il quale è composto dai dirigenti superiori con funzioni di ispettori generali e dai primi dirigenti con funzioni di ispettori capo di cui al quadro M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

     2. I compiti e le attribuzioni degli ispettori addetti alle verifiche alle ragionerie provinciali dello Stato sono fissati dall'art. 174 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni.

     3. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno stabiliti la struttura organizzativa ed i criteri e le modalità per il funzionamento del servizio ispettivo di cui al precedente comma 1.

     4. [2].

 

          Art. 3. Adeguamento degli organici

     1. In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti dall'attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrale e provinciale della Ragioneria generale dello Stato, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è aumentata di 2.300 unità.

     2. Per effetto di quanto disposto con la presente legge i quadri I ed M della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno determinati i posti di funzione di consigliere ministeriale aggiunto, di ispettore generale, di capo servizio e di vice consigliere ministeriale aggiunto. Saranno, altresì, determinate, sempre con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, le ragionerie provinciali dello Stato che devono essere rette da dirigenti superiori.

 

          Art. 4. Reclutamento

     1. In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente art. 3, comma 1, che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute nel successivo art. 8.

     2. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovrà tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

     3. In deroga al disposto del precedente comma è data al Ministro del tesoro la facoltà di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

     4. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 5. Servizi ispettivi di finanza

     1. Il quadro L della tabella VII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge.

     2. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono soppressi.

     3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso, per esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e che siano, altresì, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche [3] .

     4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilità pubblica. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sui particolari servizi d'Istituto [4] .

     5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte [5] .

     6. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi [6] .

     7. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungerà da segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

     8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.

     9. L'attività di coordinamento dell'azione dei servizi ispettivi dell'Ispettorato generale di finanza è curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali è preposto un dirigente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione.

     10. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al precedente comma può essere adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro L annesso alla presente legge.

 

          Art. 6. Missioni di lunga durata

     1. Agli ispettori di finanza della Ragioneria generale dello Stato inviati in missione di durata non inferiore a 30 giorni, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è data facoltà di chiedere, con opzione giornaliera e comunque dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute fiscali integrate con nominativo del cliente; il rimborso della spesa sostenuta per uno oppure due pasti per ogni giorno di missione, limitatamente ai giorni successivi al trentesimo.

     2. Detto rimborso non può eccedere, per ciascun pasto, l'importo di lire 18.000 per il personale indicato ai punti 1, 2 e 3 della tabella A ed 1 della tabella D allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e di lire 15.000 per il rimanente personale, somme alle quali sono rispettivamente ridotte le spese eventualmente documentate in eccedenza.

     3. Le misure dell'indennità di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso.

     4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi di cui al precedente comma 2 possono essere aumentati annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, dello stesso incremento subito dall'indennità di trasferta in applicazione dell'art. 1, sesto comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417.

     5. Nel caso di missioni che si protraggano oltre i 30 giorni consecutivi, agli ispettori di finanza di cui al comma 1, può essere consentito, a richiesta e previa intesa con l'amministrazione di appartenenza, di rientrare nella sede di servizio, con cadenza non inferiore a 30 giorni, in occasione di fine settimana lavorativa o di più giornate festive consecutive.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 7. Disciplina delle reggenze

     1. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.

     2. Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

 

          Art. 8. Conferimento dei posti

     1. I posti di primo dirigente del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle, sono conferiti:

     a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;

     b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'art. 6 della stessa legge.

     2. Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

     3. Coloro che intendano partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. I posti portati in aumento nelle qualifiche di dirigente superiore dei servizi centrali, provinciali e ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della presente legge, sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, saranno emanate le norme di inquadramento del personale dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale. [7]

 

          Art. 9. Onere finanziario

     1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 18 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 18 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Allegati.

     (Omissis).


[1]  Articolo abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. 430/1997 e dall'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[2]  Comma abrogato dall'art. 3 del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 dicembre 1990, n. 377.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 dicembre 1990, n. 377.

[5]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 dicembre 1990, n. 377.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 12 dicembre 1990, n. 377.

[7]  Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L. 4 agosto 1990, n. 238.