§ 98.1.27613 - D.L. 9 luglio 1980, n. 301 .
Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/07/1980
Numero:301


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980 le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi [...]
Art. 2.      Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale è incrementato della somma di [...]
Art. 3.      E' conferita al Mediocredito centrale la somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei [...]
Art. 4.      Il limite per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, [...]
Art. 5.      Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed [...]
Art. 6.      Gli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive integrazioni, e gli istituti di cui [...]
Art. 7.      E' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi quale apporto al fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione [...]
Art. 8.      Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione [...]
Art. 9.      La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nei limiti di lire 500 miliardi, per la realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 47 del testo [...]
Art. 10.      Al fine di assicurare la necessaria integrazione fra investimenti industriali e assetto del territorio, nonchè di assicurare il finanziamento dei programmi e progetti [...]
Art. 11.      L'art. 137 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal presente
Art. 12.      Per l'esecuzione di ricerche e progettazioni finalizzate all'insediamento di attività produttive coerenti con i programmi del Ministero della difesa, da localizzare nei [...]
Art. 13.      E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, quale apporto al Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, da erogare in ragione, [...]
Art. 14.      E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, da erogare in ragione di lire 50 miliardi in [...]
Art. 15.      Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per gli [...]
Art. 16.      Per l'attuazione del piano di cui all'art. 9, primo comma, del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità
Art. 17.      Le provvidenze di cui al precedente art. 16 sono concesse con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno, su proposta di [...]
Art. 18.      Su conforme delibera del CIPE e secondo le modalità da questo precisate, le funzioni ed i fondi di cui al precedente art. 17 del presente decreto possono essere [...]
Art. 19.      Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del precedente art. 9 è esente dall'imposta [...]
Art. 20.      L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi di cui al precedente art. 17 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in [...]
Art. 21.      E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un comitato di verifica degli investimenti di cui agli articoli da 9 a 20 del presente [...]
Art. 22.      Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento [...]
Art. 23.      Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo precedente, il comitato di cui all'art. 26 del presente decreto è autorizzato a partecipare [...]
Art. 24.      Entro il 31 maggio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede
Art. 25.      Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) dell'articolo precedente e l'acquisto [...]
Art. 26.      E' istituito, presso il Ministero delle partecipazioni statali, il comitato per l'intervento nella SI
Art. 27.      Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantigli quale azionista del consorzio bancario SIR, persegue, in esecuzione delle [...]
Art. 28.      Le somme assegnate alla Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI in esecuzione del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, ed i rapporti giuridici da questa [...]
Art. 29.      E' istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con la finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito [...]
Art. 30.      Le società del gruppo S.I.R. - Società italiana resine - sono temporaneamente esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in [...]
Art. 31.      In relazione al disposto del precedente art. 28, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi - comprensiva dell'autorizzazione di spesa di lire 81 miliardi di cui al [...]
Art. 32.      L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la [...]
Art. 33.      In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle vigenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 28 miliardi per l'anno 1980, di [...]
Art. 34.      E' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 400 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale
Art. 35.      Le funzioni già esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con [...]
Art. 36.      In attesa della definizione di una nuova disciplina organica per la ricerca applicata e tecnologica, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nel [...]
Art. 37.      L'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della [...]
Art. 38.      E' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi destinata all'acquisto di mezzi gommati frigoriferi per trasporto di prodotti agro-alimentari
Art. 39.      E' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da destinare alla promozione di un piano nazionale - coerente con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e [...]
Art. 40.      E' autorizzata la costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo da destinare alle regioni e provincie autonome per la concessione della indennità [...]
Art. 41.      Ai fini della cooperazione italiana a favore dei Paesi in via di sviluppo, fermi restando gli impegni previsti con apposito provvedimento per l'esercizio 1980, il volume [...]
Art. 42.      Per l'attuazione a cura del Ministero del tesoro di un programma di interventi finalizzati al completamento, ammodernamento e razionalizzazione degli immobili e delle [...]
Art. 43.      E' autorizzata la spesa di lire 240 miliardi destinata a sopperire alle esigenze relative alle spese di primo impianto e di automazione per l'istituendo Servizio [...]
Art. 44.      Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di L. 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale [...]
Art. 45.      E' autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi, ripartita in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1980, di lire 80 miliardi nell'anno 1981 e di lire 35 [...]
Art. 46.      E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982, per [...]
Art. 47.      L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche
Art. 48.      Lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. [...]
Art. 49.      Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, [...]
Art. 50.      Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine [...]
Art. 51.      La Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro e per il termine ivi indicato, a possedere quote del capitale dell'IMI in misura [...]
Art. 52.      Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli istituti di credito che riscuotono i contributi per conto dell'INPS sono tenuti a riversare nelle [...]
Art. 53.      Dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti e le gestioni mutualistiche debbono provvedere al versamento in conti correnti presso il Tesoro dello Stato delle [...]
Art. 54.      Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a statuto ordinario e speciale [...]
Art. 55.      I conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma
Art. 56.      All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1980 nel complessivo importo di 3.760 miliardi di lire si provvede
Art. 57.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27613 - D.L. 9 luglio 1980, n. 301 [1].

Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

(G.U. 9 luglio 1980, n. 186)

 

Capo I

RIDUZIONE DI ONERI SOCIALI PER IL RIEQUILIBRIO DEI COSTI DI IMPRESA

 

     Art. 1.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980 le imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi individuali con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposte dall'Istituto centrale di statistica e le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico sono esonerate dal versamento delle intere aliquote dei contributi sociali seguenti:

     a) contributo di cui al primo comma, primo alinea, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, relativo all'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 3,80 per cento;

     b) contributo di solidarietà ai lavoratori agricoli previsto dall'art. 4, lettera b) della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nella misura dello 0,58 per cento;

     c) contributo integrativo di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 e all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124 e contributo di cui al primo comma, quarto alinea, dell'art. 28 della legge 3 giugno 1975, n. 160, relativo all'ENAOLI, nella misura complessiva dello 0,16 per cento;

     d) contributo di cui agli articoli 8 e 9, primo comma, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e all'art. 2, lettera a), della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, nella misura dello 0,10 per cento.

     Con la stessa decorrenza e alle medesime imprese di cui al primo comma è, inoltre, riconosciuta una riduzione di due punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro per il personale maschile.

     A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 30 giugno 1980, le imprese indicate al primo comma operanti nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate, altresì, dal versamento dell'intera aliquota dei contributi sociali seguenti:

     a) contributo di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativo alla tutela delle lavoratrici madri, nella misura dello 0,53 per cento;

     b) contributo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nella misura del 2,01 per cento.

     Le riduzioni contributive di cui al presente articolo si applicano alle imprese che assicurano ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1980, valutata in complessive lire 1.800 miliardi, viene iscritta, in ragione di lire 1.200 miliardi e di lire 600 miliardi, nel bilancio dello Stato, rispettivamente, degli anni 1980 e 1981.

 

Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI

 

          Art. 2.

     Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale è incrementato della somma di lire 600 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.

     La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1980, di lire 150 miliardi nell'anno 1981, di lire 150 miliardi nell'anno 1982, di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e di lire 80 miliardi nell'anno 1985.

 

          Art. 3.

     E' conferita al Mediocredito centrale la somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegati nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese.

     I rientri, per capitale ed interessi, delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.

     Le somme di cui al precedente comma e i relativi rientri sono tenute dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato.

     Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità e ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali.

     Al fondo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

 

          Art. 4.

     Il limite per la concessione della garanzia dello Stato di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 settembre 1979, n. 439, convertito nella legge 12 novembre 1979, n. 573, viene determinato per l'anno 1980 in lire 500 miliardi.

 

          Art. 5.

     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 180 miliardi, ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

     Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementato della somma di lire 430 miliardi, ripartita in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1980 e di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1986.

 

          Art. 6.

     Gli istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive integrazioni, e gli istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e successive integrazioni, sono autorizzati, in deroga alle norme di legge e di statuto, a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi quale apporto al fondo di dotazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, da erogare in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1980 e lire 70 miliardi nell'anno 1981.

 

          Art. 8.

     Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare la somma di lire 45 miliardi ad aumento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982.

 

Capo III

INTERVENTI PER I TERRITORI DEL MEZZOGIORNO

 

          Art. 9.

     La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nei limiti di lire 500 miliardi, per la realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 47 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè per la realizzazione delle infrastrutture industriali di cui all'art. 49 del testo unico medesimo, in eccedenza all'apporto complessivo previsto dall'art. 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, già aumentato dall'art. 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonchè dall'art. 30 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

     Gli oneri derivanti da tali impegni gravano sullo stanziamento, per complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'art. 22, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

     Nel caso di ulteriori esigenze connesse alla realizzazione dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali di cui al precedente primo comma, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può, altresì, autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere impegni nei limiti di lire 400 miliardi a carico, fino a lire 160 miliardi, del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale di cui all'art. 25, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e, fino a lire 240 miliardi, dello stanziamento, di complessive lire 2.500 miliardi, di cui all'art. 22, terzo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

     Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nel momento in cui abbia accertato, sulla base delle domande presentate ai sensi del secondo comma dell'art. 13, il completo assorbimento delle disponibilità di cui al precedente comma destinate al credito agevolato, ne dà comunicazione al Ministro del tesoro il quale provvede immediatamente a impartire istruzioni agli istituti di credito interessati affinchè sospendano le istruttorie in corso e l'accettazione di nuove domande di credito agevolato.

 

          Art. 10.

