Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/07/1985 |
Numero: | 356 |
Sommario |
Art. 1. 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per [...] |
Art. 2. 1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che non provvedano al pagamento dei contributi e dei [...] |
Art. 3. 1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale [...] |
Art. 4. All'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguardante la sanatoria delle opere edilizie abusive, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.27769 - D.L. 22 luglio 1985, n. 356 [1].
Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia.
(G.U. 22 luglio 1985, n. 171)
1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori dei sistemi di finanziamento degli oneri sociali, i termini per sgravi contributivi previsti dall'art. 1, comma 1, del
2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° giugno 1985 e fermo restando il termine di cui al comma 1 gli sgravi contributivi di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti;
c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nell'art. 1, primo comma, della
d) per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
3. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del
4. A decorrere dal 1° giugno 1985 la riduzione contributiva di cui all'art. 4, comma 26, del
5. A decorrere dal 1° giugno 1985 le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'art. 4, comma 19, del
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti.
6. Ai fini del riconoscimento degli sgravi di cui al precedente comma 1 si applicano, anche per l'anno 1985, le disposizioni di cui all'art. 4, commi 25, 26 e 27, del
7. Nel caso in cui non siano stati dedotti gli sgravi relativi ai contributi dovuti per il mese di giugno ovvero siano stati dedotti nelle misure vigenti sino al 31 maggio 1985 i datori di lavoro provvederanno ai relativi conguagli non oltre la data di scadenza stabilita per il versamento dei contributi dovuti per il periodo di paga in corso al 1° agosto 1985.
8. Gli sgravi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia dovuti.
9. I benefici di cui al presente articolo non si applicano ai lavoratori che non siano stati denunciati agli istituti previdenziali limitatamente al periodo di omissione della denuncia nominativa.
10. Per l'anno 1985 il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del
11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.500 miliardi per l'anno 1985, in lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 e in lire 750 miliardi per il periodo 1988-96, si provvede, quanto a lire 3.500 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia", quanto a lire 1.500 miliardi per l'anno 1987 ed a lire 750 miliardi per il periodo 1988-96 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 e per gli anni successivi dell'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero del tesoro per l'anno 1985.
12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. A decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto i soggetti che non provvedano al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provvedano in misura inferiore, sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari all'importo non versato, ferme restando le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.
2. Qualora il pagamento dei contributi e dei premi di cui al comma precedente venga effettuato nei trenta giorni successivi al termine stabilito, la somma aggiuntiva è ridotta del cinquanta per cento.
3. La maggiorazione di cui all'art. 13, comma 1, del
4. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì ai soggetti che entro il 20 ottobre 1985 non abbiano provveduto al versamento dei contributi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e per i quali non siano state già accordate rateazioni.
5. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
6. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi.
7. Per la riscossione dei contributi dovuti per le forme obbligatorie di previdenza si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con
1. Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del presente decreto relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 40 della
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito in sei rate di ammontare pari ad un sesto degli importi di cui ai comma 1 e al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti, alle scadenze del 20 agosto, 20 settembre e 20 dicembre 1985 e 20 febbraio, 20 maggio e 20 agosto 1986.
3. Sulle somme non versate alle predette scadenze è dovuto da parte delle istituzioni creditizie di cui al precedente comma 2 un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti.
4. Gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati, a cura degli enti creditizi medesimi, all'entrata del bilancio dello Stato.
All'art. 35 della
al comma 1 le parole "ad un terzo" sono sostituite con le seguenti: "alla metà";
al comma 6 le parole "un terzo" sono sostituite con le seguenti: "un quarto".
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2,