Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 07/08/1985 |
Numero: | 427 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici |
Art. 2. Servizi provinciali |
Art. 3. Adeguamento degli organici |
Art. 4. Reclutamento |
Art. 5. Servizi ispettivi di finanza |
Art. 6. Missioni di lunga durata |
Art. 7. Disciplina delle reggenze |
Art. 8. Conferimento dei posti |
Art. 9. Onere finanziario |
§ 80.9.273 - Legge 7 agosto 1985, n. 427.
Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato.
(G.U. 21 agosto 1985, n. 196, S.O.)
Art. 1. Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici [1]
Art. 2. Servizi provinciali
1. E' istituito, nell'ambito dell'Ispettorato generale di finanza, il servizio ispettivo delle ragionerie provinciali dello Stato il quale è composto dai dirigenti superiori con funzioni di ispettori generali e dai primi dirigenti con funzioni di ispettori capo di cui al quadro M della tabella VII allegata al
2. I compiti e le attribuzioni degli ispettori addetti alle verifiche alle ragionerie provinciali dello Stato sono fissati dall'art. 174 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
3. Con decreto del Ministro del tesoro, previo parere del consiglio di amministrazione, saranno stabiliti la struttura organizzativa ed i criteri e le modalità per il funzionamento del servizio ispettivo di cui al precedente comma 1.
4. [2].
Art. 3. Adeguamento degli organici
1. In relazione ai compiti connessi con l'attuazione delle norme di contabilità generale dello Stato di cui alla
2. Per effetto di quanto disposto con la presente legge i quadri I ed M della tabella VII allegata al
Art. 4. Reclutamento
1. In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della
2. Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla
3. In deroga al disposto del precedente comma è data al Ministro del tesoro la facoltà di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, quarta e sesta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.
4. In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici banditi successivamente al 1° gennaio 1979 per le qualifiche iniziali dei ruoli dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 5. Servizi ispettivi di finanza
1. Il quadro L della tabella VII allegata al
2. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 40 del
3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma dell'art. 40 del
4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova scritta, a contenuto teorico, verterà su materie e discipline giuridico-amministrative e di contabilità pubblica. Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonchè sui particolari servizi d'Istituto [4] .
5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due prove scritte [5] .
6. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi [6] .
7. La commissione esaminatrice del concorso è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi di finanza. Fungerà da segretario un funzionario della ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.
9. L'attività di coordinamento dell'azione dei servizi ispettivi dell'Ispettorato generale di finanza è curata, in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali è preposto un dirigente superiore-ispettore generale del ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito il consiglio di amministrazione.
10. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al precedente comma può essere adibito un contingente di dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8 per cento della dotazione organica complessiva prevista dal quadro L annesso alla presente legge.
Art. 6. Missioni di lunga durata
1. Agli ispettori di finanza della Ragioneria generale dello Stato inviati in missione di durata non inferiore a 30 giorni, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 della
2. Detto rimborso non può eccedere, per ciascun pasto, l'importo di lire 18.000 per il personale indicato ai punti 1, 2 e 3 della tabella A ed 1 della tabella D allegate alla
3. Le misure dell'indennità di trasferta spettanti sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto di cui venga richiesto il rimborso.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, gli importi di cui al precedente comma 2 possono essere aumentati annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, dello stesso incremento subito dall'indennità di trasferta in applicazione dell'art. 1, sesto comma, della
5. Nel caso di missioni che si protraggano oltre i 30 giorni consecutivi, agli ispettori di finanza di cui al comma 1, può essere consentito, a richiesta e previa intesa con l'amministrazione di appartenenza, di rientrare nella sede di servizio, con cadenza non inferiore a 30 giorni, in occasione di fine settimana lavorativa o di più giornate festive consecutive.
Disposizioni finali e transitorie
Art. 7. Disciplina delle reggenze
1. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.
2. Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 4 del
Art. 8. Conferimento dei posti
1. I posti di primo dirigente del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle, sono conferiti:
a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 della
b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) del primo comma dell'art. 1 della
2. Allo scrutinio di promozione di cui alla precedente lettera a) sono altresì ammessi gli impiegati indicati nel penultimo comma del citato art. 1 della
3. Coloro che intendano partecipare allo scrutinio di cui al precedente comma dovranno produrre domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I posti portati in aumento nelle qualifiche di dirigente superiore dei servizi centrali, provinciali e ispettivi della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi della presente legge, sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'art. 38 del
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore, saranno emanate le norme di inquadramento del personale dei servizi centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. I benefici normativi ed economici previsti dal
Art. 9. Onere finanziario
1. L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 18 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 10 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 18 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Allegati.
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 14 del
[2] Comma abrogato dall'art. 3 del
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[7] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della