     Al fine di assicurare la necessaria integrazione fra investimenti industriali e assetto del territorio, nonchè di assicurare il finanziamento dei programmi e progetti disponibili per la realizzazione di infrastrutture nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è autorizzata:

     a) l'assegnazione all'ANAS della somma di lire 220 miliardi per le nuove costruzioni stradali e per i completamenti funzionali e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviati, non compresi nei programmi di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843 ed alla legge 24 aprile 1980, n. 146. La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il successivo trasferimento all'ANAS, in ragione di lire 40 miliardi nell'anno 1980, di lire 100 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982;

     b) l'assegnazione alle ferrovie dello Stato della somma di lire 200 miliardi per il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto e per il raddoppio del tratto Patti-Milazzo della linea Palermo-Messina. La predetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il successivo trasferimento alle ferrovie dello Stato in ragione di lire 40 miliardi nell'anno 1980, di lire 80 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982;

     c) l'apporto di lire 226 miliardi in favore del fondo per i programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 6, primo comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183, in ragione di lire 25 miliardi nell'anno 1980 e di lire 201 miliardi nell'anno 1981;

     d) l'ulteriore apporto di lire 337 miliardi in favore della Cassa per il Mezzogiorno per l'esecuzione delle opere incluse nel programma quinquennale 1976-80 e non ancora finanziate con i programmi annuali riguardanti le aree territoriali di Gioia Tauro e di Napoli, nonchè la Sicilia e la Sardegna. L'importo di lire 337 miliardi è ad incremento della somma di lire 6.800 miliardi entro la quale, ai sensi dell'art. 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e successive integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel periodo 1976-80, in eccedenza all'importo complessivo previsto dallo stesso art. 22 per il medesimo periodo. Per l'esecuzione di tali opere la Cassa provvede normalmente mediante concessione agli enti locali ed agli enti pubblici interessati;

     e) l'assegnazione nell'anno 1980 della somma di lire 30 miliardi al comune di Napoli per opere di manutenzione straordinaria per le reti urbane idriche e fognanti, nonchè per la viabilità e l'illuminazione urbana nel territorio comunale, e per opere di sistemazione idrogeologica nella zona di Camaldoli.

     Gli interventi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sono specificati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

 

          Art. 11.

     L'art. 137 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal presente:

     "Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a lire 5 miliardi nonchè le perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi vengono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una delegazione speciale.

     I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonchè le perizie di variante e suppletive d'importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi".

 

          Art. 12.

     Per l'esecuzione di ricerche e progettazioni finalizzate all'insediamento di attività produttive coerenti con i programmi del Ministero della difesa, da localizzare nei comuni di Gioia Tauro e di S. Ferdinando, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1980, 1981, 1982, 1983 e 1984.

     L'esecuzione dei compiti di cui al precedente comma è affidata in concessione all'EFIM, che vi provvede attraverso le società del gruppo, mediante apposita convenzione approvata con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con quelli del tesoro e della difesa.

 

          Art. 13.

     E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, quale apporto al Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, da erogare in ragione, rispettivamente, di lire 200 miliardi e di lire 300 miliardi, negli anni 1980 e 1981 da destinare all'accelerata realizzazione di nuove iniziative e progetti di ampliamento industriale, localizzati nel Mezzogiorno e, in particolare, in Campania ed in Calabria nei settori meccanico, agro-alimentare, siderurgico e componentistico.

 

          Art. 14.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, da erogare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981, da destinare, per lire 60 miliardi, all'accelerata realizzazione del progetto di sfruttamento minerario del bacino carbonifero del Sulcis in Sardegna e, per lire 40 miliardi, ad accelerare investimenti sostitutivi ad attività nei settori chimico e delle fibre in Lucania.

 

          Art. 15.

     Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, il CIPE approva la prima fase del piano generale della metanizzazione del Mezzogiorno, con l'indicazione dei comuni rientranti nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, interessati all'attuazione del piano medesimo nonchè dei tempi di realizzazione delle opere.

     Il piano generale dovrà essere approvato dal CIPE con la stessa procedura di cui al precedente comma entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 16.

     Per l'attuazione del piano di cui all'art. 9, primo comma, del presente decreto è autorizzata la spesa di lire 605 miliardi destinata alle seguenti finalità:

     a) promozione delle reti di distribuzione urbana e territoriale del metano per la utilizzazione di questo nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

     b) assistenza tecnica e finanziaria in favore dei comuni e loro consorzi ai fini della realizzazione delle reti di cui alla precedente lettera a) nonchè della trasformazione o dell'ampliamento a tali fini delle reti esistenti;

     c) concessione di contributi per la realizzazione o la trasformazione o l'ampliamento delle opere di cui alla precedente lettera a).

     A tal fine è autorizzata:

     a) la concessione ai comuni e loro consorzi di contributi in conto capitale, nel limite del 30 per cento della spesa preventivata per le opere indicate nella lettera b) del precedente comma primo;

     b) la concessione ai comuni e loro consorzi di mutui decennali, al tasso agevolato del 3 per cento, in relazione all'ulteriore 30 per cento della spesa, per le opere indicate nella lettera b) del precedente comma primo;

     c) la concessione all'ENI di contributi in conto capitale, nel limite massimo del 40 per cento della spesa preventivata, per la realizzazione di adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dello sviluppo delle zone interessate, per un importo complessivo di lire 100 miliardi;

     d) la erogazione di un importo complessivo di lire 25 miliardi per le attività di promozione e di assistenza finanziaria e tecnica previste nelle lettere a) e b) del precedente comma primo.

     I criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo sono fissati con decreto del Ministro del tesoro.

     In sede di approvazione del piano di cui al primo comma del precedente art. 9 il CIPE stabilisce la ripartizione delle somme da destinare ai contributi previsti rispettivamente nella lettera a) e nella lettera b) del secondo comma del presente articolo e le procedure per la concessione dei contributi indicati nella predetta lettera a).

     L'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è abrogato.

 

          Art. 17.

     Le provvidenze di cui al precedente art. 16 sono concesse con decreto del Ministro del tesoro, previa istruttoria tecnica della Cassa per il Mezzogiorno, su proposta di una commissione composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonchè da due esperti designati dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 8 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218. La commissione ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede ai compiti di segreteria tecnica.

 

          Art. 18.

     Su conforme delibera del CIPE e secondo le modalità da questo precisate, le funzioni ed i fondi di cui al precedente art. 17 del presente decreto possono essere trasferiti ad un consorzio per la metanizzazione del Mezzogiorno costituito dalle regioni meridionali interessate, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dall'ENI.

     Lo statuto del consorzio è approvato con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     La vigilanza sul consorzio è esercitata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

     Sulla base della delibera del CIPE di cui al comma primo del presente articolo, il Ministro del tesoro può altresì trasferire al consorzio, in deroga all'art. 2, quarto comma, della legge 26 novembre 1975, n. 748, la quota delle disponibilità finanziarie del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), istituito con regolamento (CEE) n. 724 del 18 marzo 1975, destinate alle opere di cui al primo comma del precedente art. 16 del presente decreto.

 

          Art. 19.

     Al fine di incentivarne l'impiego, il gas metano usato come combustibile per usi civili nei territori di cui al primo comma del precedente art. 9 è esente dall'imposta di consumo, istituita con l'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102.

 

          Art. 20.

     L'autorizzazione di spesa di lire 605 miliardi di cui al precedente art. 17 sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 190 miliardi nell'anno 1980, di lire 245 miliardi nell'anno 1981 e di lire 170 miliardi nell'anno 1982.

 

          Art. 21.

     E' istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un comitato di verifica degli investimenti di cui agli articoli da 9 a 20 del presente decreto, che sono localizzati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

     Il comitato accerta periodicamente lo stato di avanzamento degli investimenti di cui al primo comma.

     Di esso fanno parte: un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che lo presiede; un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno; un rappresentante del Ministro del tesoro; un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, nonchè tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     L'attività di segreteria del comitato è assicurata dagli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

 

Capo IV

RISANAMENTO GRUPPO SIR

 

          Art. 22.

     Per consentire, nel quadro dell'urgente attuazione degli indirizzi di razionalizzazione e di potenziamento del settore dell'industria chimica, il necessario risanamento del gruppo controllato dalla società SIR finanziaria S.p.a., l'ENI è autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della predetta società.

     Il mandato è conferito, mediante girata delle azioni per procura, per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente capo e, al più tardi, fino al 31 luglio 1981.

 

          Art. 23.

     Anche al fine di promuovere il conferimento del mandato di cui all'articolo precedente, il comitato di cui all'art. 26 del presente decreto è autorizzato a partecipare sottoscrivendone le azioni fino al limite del 60 per cento del capitale, alla società consortile per azioni "Consorzio bancario S.p.a. - C.B.S.", previa copertura, da parte di questa, delle perdite cumulate dalla SIR finanziaria S.p.a. al 30 aprile 1980 e previo conferimento, da parte dei soci della società consortile stessa, di quote di capitale di valore complessivo non inferiore a 40 miliardi.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comitato è autorizzato ad erogare finanziamenti alle società del gruppo SIR su richiesta dell'ENI, per sopperire alle esigenze della loro gestione.

     I finanziamenti sono a titolo oneroso ed a tasso pari al prime-rate vigente al momento dell'erogazione e possono essere utilizzati, ricorrendone l'opportunità, ai fini della copertura delle perdite e della sottoscrizione del capitale delle società finanziate.

     Dopo il conferimento del mandato fiduciario i finanziamenti sono deliberati dal comitato previa richiesta dell'ENI. La copertura delle perdite di cui al primo comma è a carico integrale proporzionalmente degli istituti di credito speciale di cui al primo comma dell'art. 29.

 

          Art. 24.

     Entro il 31 maggio 1981 l'ENI, d'intesa con il comitato, forma un programma che prevede:

     a) le idonee ristrutturazioni e gli utili completamenti degli impianti;

     b) il rilievo da parte dell'ente stesso, a valore di stima, delle partecipazioni, delle aziende o impianti integrabili con le proprie attività nel settore chimico;

     c) la cessione a terzi delle altre partecipazioni, aziende od impianti;

     d) la liquidazione delle imprese o aziende non cedute nè risanabili.

     Durante la gestione fiduciaria l'ENI assicura il mantenimento dell'occupazione esistente.

     Entro il 31 ottobre 1980 il comitato provvede, d'intesa con l'ENI, a precisare la previsione di risultato economico e il fabbisogno finanziario di gestione del periodo fino al 31 luglio 1981.

     Il conto di previsione, di cui al comma precedente, e il programma sono presentati al Ministro delle partecipazioni statali che li sottopone all'approvazione del CIPI entro trenta giorni dalla rispettiva presentazione.

 

          Art. 25.

     Con l'approvazione del programma l'ENI è autorizzato ad acquisire le partecipazioni, aziende od impianti di cui alla lettera b) dell'articolo precedente e l'acquisto deve essere perfezionato entro il 31 luglio 1981.

     A seguito dell'approvazione del conto di previsione, il Ministro del tesoro autorizza, su richiesta del comitato e con proprio decreto, il pagamento delle somme di cui all'art. 28, terzo comma, del presente decreto.

 

          Art. 26.

     E' istituito, presso il Ministero delle partecipazioni statali, il comitato per l'intervento nella SIR

     Il comitato è composto da un presidente designato dal Ministro delle partecipazioni statali d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, da un rappresentante del Ministro del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministro del tesoro.

     Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle partecipazioni statali.

     Il comitato si avvale, fino al 31 luglio 1981, della collaborazione di due esperti scelti tra persone con particolare competenza del settore della chimica industriale dai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     Il comitato può altresì utilizzare personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione dal Ministero delle partecipazioni statali o da altre amministrazioni dello Stato, dall'ENI, o dall'IRI, nonchè personale e strutture tecniche del comitato istituito col decreto ministeriale 14 aprile 1977 ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, verso rimborso, in quest'ultimo caso, a carico degli stanziamenti di cui all'art. 28 del presente decreto, delle spese di gestione nella misura determinata dal Ministro vigilante.

     I membri del comitato, gli esperti ed il personale di cui al comma precedente possono essere collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il tempo necessario all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto.

     Alle sedute del comitato assistono il magistrato della Corte dei conti e il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato designati con le procedure di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103 e, ove occorra, gli esperti di cui al terzo comma.

     Delle somme ad esso erogate, il comitato rende il conto, al termine della gestione, al Ministro del tesoro che lo approva con proprio decreto.

 

          Art. 27.

     Il comitato, direttamente ovvero nell'esercizio dei poteri e delle facoltà spettantigli quale azionista del consorzio bancario SIR, persegue, in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del CIPI e, per la durata del mandato, anche d'intesa con l'ENI, il risanamento industriale ed il riequilibrio finanziario delle imprese del gruppo SIR ed a tale fine promuove in particolare:

     1) il controllo della gestione amministrativa e finanziaria delle predette imprese;

     2) l'aggiornamento del programma complessivo di risanamento, formato ai sensi dell'art. 24, e la puntualità ed economicità della sua esecuzione;

     3) la sistemazione strutturale e finanziaria del gruppo;

     4) gli investimenti anche immediatamente necessari ai fini del recupero e dello sviluppo della produttività;

     5) la messa in liquidazione delle imprese non risanabili;

     6) ogni altra iniziativa idonea ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al presente capo.

 

          Art. 28.

     Le somme assegnate alla Società gestioni e partecipazioni industriali - GEPI in esecuzione del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3, ed i rapporti giuridici da questa costituiti ai sensi dello stesso decreto sono trasferiti al comitato di cui all'art. 26.

     A favore dello stesso comitato è versata, per le finalità di cui agli articoli dal 22 al 27, la somma di lire 350 miliardi, in essa comprese le somme di cui al comma precedente.

     Col decreto di cui all'art. 25, secondo comma, il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre il versamento delle altre somme necessarie nel limite massimo complessivo di spesa di lire 500 miliardi, in essa comprese le somme di cui al primo comma.

     Le somme di cui al presente articolo sono depositate in conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato e vengono prelevate su richiesta del comitato di cui all'art. 26 per quote non inferiori a lire 10 miliardi.

 

          Art. 29.

     E' istituita, presso la Cassa depositi e prestiti, una sezione autonoma con la finalità di rendersi cessionaria delle ragioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti delle imprese del gruppo SIR, assistiti da garanzie reali sugli impianti, in essere al 30 giugno 1980, al netto dei crediti eventualmente conferiti al capitale del consorzio alla predetta data per gli scopi di cui all'ultimo comma del precedente art. 23. In corrispettivo dei crediti suddetti la sezione autonoma rilascia ai cedenti titoli non negoziabili per un valore nominale di pari ammontare, le cui condizioni e modalità saranno determinate con decreto del Ministro del tesoro.

     L'ammortamento dei suddetti titoli avrà inizio dal 1° gennaio 1984.

     In occasione dei rilievi, delle cessioni o liquidazioni di cui al precedente art. 24, le somme ricavate spettanti agli istituti di cui al primo comma del presente articolo devono essere versate alla sezione autonoma.

     Le eventuali ulteriori occorrenze per il servizio dei titoli saranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti e verranno rimborsate dal Tesoro dello Stato, secondo modalità e condizioni da stabilirsi col decreto del Ministro del tesoro di cui al primo comma del presente articolo.

     Il relativo importo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro del successivo esercizio.

     All'atto della liquidazione della sezione, l'eventuale margine attivo è versato al Tesoro dello Stato.

     Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la commissione di vigilanza esplicano le proprie funzioni anche per la sezione autonoma di cui al presente articolo.

 

          Art. 30.

     Le società del gruppo S.I.R. - Società italiana resine - sono temporaneamente esonerate dall'obbligo di prestare le cauzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di diritti doganali e di imposta di fabbricazione, di imposta erariale di consumo e di diritti erariali, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161.

     Le eventuali azioni esecutive intraprese nei confronti delle società indicate nel comma precedente per il recupero dei tributi ivi menzionati e maturati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospese per lo stesso periodo di applicazione del predetto esonero.

     Le grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, sono esonerate, per il periodo di amministrazione straordinaria, dall'obbligo di prestare la cauzione di cui al primo comma.

 

          Art. 31.

     In relazione al disposto del precedente art. 28, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi - comprensiva dell'autorizzazione di spesa di lire 81 miliardi di cui al decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 3 - che sarà stanziata in ragione di lire 350 miliardi e di lire 150 miliardi, rispettivamente negli anni 1980 e 1981, nello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

 

Capo V

INTERVENTI PARTICOLARI NEL SETTORE INDUSTRIALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

 

          Art. 32.

     L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, per l'importo complessivo di lire 168 miliardi il primo e di lire 56 miliardi, ciascuno, gli altri.

     Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 56 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 168 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 168 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 84 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

     Delle somme così attribuite per l'anno 1980, la GEPI S.p.a. destinerà l'importo di lire 100 miliardi a nuovi interventi di ristrutturazione e riconversione di aziende localizzate nella regione Calabria e nella provincia di Napoli.

 

          Art. 33.

     In aggiunta ai limiti di impegno previsti dalle vigenti norme sul credito navale, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di lire 28 miliardi per l'anno 1980, di lire 25 miliardi per l'anno 1981 e di lire 15 miliardi per l'anno 1982.

 

          Art. 34.

     E' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 400 miliardi, quale apporto al fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

     L'IRI con l'apporto di cui al precedente comma provvederà all'aumento del capitale sociale della STET S.p.a. al fine di consentire alla società medesima di provvedere alla ricapitalizzazione della concessionaria telefonica SIP S.p.a. per fronteggiare la caduta degli investimenti nel settore della telefonia a salvaguardia dei livelli occupazionali del settore.

 

          Art. 35.

     Le funzioni già esercitate dai comitati interministeriali sciolti ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, sono trasferite, limitatamente ai programmi deliberati dai predetti comitati alla data d'entrata in vigore della legge predetta e per i quali siano intervenute richieste di variazione, al comitato tecnico di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può delegare ad un Sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire da un loro delegato.

 

          Art. 36.

     In attesa della definizione di una nuova disciplina organica per la ricerca applicata e tecnologica, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno 1980. La somma suddetta è portata ad integrazione del "Fondo speciale per la ricerca applicata", di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, modificato dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, in aggiunta ai conferimenti disposti con l'art. 29, primo comma, punto II, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in ragione di lire 40 miliardi per gli interventi di cui alla lettera a) e di lire 60 miliardi per gli interventi di cui alla lettera b).

 

Capo VI

INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO

 

          Art. 37.

     L'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, è elevata di lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

 

          Art. 38.

     E' autorizzata la spesa di lire 150 miliardi destinata all'acquisto di mezzi gommati frigoriferi per trasporto di prodotti agro-alimentari.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni delle cooperative e loro consorzi, il relativo piano d'acquisto.

     Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede, mediante licitazione privata, all'acquisto dei mezzi di cui al primo comma, per la loro diretta assegnazione in proprietà alle cooperative ed ai loro consorzi, secondo le indicazioni del piano definito. Detta assegnazione viene disposta sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le cooperative e loro consorzi, nelle quali saranno stabilite le condizioni ed i vincoli relativi alla utilizzazione dei mezzi assegnati.

     La predetta somma di lire 150 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980, di lire 60 miliardi nell'anno 1981 e di lire 80 miliardi nell'anno 1982, e sarà fatta affluire ad apposito conto corrente da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato.

 

          Art. 39.

     E' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da destinare alla promozione di un piano nazionale - coerente con le linee del piano agricolo nazionale adottato ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1977, n. 984 - per l'acquisizione di impianti di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi operanti nel settore.

     La predetta somma di lire 250 miliardi viene portata ad incremento degli stanziamenti di cui all'art. 17 della citata legge 27 dicembre 1977, n. 984, e viene ripartita in ragione di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1989.

 

          Art. 40.

     E' autorizzata la costituzione, presso il Ministero del tesoro, di un fondo da destinare alle regioni e provincie autonome per la concessione della indennità compensativa, di cui alla direttiva (CEE) n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni, ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

     Il fondo di cui al comma precedente sarà alimentato con la somma di lire 100 miliardi, da assegnare in ragione di lire 50 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981.

     Il Ministero del tesoro su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme deliberazione del CIPAA, provvederà al prelevamento da detto fondo delle somme da trasferire al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo per l'assegnazione alle regioni e provincie autonome.

 

Capo VII

PROGRAMMI FINANZIARI PER PROGETTI PLURIENNALI

 

          Art. 41.

     Ai fini della cooperazione italiana a favore dei Paesi in via di sviluppo, fermi restando gli impegni previsti con apposito provvedimento per l'esercizio 1980, il volume complessivo degli stanziamenti da iscrivere per gli anni 1981, 1982 e 1983 resta determinato, rispettivamente, in 1.000, 1.500 e 2.000 miliardi.

     Gli stanziamenti saranno utilizzati nel reciproco interesse dell'Italia e dei Paesi in via di sviluppo beneficiari e saranno opportunamente ripartiti tra l'aiuto pubblico bilaterale e quello multilaterale.

 

          Art. 42.

     Per l'attuazione a cura del Ministero del tesoro di un programma di interventi finalizzati al completamento, ammodernamento e razionalizzazione degli immobili e delle dotazioni dell'Amministrazione dello Stato nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 miliardi, di cui lire 20 miliardi sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

 

          Art. 43.

     E' autorizzata la spesa di lire 240 miliardi destinata a sopperire alle esigenze relative alle spese di primo impianto e di automazione per l'istituendo Servizio nazionale dell'impiego.

     La somma relativa agli esercizi 1980 e 1981, rispettivamente di lire 50 miliardi e 90 miliardi, sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro degli anni medesimi.

     Il Ministro del tesoro, su richiesta di quello del lavoro e della previdenza sociale, con propri decreti, provvederà al trasferimento a competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE AD AZIENDE E ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI

 

          Art. 44.

     Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con l'importo di L. 205.829.040.000 all'aumento del capitale fino a lire 300 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

     La somma di L. 205.829.040.000 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 57 miliardi per l'anno 1980, di lire 92 miliardi per l'anno 1981 e di L. 56.829.040.000 per l'anno 1982.

 

          Art. 45.

     E' autorizzata la spesa complessiva di lire 190 miliardi, ripartita in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1980, di lire 80 miliardi nell'anno 1981 e di lire 35 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicato:

     Banco di Napoli: lire 123 miliardi, di cui lire 50 miliardi nell'anno 1980, lire 50 miliardi nell'anno 1981 e lire 23 miliardi nell'anno 1982;

     Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliardi nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

     Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

     Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti.

     Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

 

          Art. 46.

     E' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi, ripartita in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1980 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982, per effettuare un conferimento a favore del Credito industriale sardo. L'Istituto iscriverà la somma conferita al "Fondo speciale" di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298. Parte di tale somma, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, potrà essere utilizzata ad aumento del fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

     E' autorizzata la spesa complessiva di L. 22.300.000.000, ripartita in ragione di lire 8 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981 e di L. 6.300.000.000 nell'anno 1982, per effettuare conferimenti ai fondi di dotazione dei seguenti istituti di credito:

     Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale - ISVEIMER: L. 18.300.000.000, di cui lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981 e L. 6.300.000.000 nell'anno 1982;

     Istituto regionale per il finanziamento in Sicilia - IRFIS: lire 4 miliardi, di cui 2 miliardi nell'anno 1980, 2 miliardi nell'anno 1981.

     La Cassa per il Mezzogiorno e, pure in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie, le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, possono partecipare al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS in misura anche diversa dalle percentuali indicate dall'art. 3 e dal primo comma dell'art. 20 della legge 11 aprile 1953, n. 298.

 

          Art. 47.

     L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità è fuso, mediante incorporazione, nel Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     La fusione avviene sulla base delle situazioni patrimoniali dei due enti riferite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le situazioni patrimoniali dei due enti sono formate dai rispettivi consigli di amministrazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro il mese successivo le assemblee degli enti partecipanti approvano il rapporto di cambio delle quote di capitale sulla base delle predette situazioni patrimoniali.

     Qualora il rapporto di cambio non sia approvato dalle assemblee entro il termine previsto, la sua determinazione sarà effettuata da un collegio arbitrale composto da tre membri, designati rispettivamente dalla Banca d'Italia, dal CREDIOP e dall'ICIPU.

     Alla fusione prevista dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 51 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. I termini indicati nel predetto articolo decorrono dalla data dalla quale avrà effetto la fusione.

     Tutti gli atti necessari o comunque connessi alla fusione medesima rientrano nel regime fiscale previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

 

          Art. 48.

     Lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

     "Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad aziende ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonchè verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

     Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per la esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonchè a imprese esercenti la locazione finanziaria di impianti industriali.

     I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

     Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

     Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

     Il Consorzio può costituire fondi di investimento di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile, ed assumere partecipazioni in enti pubblici e società private, in Italia e all'estero: esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati, anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari".

     L'art. 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

     "Il Consorzio, al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività, può, previa autorizzazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

     Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di borsa".

     Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore del presente decreto.

     I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

 

          Art. 49.

     Al Consorzio di credito per le opere pubbliche è applicabile la procedura della liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

     Lo statuto, da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, determinerà il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, la organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

     Il decreto di approvazione del nuovo statuto del Consorzio stabilirà la data dalla quale avrà effetto la fusione di cui all'art. 47 del presente decreto.

     Con decorrenza da quest'ultima data sono abrogati il primo comma dell'art. 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'art. 10 e l'art. 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione del 14 aprile 1921, n. 488, nonchè l'art. 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le imprese di pubblica utilità.

     E' inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente articolo e dei precedenti articoli 47 e 48.

 

          Art. 50.

     Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio può autorizzare, anche con provvedimento generale, gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine a ricevere anticipazioni dai rispettivi enti partecipanti, eventualmente indicando limiti e modalità.

     Il Comitato del credito, anche con provvedimento generale, può autorizzare gli istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine ad emettere buoni fruttiferi, nominativi e al portatore, e certificati di deposito, con l'indicazione di eventuali limiti e modalità.

 

          Art. 51.

     La Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro e per il termine ivi indicato, a possedere quote del capitale dell'IMI in misura superiore al 50 per cento.

 

Capo IX

DEPOSITI DI FONDI LIQUIDI DI ENTI PUBBLICI

 

          Art. 52.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli istituti di credito che riscuotono i contributi per conto dell'INPS sono tenuti a riversare nelle contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle direzioni provinciali dell'INPS tutte le disponibilità liquide dell'ente medesimo sussistenti alla stessa data, escluso un importo che sarà stabilito dall'INPS per ciascun istituto.

     L'ammontare complessivo degli importi di cui al precedente comma non potrà superare l'importo massimo delle disponibilità che l'ente può tenere presso le aziende di credito, determinate con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.

     A decorrere dalla data di cui al primo comma gli istituti di credito in parola debbono riversare ogni cinque giorni tutte le disponibilità eccedenti l'importo di cui al primo comma nelle predette contabilità speciali.

 

          Art. 53.

     Dall'entrata in vigore del presente decreto, gli enti e le gestioni mutualistiche debbono provvedere al versamento in conti correnti presso il Tesoro dello Stato delle disponibilità liquide detenute presso il sistema bancario a qualsiasi titolo per conto proprio o di terzi.

     Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

 

          Art. 54.

     Dall'entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato alle regioni a statuto ordinario e speciale sono versati in conti correnti non vincolati con la tesoreria centrale dello Stato.

     Le richieste di prelevamento delle regioni debbono essere formulate prevedendo il pieno utilizzo delle disponibilità a qualunque titolo per conto proprio o di terzi in essere presso il sistema bancario.

     Gli eventuali fondi a destinazione vincolata o a favore di terzi saranno ricostituiti presso la tesoreria statale.

     Le regioni sono tenute a produrre ogni mese al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, una dichiarazione sottoscritta dal Presidente della giunta regionale dalla quale risulti l'ammontare delle disponibilità bancarie di cui al secondo comma.

 

          Art. 55.

     I conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli di cui al successivo comma.

     I conti correnti fruttiferi, liberi o vincolati, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tramutati in conti correnti infruttiferi, con eccezione dei conti correnti fruttiferi della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal tesoro.

     Sono abrogate tutte le norme legislative in contrasto con il presente articolo.

 

Capo X

COPERTURA FINANZIARIA

 

          Art. 56.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato per l'anno 1980 nel complessivo importo di 3.760 miliardi di lire si provvede:

     a) quanto a lire 150 miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, con utilizzo dell'accantonamento "Ricapitalizzazione degli istituti di credito";

     b) quanto a lire 200 miliardi con corrispondente riduzione del capitolo 4678 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 e quanto a lire 60 miliardi mediante corrispondente riduzione del capitolo 7704 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno finanziario, in relazione all'abrogazione dell'art. 31 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

     c) quanto a lire 3.350 miliardi con i maggiori gettiti derivanti dalla manovra tributaria complessiva che trova attuazione nel decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e nelle disposizioni del Ministro delle finanze in data 2 luglio 1980, in materia di valutazione e definizione per adesione delle imposte di registro e successorie nonchè in ordine alle caratteristiche della ricevuta fiscale e relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 57.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 28 ottobre 1980, n. 687, gli atti ed i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del presente decreto restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.